Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17977 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORDANO GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 653/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/03/2007 R.G.N. 780/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata il 16 marzo 2007, ha rigettato l’appello dell’INPS ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva accolto la domanda proposta il 27.6.2002 da Z.B., dipendente dello stabilimento petrolchimico di Brindisi, intesa ad ottenere la liquidazione della pensione di anzianità previa rivalutazione del periodo contributivo in base alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, sulla scorta dell’attestato INAIL che riconosceva l’esposizione all’amianto nel periodo dal (OMISSIS) al (OMISSIS) in relazione alle espletate mansioni di operatore esterno ed operatore estrusore.

L’INPS nel ricorso in appello aveva sostenuto che l’esposizione ultradecennale all’amianto in misura superiore ai limiti fissati dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, non poteva desumersi esclusivamente dalla tipologia delle mansioni disimpegnate dal lavoratore senza alcun previo specifico accertamento tecnico da parte dell’INAIL, atteso anche che nel caso di specie la certificazione in un primo tempo rilasciata dall’INAIL era stata successivamente annullata.

La Corte territoriale ha disatteso i rilievi dell’appellante osservando, che vista la materiale impossibilità di accertare con CTU il livello di inquinamento all’interno dello stabilimento nel periodo indicato dal lavoratore, dato il tempo trascorso e la rimozione delle fonti di inquinamento, era lecito il ricorso a criteri presuntivi, rappresentati nella specie dall’atto di indirizzo cd. Guerrini del 7 marzo 2001 in forza del quale l’INAIL aveva riconosciuto l’esposizione qualificata ai lavoratori del petrolchimico addetti a determinati impianti e mansioni fino al (OMISSIS). A tal fine la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’INAIL avesse annullato la certificazione rilasciata al lavoratore – “perchè il suo curriculum non corrisponde a quanto riportato nell’atto di indirizzo Guerrini” – poichè le mansioni svolte dal lavoratore risultavano provate dalle testimonianze raccolte. Soggiunge la Corte che la L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, ha riconosciuto valore presuntivo al protocollo Guerrini in ordine all’esposizione al rischio ed alle condizioni che la legittimano, indipendentemente da un concreto accertamento tecnico.

Per la cassazione di tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso con un motivo. L’intimato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione della L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18 e dell’art. 2697 cod. civ., l’INPS sostiene che la norma citata ritiene valide, ai fini del conseguimento del beneficio previdenziale, soltanto le certificazioni “rilasciate o che saranno rilasciate dall’INAIL” e non conferisce affatto alcun valore presuntivo agli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro prima dell’entrata in vigore della medesima legge. Poichè nella fattispecie in esame il lavoratore non era in possesso della certificazione l’INAIL, visto che l’attestazione a suo tempo rilasciata era stata annullata dallo steso Istituto, costituiva onere del ricorrente provare l’esposizione qualificata ultradecennale, prova che non era stata fornita.

Il resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso dell’INPS per difetto del requisito dell’autosufficienza, non risultando nel ricorso il contenuto dell’atto di indirizzo “Guerrini”, nè testualmente nè in sintesi; ha eccepito altresì l’inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione nonchè per la mancanza della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria. Le eccezioni sono destituite di fondamento.

Il ricorso, invero, non è fondato sul contenuto dell’atto “Guerrini”, che non è contestato, bensì sul valore probatorio da riconoscere agli atti di indirizzo previsti dalla L. n. 179 del 2002, art. 18; il ricorso, inoltre, è stato proposto esclusivamente per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), contiene un coerente quesito di diritto, ed espone chiaramente le ragioni giuridiche dell’impugnazione. Nel merito il ricorso è infondato.

La L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, dispone che “le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’INAIL sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni”. Questa Corte ha ripetutamente affermato che gli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro non possono essere utilizzati direttamente come prova della esposizione qualificata, esprimendo solo criteri generali e astratti, ai quali l’INAIL dovrà poi conformarsi per l’accertamento in concreto della misura e della durata della esposizione, sicchè l’esistenza delle condizioni per il diritto al beneficio può essere provata solo dalla certificazione INAIL, fermo restando che, non costituendo la certificazione INAIL provvedimento autoritativo, il diritto al beneficio può comunque essere provata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova (cfr. tra le tante Cass. n. 27451/2006, n. 13403/2007, n. 11276/2007, n. 10037/2007). Da tale giurisprudenza il Collegio non intende discostarsi.

Nella fattispecie in esame va però rimarcato che l’atto di indirizzo ministeriale aveva accertato che presso il Petrolchimico di Brindisi fino al 31.12.1992 era stata superata la soglia di esposizione qualificata per gli operai con determinate qualifiche e addetti a determinate mansioni. Sulla scorta di tale atto di indirizzo l’INAIL in un primo momento aveva rilasciato al lavoratore la prescritta certificazione, che successivamente aveva però revocato “perchè il suo curriculum non corrisponde a quanto riportato nell’atto di indirizzo Guerrini”.

Tuttavia il giudice di primo grado aveva accertato in concreto tutte le condizioni previste dal cd. protocollo Guerrini affinchè l’INAIL rilasciasse la certificazione, e non la revocasse, avuto riguardo alla qualifica ed alle mansioni espletate dal lavoratore. Su questo punto, ossia sul fatto che il lavoratore espletasse le mansioni descritte nel predetto protocollo, l’Istituto non aveva proposto appello, onde il relativo accertamento era ormai passato in giudicato. Quanto alla soglia di esposizione, elementi indiziari gravi e concordanti venivano forniti dal medesimo protocollo Guerrini, secondo cui i lavoratori addetti a determinate mansioni erano esposti nella misura prevista dalla legge per godere dei benefici. Nè l’Istituto appellante aveva in alcun modo provato che la revoca della certificazione da parte dell’INAIL trovasse la sua giustificazione in circostanze diverse dalla asserita diversità delle mansioni espletate dal lavoratore rispetto a quelle menzionate nel protocollo, sulla cui coincidenza ormai si era formato il giudicato.

In definitiva, la Corte di appello, nel respingere l’impugnazione dell’INPS, ha fatto corretta applicazione delle norme di legge, così come interpretate dal giudice di legittimità.

Il ricorso va dunque respinto con conseguente condanna dell’INPS al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e distratte in favore degli avv. Giuseppe Giordano e Sante Assennato, che si sono dichiarati antistatali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 29,00 per esborsi ed in Euro duemilacinquecento per onorari, oltre spese generali IVA e CPA, con distrazione in favore degli avv. Giuseppe Giordano e Sante Assennato.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

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