Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17976 del 24/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 17976 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 8411-2007 proposto da:
LANZA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
LAZAZZERA ALESSIO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

GEI SPA (GRUPPO EQUITALIA) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso il Sig.
MAZZITELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 24/07/2013

dall’avvocato BARBARO CIRO GENNARO giusta delega a
margine;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– contrari correnti –

avverso la sentenza n. 24/2006 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
09/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2012 dal Consigliere Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI,
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Tributaria
R.G. ric. n. 8411/07

Ricorrente: A. Lanza
Controricorrenti: Ministero EF, agenzia entrate e G.E.I. Spa. –

Oggetto: opposizione a comunicazione di fermo amministrativo e
cartelle di pagamento,
Svolgimento del processo

1. Angelo Lanza propone ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, sez. stacc. di Salerno, n. 24/4/06, depositata il 9 febbraio 2006, con la quale, rigettato il suo appello
contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione del medesimo inerente alla comunicazione di fermo amministrativo, disposto
a seguito dell’emissione di cartelle di pagamento dell’Iva per il
1996 e il 1997, non veniva sostanzialmente accolta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che quello tributario difettava di giurisdizione, spettando questa solo all’altro ordinario,
trattandosi di materia attinente all’esecuzione. Il Ministero
dell’economia e delle finanze, l’agenzia delle entrate e la G.E.I.
Spa. – Gruppo Equitalia resistono con separati controricorsi mentre il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Innanzitutto va rilevato, in via pregiudiziale, che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò la sentenza del giudice di appello non poteva essere impugnata
anche nei suoi confronti.
Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato
proposto soltanto contro l’ufficio periferico dell’Agenzia delle
entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al
Ministero delle finanze addirittura prima del giudizio di primo
grado, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti

gruppo Equitalia

2

dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi
del D.leg.vo n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal
1 ° .1.2001 a norma del DM. 28.12.2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze potesse essere evocato in giudizio, l’unico
soggetto legittimato a resistere al ricorso per cassazione avverso

lamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal
Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072
del 2003).
3. Ciò premesso, il ricorrente deduce violazione di norme di
legge, in quanto la CTR non considerava che quella presente è materia tributaria, e quindi la giurisdizione appartiene alla commissione regionale adita, trattandosi di atto, e cioè il preavviso
di fermo amministrativo, ormai autonomamente impugnabile a mente
dell’art. 35, comma 26 quinquies DL. n. 223/06 conv. nella L. n.
248/06, che, come “jus superveniens”, trova applicazione nche
nella presente fattispecie.
La censura va condivisa, atteso che il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni
fornite dall’Agenzia delle entrate alle società di riscossione al
fine di superare il disposto dell’art. 86, secondo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al
soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni
dalla notificazione della cartella esattoriale – e consistente
nell’ulteriore invito all’obbligato di effettuare il pagamento,
con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell’ulteriore
termine, si procederà all’iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di
natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa
dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod.
proc. civ., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il con2

la sentenza della commissione tributaria regionale allora era so-

3

trollo della legittimità sostanziale della pretesa stessa, dovendo
altrimenti l’obbligato attendere il decorso dell’ulteriore termine
concessogli per impugnare l’iscrizione del fermo, direttamente in
sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenze n. 11087 del

sdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi
ad oggetto l’impugnazione del fermo amministrativo ex art. 86 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del relativo preavviso, emessi
con riguardo a crediti di natura tributaria, si estende anche
all’ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 35, comma 25-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, modificando l’art. 19 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha incluso il fermo tra gli atti
impugnabili dinanzi al giudice tributario. La riferibilità di
quest’ultimo atto ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, autonomamente disciplinata dal d.P.R. n. 602
cit., depone infatti a favore della natura interpretativa della
predetta disposizione, con la conseguente esclusione, anche per il
periodo anteriore alla sua entrata in vigore, della giurisdizione
del giudice ordinario, che in materia tributaria è limitata al
controversie attinenti all’esecuzione forzata (V. pure . U, dinanza n. 10672 del 11/05/2009).
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a quo”,
altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato
principio di diritto.
Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle relative al rapporto col Ministero,
mentre le altre saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte

3

07/05/2010, n. 10672 del 2009). Inoltre va rilevato che la giuri-

4

telITE DA REGISTRAZIONE
DEL D.P.R. 2614119.6
N. 131 TAB. ALL. W – N. 3
MATERIA TRraUTAKIA
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dl Ministero,

e compensa le relative spese; accoglie quello inerente all’agenzia
e all’agente della riscossione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale
della Campania, altra sezione, per nuovo esame.

Sezione civile, il 9 novembre 2012.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA