Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17976 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., T.E., M.M., S.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio

dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che li rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 436/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/08/2006 r.g.n. 172/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 2.12.2002, ha respinto la domanda proposta dagli attuali intimati contro l’INPS, diretta ad ottenere il ricalcolo della pensione di cui sono titolari includendo nella retribuzione annua pensionabile, per il periodo coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione, anche il computo della tredicesima e quattordicesima mensilità.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza depositata il 18 agosto 2006, ha accolto l’appello dei pensionati ed ha condannato l’INPS al ricalcolo della pensione ed al pagamento delle differenze, oltre interessi, sul rilievo che, con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi anche gli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive, atteso che anche queste rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12 e concorrono ad integrare la base di calcolo del “Valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente”, cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981, art. 8.

Per la cassazione di tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso con un motivo. Gli intimati hanno resistito con controricorso e con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8, l’INPS sostiene che detta norma, nel disporre che “il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro” deve interpretarsi nel senso che il parametro individuato dalla legge è dato dalle retribuzioni percepite per ogni settimana lavorativa con esclusione di ogni emolumento percepito a titolo di compensi extramensili.

Il ricorso è infondato.

La L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8, così dispone: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.

Questa Corte ha ripetutamele affermato che la nozione di “retribuzione imponibile” ai fini contributivi, prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, è più ampia rispetto alla nozione civilistica di “retribuzione”, in quanto non comprende soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore “riceve”, oppure “ha diritto di ricevere” dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione delle sole voci tassativamente indicate (cfr. tra le tante Cass. n. 1898/1997, n. 5002/1999, n. 11148/1999).

Applicando gli enunciati principi di diritto alla fattispecie in esame, deve ritenersi che l’interpretazione restrittiva proposta dall’Istituto ricorrente sia ingiustificata e priva di fondamento normativo, laddove la L. n. 155 del 1981, art. 8, ha espressamente previsto che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel rapporto di lavoro, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza quindi in alcun modo escludere le competenze retributive ricevute con cedenze extramensili o ultramensili; queste ultime rientrano pertanto nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente.

E’ stato quindi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi della L. n. 155 del 1981, art. 8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengono la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, più ampia rispetto a quella civilistica, con la conseguenza che gli emolumenti extramensili – quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie – concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”.

In questi termini si è costantemente espressa la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità (vedi Cass. n. 17502/2009, n. 157/2007, n. 16313/2004 ed altre conformi).

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con conseguente condanna dell’INPS al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell’avv. Sante Assennato che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell’avv. Sante Assennato.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

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