Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17975 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27422/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud Spa, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te

domiciliata in Roma alla via delle Premuda n. 1/A, presso lo studio

dell’avv. Roberto Diddoro, unitamente all’avv. Vincenzo Polisi, da

cui è rapp.ta e difesa, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elett.te domiciliato in Meta alla via Colombo n. 6

presso lo studio dell’avv. Paola Astarita da cui è rapp.to e difeso

come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3171/33/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 1/4/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 aprile 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Orfano.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 3171/33/14, depositata il 1 aprile 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 337/12/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa in riferimento all’IRAP per l’annualità 2007, di cui era stata eccepita l’inesistenza della notifica;

3. la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto l’inesistenza della notifica, avvenuta a mezzo posta ordinaria a cura del concessionario, stante l’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento e l’insanabilità del vizio;

4. avverso la sentenza di appello, Equitalia Sud S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 17 novembre 2014, affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso con ricorso incidentale, il contribuente si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso, la società concessionaria denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1992, art. 14, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e art. 156 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto inesistente la notifica pur dando atto che la stessa era stata effettuata a mezzo posta, mediante l’invio di una raccomandata A/R, laddove la mancata esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento costituisce un vizio sanabile dalla costituzione del destinatario dell’atto;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e ss., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, rilevando che a seguito dell’impugnazione della cartella, avvenuta nei termini, doveva ritenersi sanato ogni vizio attinente alla sua notificazione.

OSSERVA CHE:

1. preliminarmente, quanto alle eccezioni formulate nel controricorso, va ritenuta la regolarità della procura speciale di Equitalia Sud S.p.A., regolarmente apposta in calce ed allegata al ricorso; corretta anche la notifica all’Agenzia delle Entrate, comunque sanata dalla regolare costituzione.

2. Quanto invece alla qualificazione dell’atto di costituzione dell’Agenzia delle Entrate, va rilevato che siamo in presenza di un atto, denominato controricorso con ricorso incidentale, che non contesta il ricorso principale ma aderisce ad esso, riproponendo la stessa domanda di cassazione della sentenza impugnata per le medesime ragioni, proposto quindi a tutela di un interesse da ritenere sorto non già per effetto dell’impugnazione altrui, non diretta contro di essa, ma in conseguenza della emanazione della sentenza.

Tale atto quindi, non si sottrae all’onere dell’osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che per esso non trovano applicazione i termini previsti dall’art. 334 c.p.c., per l’impugnazione incidentale tardiva. (Cass. 21 marzo 2007, n. 6807; 26505 del 2009; n. 24155 del 2017).

2.1 Le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell’art. 334 c.p.c., e in base al combinato disposto degli artt. 370e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo.

2.3 Nella specie l’atto, consegnato per la notifica in data 30-12-2014 risulta tempestivo, ai sensi degli artt. 370 e 371 c.p.c., in presenza di un ricorso principale notificato in data 21 novembre 2014, pur tardivo rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.; in quanto pienamente adesivo ne va pertanto ritenuta l’ammissibilità.

3. I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, meritano accoglimento.

3.1. Risulta accertato dalla sentenza impugnata che la cartella esattoriale oggetto di causa è stata notificata a mezzo posta ordinaria direttamente dal concessionario.

Costituisce orientamento consolidato che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.” (Vedi, tra le tante, Cass. n. 28872 del 2018 e n. 12083 del 2016).

3.2 E’ stato anche già affermato da questa Corte che “In tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo (Vedi Cass. n. 8245 del 2019 e 21865 del 2016).

La mancata esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento, in caso di notifica prevista a mezzo raccomandata A/R, costituisce pertanto un vizio di nullità e non di inesistenza, che attiene alla prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e non alla sua esistenza.

4. Nella fattispecie risulta incontestato che la cartella sia stata tempestivamente impugnata dal contribuente.

4.1 Anche su tale punto questa Corte si è già espressa nelle sentenze n. 8321 e n. 6613 del 2013, che hanno dato continuità al principio (già affermato da Cass. n. 2272 del 2011 e da Cass. SU n. 19854 del 2004) per cui la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (dettato in materia di notifica della cartella di pagamento), al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, (dettato in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a propria volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile (con espressa esclusione di quelle di cui al comma 1, lett. “r”, tra cui non è ricompreso l’art. 156 c.p.c.), comporta, quale logica conseguenza, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per la notifica dell’avviso di accertamento.

Conseguentemente, se la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., (in tal senso cfr. anche Cass. n. 6613 del 2013), ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento. (Vedi Cass. n. 11051 e n. 27561 del 2018 e n. 6417 del 2019).

4.2 Ne deriva che nella specie, seppure si volesse ipotizzare, stante la mancata esibizione dell’avviso di ricevimento, la sussistenza di un vizio comportante la nullità della notifica, quest’ultima deve considerarsi comunque sanata ex art. 156 c.p.c., tenuto conto della tempestiva proposizione dell’originario ricorso in opposizione.

5. Per tali motivi, la sentenza va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e non risultando proposti ulteriori motivi di gravame ritenuti erroneamente assorbiti, va rigettato il ricorso di I grado presentato dal contribuente.

6. Quanto alle spese, tenuto conto del consolidarsi dei principi richiamati in epoca successiva alla notifica del ricorso, sussistono i presupposti per disporne la integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte:

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso di primo grado;

compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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