Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17974 del 24/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17974 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliata in
Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura
Generale dello Stato

ricorrente

Contro

CAPITALIA SPA incorporante Roma Leasing spa in
persona del legale rappresentante selettivamente
domiciliata in Roma Viale Umberto Tupini 180 presso
l’Avv.to Napoletano Ignazio e dott. Pulcini Marco

-resistente-

Data pubblicazione: 24/07/2013

avverso la sentenza n.52/34/06 della Commissione
Tributaria regionale del Lazio depositata in data
24/2/2006 con la quale era stato respinto il ricorso
proposto dalla Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 2
avverso la decisione della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6/11/2012 dal Consigliere Dott.ssa
Marina Meloni;udito l’Avv.to dello Stato Gentili Paolo;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del
Sostituto Procuratore generale Dott. Tommaso Basile
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

Svolgimento del processo

L’Ufficio Iva di Roma, a seguito di un processo
verbale di constatazione del Nucleo centrale di
Polizia Tributaria, notificava due avvisi di
rettifica nr. 800656/89 ed 800657/89 nei confronti
di Romaleasing spa con i quali veniva contestata
l’indebita detrazione di IVA per gli anni 1984 e
1985 a seguito di fatture emesse per operazioni
ritenute inesistenti. La società Romaleasing spa
impugnava gli avvisi di rettifica e ne chiedeva
l’annullamento lamentando che il mancato

2

provinciale di Roma 474/21/2002;

rinvenimento dei beni mobili ceduti in leasing
presso gli utilizzatori doveva considerarsi
irrilevante atteso che il contratto di leasing si
perfezionava con l’accordo delle parti e la
società di leasing una volta ricevuta la fattura

detrazione dell’imposta IVA.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con
sentenza nr.474/21/02 depositata in data 3/5/2005,
accoglieva i ricorsi riuniti.
A seguito di appello proposto dalla Agenzia delle
Entrate, la Commissione Tributaria regionale del
Lazio pronunciava sentenza nr.52/34/06 depositata
in data 24/2/2006 con la quale rigettava il ricorso
in appello della Agenzia delle Entrate. Avverso
tale decisione ha presentato ricorso per cassazione
l’Agenzia delle Entrate con un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo l’Agenzia delle
Entrate denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.6 DPR 633/72 in relazione all’art. 360 n.3
cpc nonché omessa e insufficiente motivazione su un
fatto controverso e decisivo per il giudizio in
relazione all’art. 360 n.5 cpc in quanto la CTR ha

3

del fornitore poteva esercitare a pieno titolo la

che

affermato erroneamente

l’emissione della

fattura, anche se anteriore alla consegna o
spedizione del bene realizza la fattispecie
disciplinata dall’art. 6 DPR 633/72 e quindi
legittima la detrazione dell’IVA pagata sulla

3.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti l’art. 6 DPR 633/72 recita: “Le cessioni di
beni si considerano effettuate al momento della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel
momento della consegna o spedizione se riguardano
beni mobili”.

4.

La giurisprudenza della Corte ha più volte
affermato che con riferimento alle operazioni di
locazione finanziaria relative a beni mobili non è
ammessa la detrazione IVA da parte dell’acquirente
qualora risulta che il bene acquistato non sia mai
stato consegnato all’utilizzatore. Pertanto appare
evidente che qualora venga a mancare la consegna
del bene, l’operazione di leasing non assolve alla
sua funzione fondamentale,

che è quella di

concedere in godimento, per un corrispettivo
predeterminato, un bene venduto o prodotto da
altri, risolvendosi in una sorta di finanziamento
per il soggetto che appare come venditore del bene,

4

relativa operazione.

ma che in realtà non ne ha mai perso la
disponibilità. Quando ciò avviene, dato lo stretto
collegamento funzionale che intercorre tra il
contratto di acquisto e quello di concessione in
godimento, l’operazione di leasing non può

concedente non può portare in detrazione la somma
che la fattura, rilasciata da colui che appare come
fornitore, indichi quale I.V.A. addebitata a titolo
di rivalsa (vedi Cass. V sezione n.9665 del
24/7/2000). In particolare “in tema di IVA, ove
manchino l’esistenza o la consegna del bene,
l’operazione di leasing non assolve alla sua
funzione fondamentale, che è quella di prestito
finalizzato all’acquisizione in godimento del bene
medesimo da parte dell’utilizzatore, e l’esborso
del concedente si risolve in una sorta di
finanziamento per il soggetto che appare come
venditore del bene, ma che in realtà non ne ha mai
avuto o non ne ha mai perso la disponibilità.
Quando ciò avviene, l’operazione di leasing non può
considerarsi realizzata, con la conseguenza che il
concedente non può portare in detrazione la somma
che la fattura, rilasciata da colui che appare come

5

considerarsi realizzata, con la conseguenza che il

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fornitore, indichi quale IVA addebitata a titolo di

rivalsa” ( Cass.V sez. 4/6/2001 n. 7498) .
5.

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza
cassata senza rinvio, con condanna alle spese di
Capitalia spa.

La Corte di Cassazione,
accoglie

il

ricorso,

cassa

la

sentenza

e

pronunciando nel merito rigetta il ricorso
introduttivo. Condanna alle spese Capitalia spa in
favore dell’Agenzia delle Entrate, che si liquidano
per il primo grado in 1.800,00 complessive di cui

e

800,00 per diritti ed e 1000,00 per onorari oltre

iva e cap come per legge; per il secondo grado in e
2.200,00 complessive di cui e 950 per diritti ed e
1250,00 per onorari oltre iva e cap come per legge;
per il giudizio di legittimità in

e

2.500,00

complessive oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della

P.Q.M.

DrPOSITATO 1N CANICELLErM

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