Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17974 del 20/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/07/2017), n. 17974
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23645-2015 proposto da:
P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE
143, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO COLUMBA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO MAZZOLA;
– ricorrente –
contro
MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 359/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata l’11/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.
Fatto
RILEVATO
che:
la sig.ra P.I. propone ricorso, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con il quale è stato rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Sanremo n. 80 del 2011, con la quale era stata respinta l’opposizione all’esecuzione promossa nei confronti della predetta da MPS Gestione Crediti Banca S.p.a.;
si deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, sostenendosi che la corte avrebbe erroneamente ritenuto che non dovessero approvarsi specificamente per iscritto le condizioni relative alla determinazione degli interessi relativi a dei contratti di mutuo stipulati per atto pubblico, in quanto contenute nei documenti allegati agli atti pubblici, poichè, costituendo gli allegati documenti distinti, sarebbe stata necessaria una specifica approvazione;
la parte intimata non svolge attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
deve premettersi che l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina “ex se” l’inammissibilità, se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass., 3 agosto 2012, n. 14026; Cass., 29 agosto 2013, n. 19882; Cass., 30 marzo 2007, n. 7981, proprio in relazione alle ragioni in diritto desumibili dall’esposizione del motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);
per altro, ammesso che possa fondatamente assumersi il vizio motivazionale in merito a una questione di natura giuridica, non sussisterebbe comunque il vizio di omesso esame prospettato in rubrica, avendo la corte distrettuale espressamente esaminato la questione inerente all’approvazione delle clausole relative alla misura degli interessi;
quanto alla violazione di legge prospettata nella sostanza e nelle ragioni poste a base del ricorso, deve porsi in evidenza la sua infondatezza, essendosi la corte distrettuale conformata al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, qualora il contratto sia stato redatto in forma pubblica, le clausole nello stesso contenute o richiamate non sono qualificabili come predisposte solo da una delle due parti, per cui, ancorchè vessatorie, non hanno bisogno di specifica approvazione per iscritto (Cass., 28.8.2004, n. 17289; sulla questione cfr. anche Cass. Sez. U, n. 193 del 1992 e Cass. n. 467 del 1965);
non si provvede in merito alle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017