Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17974 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10208/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te

domiciliato in Roma, alla via della Balduina n. 63, presso lo studio

dell’avv. Cristina Savorelli, unitamente all’avv. Emilia Bracco da

cui è rapp.to e difeso come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A., elett.te domiciliata in Roma, alla via Ennio

Quirino Visconti n. 61, presso lo studio dell’avv. Raffaella

Scutieri, unitamente all’avv. Donato Apolito che la rappresenta e

difende come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/39/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 23/10/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 aprile 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 294/39/143, depositata il 23 ottobre 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agente di Riscossione Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza n. 678/18/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un estratto di ruolo, relativo a due cartelle di pagamento, emesse in conseguenza del mancato pagamento dell’addizionale regionale IRPEF per gli anni di imposta 2002 e 2003, che la CTP aveva annullato per difetto di notifica;

3. la CTR dichiarava l’inammissibilità dell’appello rilevando un difetto di legittimazione del soggetto che aveva conferito la procura alle liti, risultante munito di soli poteri di rappresentanza processuale e non anche sostanziale;

4. avverso la sentenza di appello, Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 18 aprile 2014, affidato a tre motivi, a cui la contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4, e dell’art. 11 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, censurando l’impugnata sentenza perchè dalla stessa non sarebbe possibile evincere se l’inammissibilità dell’appello fosse stata pronunciata d’ufficio o su eccezione di parte;

2. con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 83,112,156,157,163 e 182 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto la pronuncia di inammissibilità sarebbe stata resa in assenza di una contestazione di parte; in ogni caso censura l’omessa assegnazione di un termine per la regolarizzazione del rilevato difetto di rappresentanza;

3. con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stante la mancata verifica della tempestività dell’eccezione, se proposta;

OSSERVA CHE:

1. I motivi, da trattarsi congiuntamente, risultano infondati.

1.1 La CTR ha chiaramente indicato nel corpo della motivazione che la questione del difetto del potere di rappresentanza processuale della parte appellante era stata sollevata dalla parte appellata. L’eccezione, come risulta dal controricorso, era stata tempestivamente proposta dalla contribuente all’atto del deposito della memoria di costituzione con appello incidentale.

1.2 Secondo un consolidato orientamento il potere di rappresentanza processuale, con la connessa facoltà di conferire la procura alle liti al difensore, non può mai essere attribuito disgiuntamente dal potere di rappresentanza sostanziale (Vedi, tra le tante, Cass. n. 43 del 2017; Cass. n. 14766 del 2007 e n. 11828 del 2001; Sez. U n. 4666 e n. 5653 del 1998).

Rileva altresì che “In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio ed in sede d’impugnazione, la legittimazione processuale delle parti, comporta che egli deve verificare soltanto se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell’ente abbia anche dichiarato di far ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale dell’ente stesso nel processo, non anche che il giudice sia tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, avendo quest’ultimo l’onere di provarla solo in caso di contestazione della controparte. (Vedi Cass. n. 22783 del 2006 e n. 12260 del 2009).

Nella specie, in presenza di una specifica contestazione della controparte, l’appellante aveva l’onere di provare che la qualità di rappresentanza sostanziale dichiarata nella procura fosse effettivamente esistente, e che dunque il mandato alle liti fosse stato rilasciato da un soggetto a tanto legittimato.

1.3 Indubbiamente al presente giudizio, instaurato dopo il 4 luglio 2009, si applica, ratione temporis, l’art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, che nella sua attuale formulazione prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, debba assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione.

Il legislatore ha investito il giudice del potere officioso di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, rilevando, sin dalla fase iniziale, i vizi degli atti processuali relativi allo ius postulandi, consentendo alla parte di poterli emendare senza instaurare un nuovo giudizio.

Si accede così ad una visione meno formalistica del processo, ammettendo che, attraverso la segnalazione del giudice, la parte possa sanare qualunque vizio della procura; la disposizione, evitando una pronuncia in rito, risponde ad esigenze di economia processuale connesse al proliferare di giudizi a seguito della dichiarazione di nullità della procura.

Per tale ragione il testo novellato dell’art. 182 c.p.c., comma 2, ha previsto l’obbligo per il giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione (“il giudice assegna alle parti un termine”) in luogo della facoltà, nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 2, (“il giudice può assegnare un termine”) e non solo nei casi di difetto di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione, ma anche in quelli di assenza della procura ovvero ai casi di rinnovazione, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, che si verificano fin dal momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene rispettato.

In tal senso questa Corte ha affermato, nell’interpretazione della predetta norma, che il giudice non può dichiarare l’invalidità della costituzione senza aver prima provveduto – in adempimento del dovere imposto dall’art. 182 c.p.c., – a formulare l’invito a produrre il documento mancante (o a rinnovare quello viziato); tale invito, nel caso in cui non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell’appello, poichè la produzione o rinnovazione, effettuata nel corso del giudizio di merito anche d’appello, sana ex tunc la irregolarità della costituzione (in questo senso v, tra le recenti, anche per richiami, Cass. n. 6041 del 13/03/2018 oltre che Cass. n. 26338 dei 07/11/2017; per fattispecie rette dalla precedente formulazione v. Cass. n. 22559 del 04/11/2015 – che tiene conto della novella – e Cass., n. 3181 del 18/02/2016).

2. I predetti principi in tema di applicabilità dell’art. 182 c.p.c., vanno tuttavia contemperati con l’altro principio già affermato (per cui v. Cass. n. 11898 de 28/05/2014, Sez. U, n. 4248 del 04/03/2016 nonchè Cass. n. 24212 del 2018) secondo il quale, mentre ai sensi dell’art. 182 c.p.c., il giudice che rileva d’ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso – come quello in esame – in cui l’eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte, l’opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o comunque assegnato dal giudice, giacchè sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire.

3. Per tutto quanto sopra esposto, dandosi continuità al predetto orientamento, rilevato che il difetto di rappresentanza era stato tempestivamente eccepito, il ricorso, infondato in ogni sua parte, va rigettato.

4. Segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

3.1 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a pagare alla contribuente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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