Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17974 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 684/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/09/2006 r.g.n. 498/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza depositata il 5 settembre 2006, ha respinto l’appello dell’INPS ed ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che aveva dichiarato il diritto di A.G. alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in base alla tabella C allegata al D.P.R. n. 488 del 1968, condannando l’Inps alla rivalutazione delle retribuzioni anteriori al 1968 secondo le variazioni dell’indice Istat tra l’anno di percezione e quello di pensionamento, come stabilito dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 11.

Il giudice di appello ha affermato che nella fattispecie in esame di liquidazione di pensione di vecchiaia anche in forza di contributi anteriori all’anno 1968, le retribuzioni da prendere in considerazione sono determinabili mediante il ricorso alla tabella C allegata al D.P.R. n. 488 del 1968 (sostituita dalla tabella E allegata al D.L. n. 402 del 1981 convertito in L. n. 537 del 1981), anche in caso di retribuzioni corrisposte in anni anteriori al 1968, senza esclusione, però, dell’applicazione – sempre per gli anni anteriori al 1968 – dell’ulteriore sistema di rivalutazione di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 11, ai fini dell’adeguamento della retribuzione ai valori attuali.

Di detta sentenza l’Inps ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da un motivo. L’intimato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha denunciato violazione del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, comma 6 e allegata tabella C, nonchè della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, commi 8 e 11 e sostiene che la rivalutazione delle retribuzioni desunte dalla tabella C citata, da eseguire a norma della L. n. 297 del 1982, deve art. 3, comma 11, essere effettuata utilizzando non già i coefficienti relativi all’anno anteriore al 1968 nel quale le retribuzioni stesse si collocano effettivamente, ma quelli relativi all’anno 1968, cioè quelle dell’anno in cui le retribuzioni pregresse sono state già attualizzate per effetto del D.P.R. n. 488 del 1968. Il ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto;

“Dica la Corte se, in materia di rivalutazione delle retribuzioni, ai sensi della L. n. 297 del 1992, comma 11, art. 3, per le retribuzioni precedenti al 1968 e desunte dalla tabella C allegata al D.P.R. n. 488 del 1968, debbano essere utilizzati i coefficienti relativi all’anno anteriore al 1968 nel quale le retribuzioni stesse si collocano effettivamente, ovvero quelli relativi all’anno 1968, cioè quelli dell’anno in cui le retribuzioni pregresse sono state già attualizzate per effetto del D.P.R. n. 488 del 1968”.

Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2631 del 2006 (seguita da numerose altre conformi della Sezione Lavoro), componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini del calcolo della pensione, la tabella C allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (integrata dalla tabella E che la ha sostituita ai sensi del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito in L. 26 settembre 1981, n. 537), indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Ne consegue che, nell’applicazione, ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 11, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968, deve farsi riferimento all’indice ISTAT del 1968 e non a quello dell’anno di percezione della retribuzione”.

A questo principio, pienamente condiviso dal Collegio, non si è attenuta la sentenza della Corte Bolognese.

Il ricorso dell’Inps, pertanto, va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice designato in dispositivo, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvedere altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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