Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17973 del 24/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17973 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E AGENZIA
DELLE ENTRATE elettivamente domiciliati in Roma Via
dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale
dello Stato
– ricorrente Contro

PATERI

GIORGIO

elettivamente

domiciliato

in

Cagliari, Via Cugia 43 presso l’Avv.to Pierpaolo
Murgia

-resistente-

Data pubblicazione: 24/07/2013

avverso la sentenza n.48/06/05 della Commissione
Tributaria regionale della Sardegna depositata in data
12/7/2005 con la quale era stato respinto il ricorso
proposto dalla Agenzia delle Entrate Ufficio Cagliari
2 avverso la decisione della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6/11/2012 dal Consigliere Dott.ssa
Marina Meloni;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del
Sostituto Procuratore generale Dott. Tommaso Basile
che ha concluso per il del ricorso,

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari,
con sentenza nr.259/04/02 pronunciata in data
13/5/2002 accoglieva il ricorso proposto da Pateri
Giorgio avverso l’avviso di mora notificatogli in
data 30/8/2000 e relativo ad IVA dell’anno 1993 a

causa della mancata notifica della cartella di
pagamento che si riferiva a detto avviso.
A seguito di appello proposto dall’Ufficio, la
Commissione Tributaria regionale della Sardegna
pronunciava sentenza nr.48/06/2005 depositata in

2

provinciale di Cagliari 259/04/2002;

data 12/7/2005 con la quale rigettava il ricorso in
appello della Agenzia delle Entrate. Avverso tale
decisione ha presentato ricorso per cassazione
l’Agenzia delle Entrate con due motivi.

L

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate
denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.10 D.Lgs.546/1992 in relazione all’art.
360 n.3 cpc in quanto la CTR non ha rilevato il
difetto di legittimazione passiva della Agenzia
delle entrate ed ha affermato erroneamente che
l’avviso di mora doveva essere preceduto dalla
notifica della cartella di pagamento che l’Ufficio
non aveva prodotto in giudizio. Al contrario il
ricorso avverso l’avviso di mora impugnato per vizi
propri doveva essere proposto avverso il
Concessionario per la riscossione dei tributi,
senza che fosse necessario integrare il
contraddittorio ai

sensi dell’art.

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D.Lgs

546/1992 nei confronti dell’Ente impositore.
2.

Il ricorso è infondato e deve essere
respinto. A tale proposito si sono pronunciate
infatti le sezioni unite della Corte le quali hanno
affrontato ambedue le questioni proposte, nella

3

MOTIVI DELLA DECISIONE

medesima

sentenza,

affermando

che

nella

disciplina della riscossione delle imposte vigente
in epoca anteriore alla riforma introdotta dal
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la cartella di
pagamento svolgeva la funzione di portare a

iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a
pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha
un contenuto necessariamente più ampio dell’avviso
di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il
caso in cui il contribuente, reso edotto
dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito
spontaneamente il pagamento nei termini indicati
dalla legge. La mancata notificazione della
cartella di pagamento comporta pertanto un vizio
della sequenza procedimentale dettata dalla legge,
la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità,
riconosciuta al contribuente dall’art. 19, comma
terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di
esercitare il proprio diritto di difesa a seguito
della notificazione dell’avviso di mora, e che
consente dunque al contribuente di impugnare
quest’ultimo atto, deducendone la nullità per
omessa notifica dell’atto presupposto o
contestando, in via alternativa, la stessa pretesa

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conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria

tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi
i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente
titolare del credito tributario e non già al
concessionario, al quale, se è fatto destinatario
dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in

dell’esito della lite, non essendo il giudice
tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del
contraddittorio, in quanto non è configurabile
nella specie un litisconsorzio necessario” ( sez.
unite nr. 16412 del 25/7/2007).
3.

Più recentemente, in conformità allo stesso
indirizzo giurisprudenziale, si è nuovamente
espressa la V sezione affermando che l’azione del
contribuente rivolta a far valere l’illegittimità
dell’avviso di mora, non preceduto dalla
notificazione della cartella di pagamento, può
essere esercitata indifferentemente nei confronti
dell’ente creditore o del concessionario della
riscossione, senza che tra costoro si realizzi
un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo
rimessa alla sola volontà del concessionario,
evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in
causa l’ente creditore ( Cass. V sezione, nr. 2803
del 9/2/2010.)

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giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere

4. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia
delle Entrate denuncia violazione dell’art. 60
c.6 DPR 633/72 in relazione all’art. 19 D.lgs
546/92 ed artt. 17 e 30 DPR 602/1973 in quanto
la CTR ha ritenuto che l’Ufficio si era

giudizio gli atti relativi alla notifica della
cartella di pagamento, mentre, in presenza di
avviso di mora, quale atto del procedimento di
riscossione, questo ben può costituire titolo
sufficiente della pretesa tributaria
specialmente quando la pretesa erariale è
costituita dall’imposta indicata come dovuta
dallo stesso contribuente.
5.

Sul punto le sezioni unite hanno affermato che
in materia di riscossione delle imposte, atteso che
la correttezza del procedimento di formazione della
pretesa tributaria è assicurata mediante il
rispetto di una sequenza procedimentale di
determinati atti, con le relative notificazioni,
allo scopo di rendere possibile un efficace
esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l’omissione della notifica di un atto presupposto
costituisce un vizio procedurale che comporta la
nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché

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sottratto all’onere probatorio di produrre in

tale

nullità

può

essere

fatta

valere

dal

contribuente mediante la scelta, consentita
dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale
notificatogli (avviso di mora, cartella di

il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto
presupposto, o di impugnare cumulativamente anche
quello presupposto (nell’ordine, cartella di
pagamento, avviso di accertamento o avviso di
liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi
che inficiano quest’ultimo, per contestare
radicalmente la pretesa tributaria spetterà al
giudice di merito, interpretando la domanda,
verificare la scelta compiuta dal contribuente, con
la conseguenza che, nel primo caso, dovrà
verificare solo la sussistenza o meno del difetto
di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità
dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione
della pretesa tributaria a seconda se i termini di
decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la
pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di
tale pretesa(Sez. U, Sentenza n. 5791 del
04/03/2008).Nel caso in esame appare evidente dalla
lettura della sentenza di appello che il vizio

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pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere

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contestato non inerisce al contenuto della cartella
di pagamento ma ciò che si lamenta è proprio
l’omessa notifica della medesima e pertanto,
conformemente alla giurisprudenza sopra citata il
ricorso deve essere respinto e la sentenza

P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 6/11/2012
Il consigliere estensore

Il

sidente

confermata, nulla per le spese.

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