Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17973 del 20/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/07/2017), n. 17973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22905-2015 proposto da:
FARMACIA FOCE VARANO DEL DOTT. (OMISSIS), in persona del titolare,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 7, presso lo studio
dell’avvocato FABIO PALANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
EUSTACHIO AGRICOLA;
– ricorrente –
contro
R.A.;
– intimato –
avverso il decreto n. 13/2014 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato
l’8/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.
Fatto
RILEVATO
che:
la Farmacia Foce Varano del dott. C.C. propone ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo, avverso il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo ammesso dal Tribunale di Foggia e poi revocato, con provvedimento depositato in data 26 maggio 2015, anche in assenza di istanze ai sensi della L. Fall., art. 173, comma 2;
si deduce l’illegittimità del provvedimento sotto due distinti profili: la carenza assoluta di motivazione e l’assenza di una preventiva istanza del commissario, dott. R.A., datata 2 luglio 2015, laddove la decisione impugnata sarebbe stata assunta il 23 giugno 2015;
la parte intimata non svolge attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
il ricorso, della cui ammissibilità non è dato di dubitare (Cass., 11 aprile 2011, n. 8221), è infondato;
quanto al profilo di natura motivazionale, considerate l’applicabilità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione, applicabile nella specie “ratione temporis”, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. un., n. 8053 del 2014), nonchè la natura del provvedimento, deve constatarsi che il Tribunale, facendo riferimento alla revoca dell’ammissione al concordato preventivo e, quindi, alla previsione di cui al D.M. n. 30 del 2012, art. 5,comma 2, nonchè alla decurtazione del compenso, ai sensi del D.M. n. 30 del 2012, art. 5, comma 5, nella misura del 30 per cento, essendo il C. G. cessato dalle funzioni prima del compimento delle operazioni”, oltre che, ovviamente, all’entità dell’attivo e del passivo inventariato, ha reso una motivazione congrua in relazione alle ragioni e ai criteri adottati ai fini della liquidazione;
quanto al secondo rilievo, l’istanza del curatore, in realtà, risulta anteriore al deposito del provvedimento impugnato, ragion per cui, non essendo stati prospettati rilievi di illegittimità diversi dall’evidenziato aspetto di natura cronologica, non appare violato il precetto di cui alla L. Fall., art. 39 (cfr. per un caso analogo, Cass., 21 novembre 1979, n. 6204);
non si provvede in merito alle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017