Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17973 del 14/08/2014
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17973 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: VINCENTI ENZO
ORDINANZA
sul ricorso 22128-2008 proposto da:
PASSARETTI ALBERTO (PSSLRT72R09G596G), PASSARETTI ANTONIO
(PSSNTN41E14G642C) e PASSARETTI LUCIA (PSSLCU71B57G596W),
domiciliati
ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
ZARONE FABRIZIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
INA ASSITALIA S.P.A. (00885351007), in persona dell’Avv.
MAURIZIO FUGGITTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO
2.0A4
SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALDO FRIGNANI giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrente –
“.1
avverso la sentenza n. 2629/2007 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 25/07/2007, R.G.N. 2261/2005;
1
Data pubblicazione: 14/08/2014
à
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 09/05/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato PAOLO VIRANO per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per l’estinzione
del giudizio per rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
Giudice di Pace, l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia
S.p.A., deducendo di aver stipulato con la società convenuta
una polizza assicurativa dal costo maggiorato del 20%,
rispetto a quello praticato, dalla stessa compagnia, prima
che prendesse parte ad un’intesa orizzontale, unitamente ad
altre compagnie assicurative, sanzionata con multa irrogata
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
confermata dal Consiglio di Stato.
Con sentenza resa pubblica il 25 luglio 2007, la Corte
di appello di Napoli – davanti alla quale la causa veniva
riassunta dopo la declaratoria di incompetenza dell’adito
Giudice di pace di Piedimonte Matese – rigettava la domanda
attorea per difetto di prova sui relativi fatti costitutivi.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono
Antonio Passaretti, Lucia Passaretti ed Alberto Passaretti,
quali eredi di Rosa Robbio, affidando le sorti
dell’impugnazione a cinque motivi.
Ha depositato controricorso l’Ina Assitalia S.p.A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Il giudizio deve essere dichiarato estinto per
rinuncia al ricorso.
In data 7 maggio 2014, e dunque prima dell’udienza
pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da
parte di Antonio Passaretti, Lucia Passaretti ed Alberto
Passaretti, eredi di Rosa Robbio, sottoscritto dai medesimi e
dai rispettivi difensori, unitamente all’accettazione della
rinuncia da parte della resistente compagnia di
2
1. – Robbio Rosa conveniva in giudizio, dinanzi al
assicurazione, sottoscritta dai difensori della stessa parte,
muniti di mandato speciale in calce al controricorso, seppur
tardivamente proposto.
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le
condizioni poste dall’art. 390 cod. proc. civ.
2. – L’accettazione della rinuncia da parte della
resistente consente di non pronunciare condanna alle spese
quarto comma, cod. proc. civ.).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in
data 9 maggio 2014.
processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391,