Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17973 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10011/2014 R.G. proposto da:

F.M., elett.te domiciliato in Roma, in P.le Clodio n. 22,

presso lo studio dell’avv. Antonio Cassiano, unitamente agli avv.ti

Cristina Pennese e Maria Letizia Manuale, dalle quali è rapp.to e

difeso come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

nonchè

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., dom.to in

Roma al Lungotevere Flaminio n. 18;

– intimata –

avverso la sentenza n. 594/10/14 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 31/1/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 aprile 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 594/10/14, depositata il 31 gennaio 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 4/7/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, che conseguiva ad un controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi del 2005, notificata in data 25-2-2009;

3. la CTP, rilevato che il ricorso introduttivo era stato notificato in busta chiusa, e non senza busta come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, ne aveva ritenuto l’inammissibilità per tardività, tenendo conto della data in cui lo stesso era pervenuto all’Ufficio (29-4-2009) e non di quella della spedizione (16-4-2009);

4. la CTR aveva rigettato l’appello del F. osservando: che la notifica era stata effettuata dal difensore, ai sensi della L. n. 53 del 1994, senza riportare, nè sulla busta nè sull’avviso di ricevimento, l’indicazione del numero cronologico prevista dall’art. 3, comma 1, lett. c), della stessa legge; che tale omissione costituiva motivo di nullità ai sensi del successivo art. 1; che tale notifica doveva essere valutata come ordinaria a mezzo del servizio postale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20; che doveva essere presa in considerazione la data di consegna, sia in quanto inviata in busta chiusa, come già ritenuto dalla CTP, sia perchè l’effetto sanante si era prodotto solo con la ricezione del ricorso, avvenuto dunque tardivamente rispetto al termine di sessanta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

5. avverso la sentenza di appello, F.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 aprile 2014, affidato a due motivi, a cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 3, comma 1, lett. c) e art. 11, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando l’impugnata sentenza per aver ritenuto quale motivo di nullità della notifica l’omessa indicazione del numero cronologico, e tale nullità non sanata dal raggiungimento dello scopo a seguito dell’avvenuta costituzione del convenuto;

2. con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’eccezione relativa alla mancanza del numero cronologico era stata sollevata per la prima volta in appello.

Osserva che:

1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.

1.1 La CTR ha ritenuto di dover verificare la tempestività del ricorso, tenuto conto della data di ricezione e non di quella di spedizione, in conseguenza della nullità della notifica, effettuata dal difensore ai sensi della L. n. 53 del 1994, conseguente alla mancata indicazione sulla busta e sull’avviso del numero di registro cronologico; da tale nullità ha fatto anche conseguire l’applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, in tema di spedizione del ricorso a mezzo posta ordinaria.

1.2 Ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 11, sono nulle le notificazioni eseguite a cura dei difensori, e tale nullità è rilevabile d’ufficio, “se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”.

1.3 Secondo della stessa legge, art. 3, comma 1, lett. b) e c), il difensore che si avvale del servizio postale deve indicare sia sulla busta che sull’avviso di ricevimento il numero del registro cronologico di cui è obbligato a munirsi ai sensi del successivo l’art. 8, e ove è tenuto ad annotare ogni notificazione eseguita giornalmente con tali modalità.

1.4 Ritiene questa Corte che l’omessa indicazione del numero di registro cronologico non costituisca motivo di nullità, bensì mera irregolarità, che non inficia i requisiti oggettivi e soggettivi della notifica, in quanto tale numero non rileva nè ai fini della identificazione del soggetto notificante e delle sue autorizzazioni o del destinatario dell’atto, nè ai fini della prova della data di spedizione dell’atto da notificare, rilevando a tale scopo la data di consegna apposta a cura dell’ufficio postale.

L’omessa o errata indicazione del numero, non esclude infatti che l’annotazione sia stata comunque effettuata dal difensore; annotazione che a sua volta, come quella sul registro cronologico dell’ufficio notifiche a cui è tenuto l’ufficiale giudiziario, è estranea al procedimento di notificazione, ed è prevista al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti. (Vedi Cass. n. 16451 del 2017).

Nella specie non risulta contestato dalla parte convenuta, regolarmente costituita sin dal primo grado di giudizio, nè il contenuto della busta, nè la sua riferibilità alla parte istante, ma solo la data di consegna dell’atto da notificare, che risulta invece pacificamente dall’annotazione a cura dell’Ufficio postale.

Il numero cronologico, se apposto, non ha alcuna utilità ai fini dell’immediata percezione della data di spedizione da parte del destinatario o dell’autorità giudiziaria che ne verifica la tempestività, trattandosi di un mero adempimento amministrativo di tipo formale, con finalità di registrazione, privo di riferimenti temporali, utilizzabile solo all’esito della consultazione del registro tenuto dal professionista, con un riscontro ex post che non attiene alla regolarità del procedimento di notifica bensì alla regolarità dell’annotazione.

Nè tanto meno tale numero ha utilità ai fini dell’individuazione del destinatario della notifica, questione in ogni caso non rilevante in quanto l’atto risulta ricevuto dal destinatario.

2. In riferimento alla stessa modalità di notifica questa Corte ha del resto già affermato che ” In caso di notificazione eseguita a mezzo posta da un avvocato ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, la carenza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta e olografa dei nome e cognome ad opera del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non comporta la nullità della notifica comminata dalla cit. legge, art. 11, purchè le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo piego. (Vedi Cass. n. 13578 del 2014); ed anche che “In tema di notificazione della L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex art. 4, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell’avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell’atto notificato e vidimato dal consiglio dell’ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all’autorizzazione del consiglio dell’ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l’atto. (Cfr. Cass. n. 10272 del 2015)

3. In sintesi, in presenza della vidimazione dell’ufficio postale che consente l’individuazione della data di spedizione dell’atto, va ritenuta irrilevante la mancata indicazione del numero cronologico; ne consegue l’applicazione del principio consolidato secondo cui: “Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall’art. 149 c.p.c., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall’avvocato, munito della procura alle liti e dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine cui è iscritto, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1. Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all’agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla L. 20 novembre 1982, n. 890. (Vedi Cass. n. 15234 del 2015 e n. 770 del 2016).

4. Per tutto quanto sopra esposto, ritenuta la tempestività del ricorso di primo grado, e non rientrandosi in una delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, va accolto il primo motivo di ricorso, e ritenuto assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che procederà all’esame dei motivi di impugnazione ed anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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