Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17973 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., D.P.A.N., S.A.,

A.R., B.G., M.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio

dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che li rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/02/2007 r.g.n. 1074/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separato ricorsi, successivamente riuniti, gli attuali intimati, tutti dipendenti della s.p.a. Rafal, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Ravenna l’INPS e l’INAIL e premesso di essere stati esposti per oltre un decennio al rischio di inalazione di polveri di amianto, chiedevano al giudice adito di accertare il loro diritto alla maggiorazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modificazioni.

Costituitosi il contraddittorio ed espletata l’istruzione, il Tribunale, con sentenza del 17.5.2002 accoglieva le domande.

Proponevano appello sia l’INPS che l’INAIL e la Corte di Appello di Bologna, disposta una CTU, con sentenza depositata il 1^ febbraio 2007, accoglieva l’appello incidentale dell’INAIL e dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’istituto assicuratore. La Corte respingeva l’appello principale dell’INPS dichiarando di condividere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio secondo cui, avuto riguardo alle modalità di svolgimento della lavorazione ed alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, i lavoratori erano stati esposti per oltre un decennio ad una concentrazione di fibre di amianto superiore al limite di 1000 fibre – anno/litro sul totale dell’intero arco lavorativo. La Corte riteneva che ai fini del suddetto accertamento fosse consentito il ricorso alle presunzioni semplici con la conseguenza che, tenuto conto delle condizioni rischiose di lavoro e della costante utilizzazione di materiale di amianto nel ciclo produttivo, era ragionevole pensare che quella soglia di esposizione fosse stata raggiunta e superata da tutti i lavoratori appellati.

Per la cassazione di tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso con due motivi.

I lavoratori intimati hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 2 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito dalla L. n. 324 del 2003. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto giuridicamente esatto il criterio proposto dal CTU, secondo il quale il livello espositivo rilevante per l’attribuzione del beneficio previdenziale sarebbe pari a “1000 fibre-anno/litro sul totale dell’itero arco lavorativo”.

Sostiene invece il ricorrente che il livello di esposizione che da diritto al beneficio deve essere accertato, per un periodo non inferiore a dieci anni, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, che tale limiti indica in un valore superiore a 0,1 fibre per centimetro cubo su un periodo di otto ore, valore confermato anche dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 e dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 2, nonchè con riferimento ad una concentrazione media annua, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità già prima della sua specifica previsione nell’art. 47 cit. Sostiene in definitiva il ricorrente che il beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, spetti solo ove nel corso dell’intero periodo oggetto di rivalutazione contributiva si sia costantemente verificata una esposizione all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

Con il secondo motivo, denunciando insufficiente motivazione, l’Inps censura la sentenza impugnata nella parte in cui, senza alcuna motivazione, ha riconosciuto il beneficio contributivo anche all’appellato B.G., benchè la consulenza tecnica d’ufficio avesse escluso per detto lavoratore il superamento per oltre dieci anni della soglie di rischio.

I resistenti hanno eccepito in controricorso l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 366 bis c.p.c., non risultando la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nonchè l’improcedibilità del medesimo ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 4, non avendo il ricorrente prodotto la consulenza tecnica d’ufficio recepita dalla sentenza impugnata e oggetto di censura.

Le proposte eccezioni sono infondate. Con il primo motivo di ricorso l’INPS ha censurato la sentenza impugnata per violazione di legge ed ha formulato in merito idoneo quesito di diritto. Quanto alla omessa produzione della CTU censurata, si rileva che questa Sezione Lavoro con sentenze n. 4898/2010 e n. 13174/2010, ha ritenuto che la prescrizione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che pone a carico del ricorrente, a pena di improcedibilità, l’onere del deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve ritenersi rispettata ove l’atto processuale – nella specie, una consulenza tecnica d’ufficio – sia contenuta nel fascicolo d’ufficio del giudice a quo, formato ex art. 327 c.p.c., comma 3, (per il grado d’appello) in combinato disposto con l’art. 168 c.p.c. (per il fascicolo di primo grado), della cui trasmissione la parte abbia fatto richiesta alla cancelleria di questa Corte, a meno che l’impugnazione non sia stata proposta contro una sentenza non definitiva. A questa giurisprudenza il Collegio intende dare continuità, condividendone le motivazioni, disattendendo così la diversa e più rigorosa giurisprudenza espressa dalle sentenze n. 24940/2009 e n. 303/2010.

Nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato.

L’indice utilizzato dal consulente tecnico d’ufficio per verificare il superamento della soglia (mille fibre-anno/litro sul totale dell’intero arco lavorativo) in verità non trova riscontro nè nella legge nè nella giurisprudenza di legittimità.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno disciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio annuo e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all’anno (Cass. n. 4650/2009). Ha rilevato la Corte che per quanto il riferimento ad una “concentrazione media annua non inferiore a 100fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno” sia stato espressamente introdotto solo dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (non direttamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), tuttavia detta norma ha recepito un orientamento già condiviso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 10037/2007, n. 15800/2006, n. 21862/2004) e dagli organi amministrativi (INAIL) deputati ad accertare e certificare la sussistenza e la durata dell’esposizione. Ha soggiunto la Corte che esigenze di coerenza del sistema impongono che eguali situazioni giuridiche protette abbiano eguale trattamento, sicchè è da escludere che per un periodo di attività lavorativa comportante l’esposizione all’amianto precedente l’entrata in vigore della L. n. 326 del 2003, si possa far riferimento ad una ponderazione media ultradecennale con compensazione del maggior valore di esposizione riscontrato in alcuni anni con il valore minore, inferiore alla soglia minima accertato in altri anni, mentre , per periodi di lavoro successivi alla legge suddetta, si debba fare riferimento solo ad una concentrazione media annua.

Secondo la citata giurisprudenza il superamento della soglie di rischio per un periodo ultradecennale, legislativamente fissata in 0,1 fibre per centimetro cubo o nel corrispondente valore di 100 fibre/litro, deve essere verificato con riferimento al valore medio giornaliero di esposizione per la durata di otto ore ed al valore medio di ciascun anno utile compreso nel periodo da accertare, non essendo consentito nè utilizzare un diverso indice di esposizione, nè valutare l’esposizione con riferimento al complessivo periodo lavorativo.

A questi principi, condivisi dal Collegio, non si è attenuta la Corte di Appello che ha condiviso i diversi criteri di valutazione espressi dal consulente tecnico d’ufficio.

Il primo motivo di ricorso, dunque deve essere accolto.

Il secondo motivo di ricorso, di conseguenza, resta assorbito.

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato, in dispositivo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche ala liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA