Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17973 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 01/09/2011), n.17973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VELLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 827/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/08/2006 r.g.n. 1071/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega VELLA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30-9-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda proposta da F. S. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97, per il periodo 10-11-1997/31-1-1998, e condannava la società a corrispondere una somma pari alla retribuzione maturata dalla messa in mora avvenuta in data 28-11- 2002.

Sull’appello della società, nella contumacia della S., la Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 23-8-2006, respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La S. è rimasta intimata.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 8 del ccnl 1994 come integrato dall’accordo 25-9-97 e successivi nonchè vizio di motivazione, la ricorrente in sostanza deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione della S. e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione.

Il motivo è fondato e va accolto, in conformità con l’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte in casi analoghi.

In particolare, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, questa Corte ha più volte affermato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione dì ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 28-11-2008 n. 28450, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

La Corte di merito, in effetti, ha deciso in violazione del suddetto principio di diritto; alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1; ciò in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte.

Peraltro, come pure è stato ripetutamente affermato, e va qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3- 2008 n. 7979, Cass. 23-8-2006 n. 18378), per cui il contratto in esame, anteriore a tale data, rientra, anche temporalmente, nella previsione collettiva, che legittima la apposizione del termine L. n. 56 del 1987, ex art. 23.

Così accolto il primo motivo, risultando assorbito il secondo rivolto contro il rigetto dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, la impugnata sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, che provvederà attenendosi al principio sopra richiamato e, statuendo anche sulle spese, esaminerà anche le questioni relative alla legittimità o meno dei termini apposti ai contratti successivi (nella sentenza si legge che la S. era stata assunta con “vari contratti a termine”) e alle relative conseguenze.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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