Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17972 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.20/07/2017),  n. 17972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14308/2016 proposto da:

M.D., N.R., in proprio ed in rappresentanza nelle

rispettive qualità di socio liquidatore e di socio della ERREDI DI

N.R. & M.D. SNC IN LIQUIDAZIONE, nonchè della

loro qualità di procuratori speciali della Sig.ra A.V.,

N.R., anche nella sua qualità di erede del sig.

N.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 41 presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA, INTESA SAN PAOLO SPA, in persona dei legali

rappresentanti, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI,

rappresentate e difese dall’avvocato GIUSEPPE FANCHIN;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 807/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

i sig.ri M.D. e N.R., in proprio e in rappresentanza, in quanto soci, della Erredi di N.R. & M.D. s.n.c., nonchè quali procuratori speciali della sig.ra A.V., hanno presentato domanda di revocazione della sentenza 19 gennaio 2016, n. 807, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il ricorso dai medesimi proposto nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 7 maggio 2008, n. 669, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso contro gli attuali ricorrenti su istanza dalla predetta banca (all’epoca Banco Ambrosiano Veneto s.p.a.);

la tardività del ricorso per cassazione di cui sopra è stata dichiarata da questa Corte, con la sentenza impugnata, ritenendo applicabile il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. – nella specie largamente violato – per effetto dell’avvenuta notifica della sentenza di appello alle parti ricorrenti nella cancelleria della Corte d’appello di Venezia, presso la quale esse avevano eletto domicilio con le rispettive comparse conclusionali presentate nel giudizio di secondo grado, con ciò modificando l’originaria elezione presso uno studio legale;

Intesa Sanpaolo s.p.a. e la sua procuratrice, nel giudizio di cassazione a quo, Italfondiario s.p.a. si sono difese con controricorso;

i ricorrenti hanno anche presentato memoria;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

le parti ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata contenga due errori di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4: a) l’assunto della valida ed efficace notifica della sentenza di appello alle parti ricorrenti, presso la cancelleria della Corte d’appello di Venezia, nonostante essa fosse stata richiesta dagli avvocati della banca il cui mandato – rilasciato per il giudizio monitorio – era inefficace in quanto sottoscritto da soggetti privi dei necessari poteri rappresentativi dell’istituto di credito, come denunciato con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso per cassazione; b) l’affermazione che le parti ricorrenti avevano, con le rispettive comparse conclusionali, eletto domicilio presso la cancelleria della Corte d’appello di Venezia modificando in tal modo la precedente elezione presso studi legali; quello indicato sub a) non ha i caratteri dell’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, perchè, lungi dal consistere nella supposizione “di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa” o della “inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”, consiste, semmai, in opinabili valutazioni attinenti alla validità ed efficacia della procura ad litem in favore dei predetti difensori; inoltre, come esattamente viene rilevato dalla banca controricorrente, quest’ultima era stata difesa in appello in forza di autonoma procura ad litem non fatta oggetto di censure avversarie, sicchè la questione sollevata non è neppure decisiva;

l’errore (supposto) sub b) ha per oggetto un fatto del quale si era ampiamente discusso tra le parti (l’eccezione di tardività del ricorso era stata sollevata con il controricorso espressamente richiamando l’avvenuta modifica dell’elezione di domicilio negli scritti conclusionali depositati nel giudizio di appello dagli attuali ricorrenti, i quali avevano replicato all’eccezione con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) e su cui il Collegio giudicante ha espressamente statuito, sicchè non ricorre il presupposto di cui all’ultima parte del n. 4 dell’art. 395 c.p.c.;

l’istanza di revocazione è pertanto inammissibile;

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese processuali, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi di avvocato, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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