Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17972 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7867/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Sicom s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te

domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del Dott.

G.G.;

– intimata –

nonchè

Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.,

rapp.ta e difesa dall’avv. Germano Garao, presso il cui studio

elett.te domicilia in Catania al v.le Alcide De Gasperi n. 173, come

da procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/16/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sez. distaccata di Siracusa, depositata il

5/2/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 aprile 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 46/16/13, depositata il 5 febbraio 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. distaccata di Siracusa, accoglieva l’appello proposto dalla società Sicom s.r.l. avverso la sentenza n. 281/5/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, relativa a sanzioni e interessi per ritardati versamenti IVA per l’anno 2003, di cui la contribuente aveva contestato la regolarità della notifica ed eccepito la nullità per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5, nonchè per la decadenza dal potere impositivo;

3. la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato la cartella in quanto l’amministrazione aveva proceduto direttamente all’iscrizione a ruolo, senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento;

4. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 5 marzo 2014, affidato a due motivi. Riscossione Sicilia S.p.A. si è costituita con controricorso; la società contribuente non ha resistito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando l’impugnata sentenza per aver ritenuto necessaria la preventiva notifica di un avviso di accertamento in presenza di una richiesta di interessi e sanzioni per tardivo versamento dell’IVA, che conseguono automaticamente all’esito di una verifica formale della mera tempestività dei versamenti;

2. con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., avendo posto a fondamento della decisione una questione non dedotta dalla parte nè rilevabile d’ufficio.

Osserva che:

1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.

1.1 Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misure superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti di imposta esposta in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività di versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta.

1.2. Con riferimento a tale procedura di controllo, la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36 bis cit. e art. 54 bis, è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (Vedi Cass. n. 14070 del 2011 e n. 12762 del 2006).

Questa Corte ha più volte chiarito che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche. (vedi in Cass. n. 11292 del 2016 e n. 14949 del 2018).

1.3 Per il recupero dell’imposta che risulti non versata sulla base della dichiarazione del contribuente, è consentita dunque la diretta iscrizione a ruolo, non preceduta da alcun avviso.

E’ stato infatti affermato con orientamento consolidato che “In tema d’IVA, la potestà dell’Amministrazione finanziaria d’iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta non versata dal contribuente, così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi, non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell’invito al versamento delle somme dovute di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, (invito cui l’ufficio risulta tenuto “ex lege” al fine di consentire al contribuente il versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa – oggi sanzione amministrativa ex D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – pari al sessanta per cento della somma non versata), atteso che l’unica funzione del predetto avviso è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restando l’obbligo di corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo, “medio tempore” maturati). (vedi Cass. n. 21676 del 2015 e n. 18140 del 2012).

1.4. In applicazione di tali principi, va ritenuto che l’Amministrazione, allorchè proceda, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 2, lett. f), (nel testo vigente “ratione temporis”), al controllo formale delle dichiarazioni e della tempestività dei versamenti IVA, possa addebitare gli interessi maturati per il tardivo versamento delle somme indicate in dichiarazione, ed applicare le sanzioni nella misura prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in caso di tardivo versamento, – entrambe voci il cui computo deriva direttamente dalla legge e non necessita di alcuna attività discrezionale di accertamento – tramite l’emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza che la stessa debba essere preceduta da un avviso di accertamento nè tanto meno da un avviso bonario.

Se ammessa per l’imposta principale, a maggior ragione la diretta iscrizione a ruolo è possibile laddove l’Amministrazione si limiti a richiedere interessi e sanzioni per il tardivo versamento risultante da una mera verifica cartolare.

Anche per ipotesi analoghe si è ritenuto che ” In tema di imposte sui redditi, con riferimento agli interessi da omesso e ritardato versamento delle somme indicate in dichiarazione (nella specie, dovute a titolo di ritenute operate dal sostituto d’imposta), ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 9, comma 2, (nel testo vigente “ratione temporis”), è consentito agli Uffici finanziari di procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi e di notificare la cartella di pagamento, senza la preventiva notifica dell’avviso di accertamento, in quanto l’indicata sequenza procedimentale è contemplata espressamente da detta norma, rendendo irrilevante che detta ipotesi non sia prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis” (vedi Cass. n. 21763 del 2011) o ancora che ” In tema di imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 2, lett. f), (nel testo vigente “ratione temporis”), l’Amministrazione, procedendo al controllo formale delle dichiarazioni e della tempestività dei versamenti, può addebitare gli interessi maturati per l’omesso versamento delle somme indicate in dichiarazione, il cui computo deriva direttamente dalla legge e non necessita di alcuna attività discrezionale di accertamento” (In Cass. n. 173 del 2015).

2. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sez. distaccata di Siracusa, in diversa composizione, che procederà all’esame degli ulteriori motivi di appello ed anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Sicilia, sez. distaccata di Siracusa, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA