Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17970 del 24/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17970 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONCNIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

loro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore
pro tepore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma in via dei
Portoghesi n. 12;
contro
LUNARDO OVIDIO;
– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania, sezione 29, n. 135, depositata il 15 luglio
2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6 novembre 2012 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per
ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per raccoglimento
del ricorso.

Cartella
pagamento
sanzioni
decadenza

Data pubblicazione: 24/07/2013

SVOLSI:MENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia
delle entrate propongono ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania che, accogliendone
parzialmente l’appello, nel giudizio promosso da Ovidio Lunardo
con l’impugnazione della cartella di pagamento, notificata il 27
aprile 2001, e relativa all’avviso di rettifica con il quale gli
1992, con addebito di imposta, di sanzioni ed interessi, ha
annullato l’atto limitatamente all’importo concernente le
sanzioni, perché iscritto a ruolo reso esecutivo oltre il termine
di decadenza, confermando quanto dovuto a titolo di imposta.
Il giudice d’appello ha infatti ritenuto precluso l’esame
dei rilievi attinenti al merito dell’accertamento – e quindi a
quanto dovuto a titolo di imposta -, che avrebbero dovuto essere
rivolti all’avviso di rettifica, la cui mancata impugnazione
aveva determinato l’acquiescenza dl contribuente; ha invece
ritenuto decaduta l’amministrazione in relazione “all’atto di
irrogazione sanzionatorio, eseguito oltre il termine quinquennale
previsto dall’art. 20, coma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
472, in quanto reso esecutivo previo ruolo munito di esecutorietà
con visto apposto soltanto in data 28-11-2000, ben aldilà del
termine quinquennale successivo all’anno in cui è avvenuta la
violazione”.
Il Lunardo non ha svolto attività difensiva nella presente
sede.
DETIALDECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 112
cod. proc. civ., l’amministrazione ricorrente deduce che
l’eccezione di decadenza per essere state le sanzioni “iscritte a
ruolo reso esecutivo oltre il termine” non sarebbe mai stata
sollevata dal contribuente neppure nel giudizio di secondo grado,
nel qual caso sarebbe stata comunque inammissibile in quanto
domanda nuova.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione dell’art. 20, coma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472, sostiene che, in base alla detta disposizione, il termine

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erano state contestate violazioni in materia di IVA per l’anno

del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
avvenuta la violazione entro il quale, a pena di decadenza,
“devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le
sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 17, comma 3” dello stesso
d.lgs. n. 472 del 1997 è riferito, per quel che riguarda l’IVA,
alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento che possono essere
irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione,
“ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli
633”. Nella specie, al contrario, le sanzioni iscritte a ruolo
sarebbero derivate da avviso di rettifica emesso ai sensi
dell’art. 54 e dell’art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, ipotesi
estranea alla limitazione costituita dall’applicazione della
decadenza quinquennale alla esecutorietà del ruolo.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 3, comma 3, e 30 del d.lgs. n. 472 del
1997, con riguardo alla richiesta di applicazione del principio
del _favor rei, osserva come l’avviso di rettifica dalla omessa
impugnazione del quale era derivata l’iscrizione a ruolo della
quale si controverte era stato notificato il 13 dicembre 1997, ed
era perciò divenuto definitivo 1’11 febbraio 1998, vale a dire
anteriormente al 1 0 aprile 1998 data di entrata in vigore del
d.lgs. n. 472 del 1997.
Con il quarto netivo, denunciando violazione e falsa
applicazione dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, assume, in ordine alle “eccezioni in ordine
all’esecutività del ruolo” di cui si fa parola nella sentenza
impugnata, che l’illegittimità della cartella di pagamento in
relazione all’omessa indicazione sia del numero di ruolo sia
della data in cui esso è stato reso esecutivo sarebbe stata
rilevata dal contribuente per la prima volta con l’appello, come
rilevato dall’ufficio nell’atto di costituzione in quel grado.
Il secondo motivo è fondato.
Il termine, fissato a pena di decadenza al comma 1
dell’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, del 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la
violazione, termine entro il quale devono essere resi esecutivi i
ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del

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artt. 54-bis e 60, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

precedente art. 17, coma 3, è infatti riferito alle sanzioni che
“possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza
previa contestazione”, per emesso o ritardato pagamento dei
tributi, ancorché risultante da liquidazioni in base alla
dichiarazione delle imposte dirette e dell’IVA.
Esso non trova quindi applicazione nell’ipotesi in esame,
nella quale con avviso di rettifica “erano state contestate
trasgressioni in tema di m relative all’anno d’imposta 1992”,
l’avviso non era stato impugnato (“l’omessa produzione di
tempestivo gravame ha prodotto effetto di acquiescenza, il che
impedisce in questa sede il riesame della questione nel merito_”)
ed era perciò divenuto definitivo.
Il terzo motivo è del pari fondato, non potendo trovare
applicazione il regime transitorio della disciplina del _favor rei
dettata dal d.lgs. n. 472 del 1997 per i provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi prima del 1 °
aprile 1998 (nella specie, nella sentenza impugnata si legge Che
il processo verbale di constatazione era stato notificato il 20
giugno 1997 e nel ricorso si legge che l’avviso di rettifica era
stato notificato il 13 dicembre 1997, per cui era divenuto
definitivo il 10 febbraio 1998).
Questa Corte in tema di sanzioni amministrative per
violazioni di norme tributarie, ha affermato che “il principio
del “favor rei”, introdotto dall’art. 3 del d.lgs. 18 dicembre
1997, n.472, non può trovare applicazione generalizzata, diretta
ed immediata per la disciplina di fattispecie i cui antecedenti
(violazione di norme tributarie per le quali sia prevista
l’irrogazione di una sanzione, contestazione della violazione,
provvedimenti sanzionatori dell’amministrazione
finanziaria)risalgano al tempo anteriore a quello che prende
inizio dall’entrata in vigore del decreto n. 472 del 1997 (1
aprile 1998), salvo che per le fattispecie medesime non torni
applicabile la norma transitoria dell’art. 25, commti primo e
secondo, dello stesso decreto. I procedimenti in corso di cui
all’art. 25, camma secondo, nei quali si applicano gli artt. 3,
4, 5, 6, 8 e 12 del medesimo decreto, sono quelli in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore del decreto, il

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con “un addebito di tributo_ nonché sanzioni ed interessi”:

provvedimento di contestazione o di irrogazione della sanzione
non era ancora divenuto definitivo e quelli nei quali alla stessa
data, in relazione all’avvenuta impugnazione in via
amministrativa o giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio,
non era intervenuta una pronuncia definitiva. La norma
transitoria dell’art. 25 del d.lgs. n. 472 del 1997 non ha inteso
intervenire sugli effetti (riscossione della sanzione) ancora in
corso di un rapporto già esaurito relativamente alla fase
applica, quindi, alle successive fasi di recupero della sanzione
(nella specie è stato respinto il ricorso del contribuente che
aveva impugnato l’avviso di mora relativo a sanzioni irrogate con avvisto divenuto definitivo prima del 1 0 aprile 1998 – per la
violazione dell’obbligo di compilazione di bolle di
accompagnamento di beni viaggianti, abolito dall’art. 1 del
d.P.R. 14 agosto 1996 n. 472)” (Cass. n. 26292 del 2005, n. 16699
del 2007, n. 23035 del 2012).
In conclusione, il secondo ed il terzo motivo del ricorso
devono essere accolti, assorbito l’esame del primo e del quarto
motivo, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso
introduttivo del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate
fra le parti le spese per i gradi di merito.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del
ricorso, assorbiti il primo ed il quarto, cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre alle spese
prenotate a debito.
Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di
merito.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2012.

contenziosa seguita alla irrogazione della sanzione e non si

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