Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17970 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.20/07/2017),  n. 17970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3869/2016 proposto da:

C.P.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

DOMENICO 20 (STUDIO LEGALE CAPOTORTO), presso l’avvocato DANIELA DI

ROCCO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO GAROFALO;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI BARI, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 11417/2015 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositato l’11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Giudice di pace di Bari ha convalidato il decreto con il quale il Questore aveva disposto il trattenimento del sig. C.P.W., cittadino nigeriano, in un centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, in esecuzione di decreto di espulsione emesso dal Prefetto;

il sig. C. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’amministrazione intimata non ha svolto difese;

il ricorrente ha presentato memoria;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato, dedotto con il terzo (secondo la numerazione del ricorso, ma in effetti corrispondente al secondo) motivo di censura;

il decreto del Giudice di pace, infatti, è del tutto privo di motivazione, pur avendo l’avvocato del trattenuto sollevato a verbale sia la questione della violazione del diritto di difesa, per la mancata partecipazione dell’interessato all’udienza di convalida, sia la questione della illegittimità del decreto espulsivo, contrastante con il divieto di espulsioni collettive: questioni del tutto trascurate dal giudice, che si è limitato a disporre puramente e semplicemente la convalida del trattenimento;

il decreto impugnato va pertanto cassato senza rinvio, essendo scaduto il termine perentorio per procedere a una eventuale nuova convalida; quanto alle spese processuali, data l’ammissione del ricorrente vittorioso al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte deve limitarsi a condannare l’Amministrazione soccombente a versare il relativo importo, sia per il giudizio di legittimità che i per quello di merito (art. 385 c.p.c., comma 2), all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 113, senza procedere ad alcuna liquidazione, spettante invece, ai sensi della corretta lettura degli artt. 82 e 83 D.P.R. cit., al giudice di merito (cfr., da ult., Cass. Sez. Un. 22792/2012), individuato, nell’ipotesi – qui ricorrente di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. 23007/2010).

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso cassa senza rinvio il decreto

– impugnato e condanna l’Amministrazione intimata a corrispondere le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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