Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1797 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36328-2018 proposto da:

C.G., in proprio e quale amministratore della soc.

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEONARDO CAPRI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SRL, EUROFINS GENOMA GROUP SRL,

L.I., B.S., G.I., PROCURATORE GENERALE PRESSO

LA PROCURA GENERALE DI PERUGIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 763/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 5/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Terni, con sentenza del 15 marzo 2018, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

2. la Corte d’appello di Perugia, a seguito del reclamo presentato da (OMISSIS) s.r.l., riteneva che la compagine debitrice fosse un soggetto fallibile, in difetto di prova contraria, dato che i bilanci prodotti non risultavano attendibili e la documentazione depositata, del pari, non era idonea a offrire dati di sicura affidabilità per la ricostruzione degli elementi rilevanti di bilancio;

la Corte distrettuale ravvisava, inoltre, la sussistenza di uno stato di insolvenza, poichè non risultavano esservi patrimonio o risorse a mezzo delle quali la società potesse soddisfare le obbligazioni assunte;

3. per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, depositata in data 5 novembre 2018, ha proposto ricorso C.G., in proprio e quale amministratore di (OMISSIS) s.r.l., prospettando quattro motivi di doglianza;

gli intimati Eurofins Genoma Group s.r.l., L.I., G.I., B.S., fallimento di (OMISSIS) s.r.l. e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Perugia non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare pedissequamente le ragioni addotte da una parte senza articolare al riguardo alcun ragionamento dotato di autonomia;

5. il motivo è inammissibile;

la sentenza impugnata non assolve il proprio obbligo motivazionale richiamando un atto di parte, ma fa riferimento agli accertamenti compiuti dal curatore – al momento della redazione dell’inventario e all’esito delle verifiche delle scritture contabili – al fine di argomentare le proprie valutazioni in merito all’inattendibilità dei bilanci prodotti; queste informazioni offerte dal curatore, provenendo dall’organo di gestione della procedura, costituiscono una legittima fonte di informazione in merito all’accertamento dei fatti di causa in senso stretto, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice (Cass. 10216/2009, Cass. 14831/2006);

la doglianza in esame confonde questi accertamenti (concernenti l’attendibilità dei bilanci) con gli argomenti, autonomi, offerti dalla Corte di merito a sostegno della propria decisione (in ordine all’insussistenza di elementi probatori capaci di dimostrare il ricorrere dei requisiti di non fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall., e all’esistenza di una condizione di insolvenza) e si rivela quindi inammissibile, rimanendo priva del carattere di riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007);

6. il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 1, comma 2, l. fall., in quanto la Corte, non dando ingresso alla C.T.U. richiesta perchè ritenuta inutile all’esito di una apodittica valutazione di non attendibilità delle scritture contabili, avrebbe travalicato i limiti della discrezionalità concessale, con violazione del criterio di prudente apprezzamento del materiale probatorio;

in questa erronea prospettiva la Corte di merito avrebbe disatteso le conclusioni a cui era giunto il consulente di parte;

7. il motivo è inammissibile;

il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità, se non nei limiti dell’anomalia motivazionale o del vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 7472/2017);

la critica portata al giudizio di inattendibilità delle scritture contabili compiuto al giudice di merito, oltre a voler sollecitare sul punto una rinnovazione delle valutazioni istituzionalmente demandate a quest’ultimo e non rinnovabili in questa sede, è priva di alcuna decisività rispetto al mancato espletamento della consulenza tecnica richiesta, dato che la motivazione del diniego si fonda non sull’inattendibilità delle scritture contabili, ma sull’assenza in atti di documentazione di natura contabile idonea a consentire un utile espletamento del mezzo istruttorio;

la perizia stragiudiziale non ha poi valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. 33503/2018);

8. il terzo mezzo si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione dell’art. 1, comma 2, l. fall., in quanto la dichiarazione di fallimento sarebbe stata erroneamente assunta pur in presenza dei requisiti di non fallibilità;

9. il motivo è inammissibile;

la corte distrettuale, all’esito del giudizio di non attendibilità dei bilanci e di insufficienza degli altri elementi probatori disponibili a offrire dati di sicura affidabilità per la ricostruzione degli elementi rilevanti di bilancio, ha ritenuto che la compagine debitrice fosse soggetto fallibile, in difetto di prova contraria;

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

10. il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 5 l. fall., poichè dalla documentazione prodotta non emergerebbe una situazione qualificabile in termini di insolvenza;

11. il motivo è inammissibile;

ai fini della dichiarazione di fallimento costituiscono indizi esteriori dell’insolvenza gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell’impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità – desumibile dai dati dell’esperienza economica – rivelatrice dell’incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell’impresa medesima (prima fra tutte l’estinzione dei debiti) nonchè dell’impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio (Cass. 6978/2019);

in questa prospettiva si è posta la Corte di merito laddove, constatata la cessazione dell’attività, ha ritenuto che l’inesistenza di patrimonio o risorse attestasse uno stato di impotenza economica e un’incapacità non transitoria di soddisfare le obbligazioni assunte; il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto – come nel caso di specie – da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 7252/2014);

12. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede degli intimati esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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