Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1797 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. III, 28/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORFINIO

23, presso lo studio dell’avvocato IOSSA ERNESTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SOLANO RAFFAELE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 310/2007 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

dell’8/3/07, depositata il 12/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 12 marzo 2007, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva rigettato la sua domanda di risarcimento di danni, sofferti in conseguenza di un sinistro stradale, proposta nei confronti di B.M. e della sua societa’ assicuratrice s.p.a. Fondiaria Sai Assicurazioni.

Al ricorso non v’e’ stata resistenza degli intimati.

2. Essendo il ricorso soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.: D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) ed essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si e’ osservato quanto segue:

“…. 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c. (applicabile al procedimento ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 5 la quale con l’art. 37, comma 1, lett. d) l’ha abrogato) e gradatamente dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Sotto il primo aspetto si rileva quanto segue.

Il primo motivo di ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’arbitraria ed erronea interpretazione della risultanze probatorie della testimonianza del sig. B.P. nonche’ difetto di motivazione in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In relazione a tale motivo si enuncia un quesito di diritto nei seguenti termini: Accerti la Corte se vi e’ stata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla erronea e arbitraria interpretazione delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio e precisamente della testimonianza del sig. B. P. che laddove prese correttamente in considerazione avrebbero determinato l’accoglimento della domanda attorea e se possa il Giudice omettere di considerare tutti gli elementi probatori in suo possesso al fine di valutare la attendibilita’ dell’attivita’ istruttoria svolta valutando in modo avulso una singola risposta data dal teste senza che la stessa venga valutata nel contesto di tutte le dichiarazioni rese.

Siffatte enunciazioni non palesano innanzitutto alcun quesito di diritto, posto che non contengono alcuna enunciazione volta ad evidenziare la violazione dei paradigmi normativi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Se intese ai fini del requisito della c.d. chiara enunciazione, necessaria in relazione al motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si presentano del tutte prive del requisito della indicazione del fatto controverso e completamente generiche, si’ da rinviare alla illustrazione del motivo per ricevere contenuto.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze della CTU nonche’ difetto di motivazione in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La sua illustrazione e’ seguita dal seguente quesito: Accerti la Corte se vi e’ stata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e precisamente sulla mancata considerazione delle risultanze della CTU e quindi dica se puo’ il Giudice respingere le conclusioni cui e’ giunto il CTU senza specificamente criticare le stesse e la metodologia adottata per giungere alla risposta dei quesiti formulati.

Anche questo motivo merita la doppia considerazione espressa riguardo al primo.

4. – Quanto alla inammissibilita’ ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, si rileva che il primo motivo fa riferimento ad una testimonianza senza precisare – in assolvimento dell’onere di indicazione specifica degli atti processuali, che ora costituisce precipitato normativo della c.d. autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per Cassazione – in quale udienza essa sarebbe stata assunta. Il secondo motivo si fonda sulle emergenze di una C.T.U. della quale non si indica la sede in cui dovrebbe essere esaminabile in questo giudizio di legittimita’ e non si dice se sia stata prodotta in copia (ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4): sicche’ viene in rilievo ancora una volta la mancanza di specifica indicazione cui allude l’art. 366 c.p.c., n. 6 (si veda, in termini, Cass. (ord.) n. 26266 del 2008). Non solo: l’onere di specificazione e’ violato anche per la mancata riproduzione dei passi della C.T.U., sempre in ossequio all’autosufficienza.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione alle quali non e’ necessario aggiungere alcunche’.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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