Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1797 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1797 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1356-2016 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A
FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n. 44, presso lo studio
dell’avvocato”NIATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI BERETE

– ricorrente contro
RIZZI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO n. 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
BOER, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato 1\ LAMA
UB ALDINI D UGATO;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 24/01/2018

avverso la sentenza n. 613/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata 1’8/7/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
NIAROTTA.

– Alberto Rizzi, titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e dei
Periti Commerciali dal 1° maggio 2002, propose ricorso al giudice del
lavoro del Tribunale di Venezia per sentire dichiarare l’illegittimità del
prelievo sul trattamento pensionistico, operato dalla Cassa, a decorrere
dall’1.1.2004 e sino al 31.12.2008, a titolo di contributo straordinario di
solidarietà, in attuazione dell’art. 40 del Regolamento di esecuzione
adottato dalla stessa Cassa con delibera 20.12.2003 e per sentire
condannare quest’ultima alla restituzione delle somme indebitamente
trattenute; la domanda venne accolta e, a seguito di impugnazione della
Cassa di previdenza, la Corte di appello di Venezia, con la sentenza qui
impugnata respinse l’appello; la Corte territoriale, condividendo la
sentenza di primo grado, ritenne che la disposizione regolamentare che
aveva introdotto il contributo di solidarietà, era illegittima, in quanto in
contrasto con il principio del it3.ro rata’ di cui alla L. n. 335 del 1995, art.
3, comma 12, e ledeva l’affidamento dell’assicurato, già pensionato,
finendo per incidere su un diritto acquisito; secondo la Corte d’appello,
tale diritto non poteva essere travolto dallo `itis supeveniens’ costituito
dalla 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, norma, questa, non
configurata come interpretativa e non dotata, perciò, di efficacia
retroattiva;

I&. 2016 n. 01356 sez. ML – ud. 21-11-2017
-2-

Premesso che:

- di tale sentenza la Cassa chiede la cassazione, affidando
l’impugnazione a due motivi, ai quali ha opposto difese, con
controricorso, _Alberto Rizzi;
Rilevato che:
– in sede di proposta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. si è

gennaio 2015, n. 53, Cass. 6 aprile 2016, n. 6702, Cass. 21 aprile 2016,
n. 8064, Cass. 15 giugno 2016, n. 12338, Cass. 23 marzo 2017, n. 7568,
Cass. 23/03/2017, n. 7516 (punto 13);
– con la memoria ritualmente depositata la ricorrente ha
evidenziato che: – i precedenti sopra citati non hanno tenuto
adeguatamente in considerazione la circostanza che le norme che
hanno introdotto ed applicato il contributo di solidarietà non sono
provvedimenti amministrativi unilaterali dell’Ente previdenziale ma
norme giuridiche che, grazie all’autonomia conferita dal d.lgs. n.
509/1994, sono idonee a derogare e ad abrogare disposizioni aventi
rango legislativo con l’unico limite della ragionevolezza; – il quantum di
riduzione del trattamento pensionistico in ragione dell’applicazione del
contributo di solidarietà (che è un contributo straordinario, di importo
contenuto, limitato nel tempo e pur tuttavia finalizzato ad assicurare
l’equilibrio finanziario di lungo termine e l’equità intergenerazionale,
ispirato al criterio della gradualità, in relazione all’importo del
trattamento pensionistico ed alla minore o maggiore incidenza del
calcolo contributivo della pensione, non incidente sulla generalizzata
categoria dei pensionati ma solo su quelli benefieiari del regime
retributivo più favorevole – in termini di reddito – rispetto a quello
contributivo, non incidente su anzianità contributive già maturate) non
lede il principio di ragionevolezza;

Ric. 2016 n. 01356 sez. ML – ud. 21-11-2017
-3-

concluso per l’infondatezza del ricorso della Cassa richiamando Cass. 8

- non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in
camera di consiglio richiedendo i rilevi mossi una rimeditazione sulla
natura stessa del contributo di solidarietà, anche alla luce della
pronuncia della Corte costituzionale n. 173/2016;
– appare, in conseguenza, opportuno che la causa sia trattata in

Generale;

P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza della quarta sezione lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 novembre 2017.

pubblica udienza, sollecitando la discussione delle parti e della Procura

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