Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17969 del 20/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.20/07/2017),  n. 17969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25690/2015 proposto da:

L.L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIA MATTIOLI;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso il decreto n. 2279/2015 Cron. della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la sig.ra L.L.E. ricorse al Tribunale di Roma contro il sig. M.M. – dall’unione con il quale erano nati nel gennaio 2011 e nel gennaio 2012 due figli – per la regolamentazione, ai sensi dell’art. 337 bis c.c., dell’esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei due figli minori;

il Tribunale dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Cagliari;

la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo della sig.ra L. confermando che la residenza abituale dei minori alla data della proposizione della domanda – 31 luglio 2014 – era in (OMISSIS), ove essi risiedevano sin dalla nascita, e che in Roma si trovavano soltanto per trascorrervi le vacanze estive presso i nonni materni, anche se poi non avevano fatto rientro a (OMISSIS) per decisione unilaterale della madre determinata dalla crisi del rapporto con il padre;

la sig.ra L. ha proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimato;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è infondato;

la ricorrente, infatti, non smentisce l’assorbente circostanza su cui la Corte d’appello ha correttamente basato l’accertamento della residenza abituale dei minori in (OMISSIS) e della loro permanenza solo transitoria in (OMISSIS), ossia che essi si trovavano in quest’ultima città, alla data della domanda, solo a causa della omissione, per decisione unilaterale della madre, del programmato rientro a (OMISSIS) dalle vacanze estive; mentre non rilevano le dedotte ragioni di tale decisione (il comportamento persecutorio e violento del sig. M.), nè le visite pediatriche cui i minori erano stati sottoposti a (OMISSIS);

il ricorso va pertanto respinto;

in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Motivazione semplificata,

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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