Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17969 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11224/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente, controricorrente in via incidentale –

contro

Centro Assistenza Doganale – CAD La Spezia s.r.l. in liquidazione, in

persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli

avv. Sara Armella e Marina Milli, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultima, sito in Roma, via Marianna Dionigi, 29;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 1237, depositata il 28 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 4 aprile 2019

dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 28 ottobre 2016, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Centro Assistenza Doganale – CAF La Spezia s.r.l. in liquidazione per l’annullamento di due avvisi di rettifica di accertamento emessi per infedele dichiarazione in ordine alla provenienza della merce importata dalla Lifting Ropes & Shipreoairs s.r.l. per il tramite della predetta Centro Assistenza Doganale – CAF La Spezia s.r.l., quale spedizioniere;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi impugnati l’Ufficio ha contestato la provenienza cinese della merce importata (cavi di acciaio) dalla contribuente, di cui era stata dichiarata l’origine e la provenienza sudcoreana, e recuperato il dazio antidumping non versato;

– il giudice di appello, dopo aver respinto l’appello incidentale della contribuente, fondato sull’eccepito vizio di contraddittorio endoprocedimentale, ha disatteso il gravame dell’Amministrazione finanziaria evidenziando che dalle risultanza probatorie acquisite emergeva che la società venditrice – la sudcoereana Y.S. Wire Rope Co ltd. – era anche produttrice dei beni importati, cui, conseguentemente, non poteva riconoscersi la contestata origine cinese;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso la Centro Assistenza Doganale – CAF La Spezia s.r.l. in liquidazione, la quale propone ricorso incidentale;

– in relazione a tale impugnazione l’Agenzia ricorrente non svolge alcuna attività difensiva;

– la Centro Assistenza Doganale – CAF La Spezia s.r.l. in liquidazione

deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo proposto l’Agenzia denuncia la violazione del Reg. CE n. 1073/99, art. 9 e degli artt. 2697 e 2728 c.c., nonchè la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 116 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2;

– evidenzia, in particolare, che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che gli elementi probatori forniti dall’Ufficio, fondati sulle informative redatte dall’OLAF, presentino valore indiziario e un’attendibilità inferiore rispetto a quelli offerti dalla contribuente;

– il motivo è infondato;

– gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’Olaf ai sensi del Reg. n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, ma possono essere contestati dal contribuente, cui è onerato di fornire la prova contraria (cfr. Cass. 21 aprile 2017, n. 10118; Cass. 6 luglio 2016, n. 13770);

– deve, in proposito, osservarsi che mentre, ai sensi del Reg. (CE) n. 1073/99, art. 9, par. 1, fanno prova fino a querela di falso i fatti accaduti in presenza degli ispettori, anche ogni altro documento e informazioni acquisite nel corso delle indagini, assume rilevanza probatoria e possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo (cfr., altresì, Cass. 8 marzo 2013, n. 5892);

– nel caso in esame, il giudice di appello, lungi dal negare valenza probatoria alle informazioni contenute nella relazione redatta dall’OLAF, ha ritenuto che gli elementi di prova offerti dalla contribuente – consistenti nella certificazione rilasciata dalla esportatrice, nella dichiarazione resa da un funzionario del Registro Navale Italiano e dalle fotografie dello stabilimento dell’esportatrice, attestanti lo svolgimento dell’attività produttiva – presentassero un’attendibilità idonea a superare il valore probatorio rappresentato dalla relazione dell’OLAF;

– così facendo, non si è posta in contrasto con i richiamati principi;

– l’infondatezza del ricorso principale determina fa venir meno nella contribuente l’interesse al ricorso incidentale proposto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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