Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17969 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SODEXHO ITALIA S.P.A., quale successore della s.p.a. CUSINA SUD, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA FINGIMI A 4, presso lo studio

dell’avvocato MAISANI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CIRILLO RICCARDO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato IACCARINO CARLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SILVESTRO EDGARDO, PRAGLIOLA

TOMMASO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1770/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/05/200 r.g.n. 3936/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

La sentenza di cui si chiede la cassazione ha accolto l’appello del D.C., di riforma della sentenza 2 aprile 2003 del Tribunale di Napoli, e ha annullato il licenziamento intimato all’appellante, ordinando alla società appellata la reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro con le ulteriori misure prescritte dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

I motivi di appello sono stati giudicati infondati dalla Corte territoriale sulla base delle seguenti argomentazioni:

1) E’stata del tutto ignorata dalla Corte territoriale una lettera proveniente dallo stesso ricorrente con la quale questi aveva confessato che allorchè era stata oggetto di perquisizione da parte della Guardia di finanza, la sua auto si trovava all’interno dell’area di parcheggio aziendale; altrettanto ignorata è stata la lettera inviata dall’Enel la quale dimostra che il ricorrente – dipendente della società Sodexo, appaltatrice del servizio mensa con mansioni di cuoco all’interno della mensa riservata ai dipendenti dell’Enel appaltante – con la sua condotta penalmente rilevante, aveva messo a repentaglio il rapporto contrattuale esistente tra la società convenuta e l’ENEL la quale, già in passato aveva invitato l’azienda appaltatrice del servizio, ad allontanare il ricorrente non solo dalla mensa, ma anche da ogni altro immobile dell’Enel.

2) Quanto alla violazione dell’art. 2119 c.c., e art. 7 dello Statuto dei lavoratori, la Corte territoriale non aveva valutato che il possesso di 4,5 kg. di tabacchi di contrabbando costituiva, all’epoca dei fatti, reato, in forza del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292 e 293.

Avverso la sentenza della Corte di appello, 26 maggio 2005, la società Sodexo Italia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica, con controricorso il ricorrente.

Diritto

La ricorrente società lamenta che il Giudice di secondo grado non ha compiuto una adeguata valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. In particolare, il medesimo Giudice ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza del luogo ove era stata operata la perquisizione della Guardia di finanza, ritenendola non decisiva ai fini della valutazione della legittimità o meno del licenziamento in esame, ritenendo detta circostanza attinente alla sfera prettamente privata del ricorrente, in quanto il quantitativo di tabacchi di contrabbando si trovava all’interno dell’autovettura di sua proprietà privata e non nei locali aziendali.

Ancora la Corte territoriale ha argomentato che la irrilevanza di detta circostanza è data anche dalla non contestazione al D. C. di altra condotta, diversamente da quanto affermato apoditticamente dal Giudice di prime cure, quale quella di una eventuale sua presunta intenzione di farne commercio all’interno dei locali aziendali, circostanza non emersa neanche dalla esperita istruttoria.

Carenze ulteriori della sentenza di appello riguardano la rilevanza del comportamento del ricorrente, sul rapporto di fiducia esistente tra le parti, in particolare in riferimento alla natura delle mansioni svolte dallo stesso ed all’area di competenze e responsabilità a lui spettanti.

Sotto quest’ultimo aspetto, manca ogni verifica circa una eventuale reiterazione o meno del comportamento del D.C., il che potrebbe incidere su una più compiuta valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla infrazione, secondo il criterio dettato dall’art. 2106 c.c..

In tale prospettiva giova tener presente la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale i comportamenti tenuti dal dipendente nella sua vita privata ed estranei all’esecuzione della prestazione lavorativa sono irrilevanti, a meno che essi non siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto, specie allorchè, per le caratteristiche, o per le peculiarità di questo, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia, ovvero possa incidere negativamente sulla immagine del datore di lavoro (Cass. nn. 9590/2001; 15919/00 ecc).

Per i motivi che precedono, va cassata la sentenza di appello, in relazione ad entrambi i motivi esposti, mentre, a quest’ultimo orientamento, espressivo di un principio di diritto, dovrà attenersi il Giudice di rinvio – che si individua nella Corte di appello di Napoli, in diversa composizione rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

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