Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17968 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.20/07/2017),  n. 17968

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17265-2016 proposto da:

C.S., G.E., C.A.,

CA.AL., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato TULLIO GALIANI, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) – Fondo di rotazione per la

solidarietà delle vittime di tipo mafioso, in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

N.A., N.F., CA.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 201/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata l’01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con sentenza del 13 gennaio-1 febbraio 2016 la Corte d’appello di Palermo ha parzialmente accolto l’appello proposto da Ca.An., N.A. e N.F. avverso sentenza del 28 maggio 2008 con cui il Tribunale di Palermo aveva condannato gli appellanti e il contumace L.B.G. a risarcire C.S., C.A., Ca.Al. e C.F. nonchè G.E. dei danni che avevano subito in conseguenza del reato da loro commesso nei confronti di C.A., il quale a motivo di loro gravi minacce era stato costretto nell’anno (OMISSIS) a chiudere un suo supermercato (OMISSIS);

rilevato, in particolare, che la corte territoriale ha ritenuto fondato il terzo motivo del gravame, con il quale gli appellanti avevano lamentato una pretesa eccessività del danno non patrimoniale riconosciuto agli appellati, e ha pertanto dimezzato il quantum del danno morale soggettivo da questi ultimi subito in riferimento allo sconvolgimento delle abitudini di vita;

rilevato che C.S., C.A., Ca.Al., C.F. e G.E. hanno presentato ricorso, articolato in due motivi, da cui gli intimati – ovvero gli autori dei reati generanti i danni de quibus – non si sono difesi;

rilevato che il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo, e che il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 1226 c.c.;

ritenuto che i due motivi devono essere valutati congiuntamente, giacchè il loro effettivo contenuto è identificabile in una censura di difetto assoluto di motivazione laddove la corte territoriale ha dimezzato il quantum del danno non patrimoniale in questione, censura che è manifestamente fondata;

rilevato, infatti, che, per sorreggere la – tra l’altro, indubbiamente notevole – riduzione del 50% del suddetto quantum risarcitorio, la corte territoriale non ha adempiuto all’obbligo motivativo, nel senso che non ha raggiunto il minimum costituzionale di esternazione dell’iter del proprio ragionamento, limitandosi invece ad inserire nell’ambito della complessiva struttura motivazionale un inciso che non può non definirsi meramente assertivo e criptico: tale dimezzamento deriverebbe da una “valutazione equitativa, ma ancorata a parametri non arbitrari”; in tal modo la corte territoriale non rivela in che cosa consistano tali indefiniti parametri, e che cosa possa qualificarli “non arbitrari”, per cui il fondamento della sua riforma della sentenza di primo grado – e la difformità dovrebbe semmai intensificare l’obbligo motivazionale – rimane del tutto oscuro e incomprensibile;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione, e parimenti conseguente rinvio, anche per le spese del grado, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione con rinvio, anche per le spese del grado, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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