Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17968 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 02/08/2010), n.17968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CHEMTURA ITALY S.R.L., già CROMPTON CHEMICAL S.R.L. in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI N. 31, presso lo studio dell’avvocato RAPONE

RAFFAELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato IUCCI

ROBERTO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3625/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2005 R.G.N. 6069/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udite l’Avvocato PANICI PIER LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dell’ottobre 1997 il signor L.B. conveniva in giudizio la società Uniroyal Chimica chiedendo il riconoscimento della qualifica dirigenziale e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

A sostegno della domanda il ricorrente premetteva: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1973 svolgendo, dal settembre 1982, le mansioni di purchasing manager, quale responsabile dell’ufficio acquisti, con inquadramento al livello (OMISSIS) (quadro) del CCNL dell’Industria Chimica;

che nell’espletamento di tale funzione aveva svolto le mansioni di ricezione delle richieste di acquisto di materiale che venivano inoltrate all’Ufficio Acquisti dai vari reparti dello stabilimento su appositi moduli, e di ricezione delle richieste di lavori e/o servizi da appaltare a imprese esterne;

che operava ricerche di mercato per individuare i potenziali fornitori di beni e servizi richiesti all’Ufficio Acquisti, li contattava e li invitava formulare le offerte; che vagliava le offerte ricevute individuando il miglior offerente in base alla proposta che presentava le condizioni più vantaggiose per la società;

che concordava direttamente con il fornitore il prezzo relativo ai beni o servizi da acquistare e tutti i termini dell’acquisto;

che accettava il prezzo, in nome e per conto dell’azienda, concordando la data di consegna della merce, sottoscrivendo gli ordini di acquisto e dei contratti di appalto relativi a lavori affidatigli da imprese esterne;

di avere svolto queste mansioni in totale autonomia decisionale, senza richiedere pareri, istruzioni o consensi al diretto superiore gerarchico.

Sosteneva perciò che, in considerazione dello svolgimento delle mansioni sopra indicate, aveva diritto ad essere inquadrato quale dirigente.

Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto della domanda.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale, a termine del giudizio di primo grado il Tribunale di Latina rigettava il ricorso.

In sede di impugnazione, questa decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma che, con sentenza n. 3625/04, rigettava l’appello del signor L..

Avverso la sentenza d’appello, depositata in cancelleria il 13 luglio 2005, e che non risulta notificata, il L. proponeva ricorso per cassazione, notificato, in termine, il 12 luglio 2006, con un motivo di impugnazione.

Resisteva la società Chemtura Italy s.r.l, già Crompton Chemical s.r.l. e, ancora in precedenza, Uniroyal Chimica s.p.a., con controricorso notificato, in termine, il 17 agosto 2006; la stessa società presentava successivamente una memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di contratti collettivi e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il signor L. critica l’interpretazione delle norme contrattuali collettive da parte del giudice di merito, e la sua ricostruzione dei fatti.

Secondo il ricorrente la documentazione prodotta avrebbe dimostrato che il L. era un purchasing manager, e che, come tale, rispondeva direttamente al production director (il direttore dello stabilimento).

Sostiene che le sue mansioni rientravano tra quelle previste dalla contrattazione collettiva come proprie dei dirigenti. Lo svolgimento di esse risulta anche dalle deposizioni testimoniali (parzialmente riportare nel testo del ricorso). Sottolinea, inoltre, che la autonomia del dirigente si differenziava da quelle dei funzionari con funzioni direttive preposti a determinati uffici o servizi.

Soltanto le mansioni dirigenziali si concretavano nella libera scelta e determinazione delle direttive generali per l’andamento dell’intera azienda o di un settore autonomo di essa.

2. Il ricorso è infondato.

Le argomentazioni svolte si risolvono, infatti, nella riproposizione di questioni di fatto, relative in particolare alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione delle mansioni svolte dal ricorrente ai fini dell’inquadramento, non più ammissibili in un giudizio di legittimità.

Nelle proprie critiche il ricorrente si limita, in realtà, a contrapporre inammissibilmente la propria ricostruzione e la propria valutazione a quelle del giudice di merito.

Anche le sue censure, peraltro del tutto generiche, relative alla errata applicazione della contrattazione collettiva e degli stessi principi di diritto in materia di determinazione della qualità di dirigente, e di distinzione tra questa figura e quella degli impiegati con funzioni direttive, presuppongono inevitabilmente che fosse stato dimostrato in precedenza l’avvenuto svolgimento da parte del signor L. delle mansioni proprie di un dirigente, come individuate dalla contrattazione collettiva, cioè proprio quello che il giudice del merito ha ritenuto non provato.

Il ricorrente non individua, peraltro, quali sarebbero stati gli errori logici compiuti dalla Corte d’Appello per giungere alla propria ricostruzione dei fatti.

Al contrario, la motivazione appare completa e puntuale e si snoda attraverso una serie continua di passaggi logici concatenati tra loro fino a giungere alla propria conclusione. In particolare, il giudice rileva specificamente, a pag. 3 della motivazione, che la prova testimoniale aveva posto in evidenza proprio che “le mansioni svolte dall’appellante non rivestivano quell’ampiezza, con connessi poteri di iniziativa e discrezionalità, tali da consentire al L. di adottare scelte operative e di imprimere un indirizzo ed un orientamento all’attività di tutta l’azienda o di uno dei rami autonomo della stessa, in maniera da incidere sulla vita dell’azienda, concorrendo alla sua conduzione con poteri di disposizione e controllo dello stesso livello di quelli dell’imprenditore”, e spiega subito dopo in dettaglio perchè era giunto a questa conclusione.

3. Il ricorso, pertanto, è infondato, e deve essere rigettato. Le spese, liquidate così come in dispositivo, seguono la soccombenza in danno del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 14,50 oltre ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre a spese processuali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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