Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17968 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 01/09/2011), n.17968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASSISI 7,

presso lo studio dell’avvocato MORFU’ FRANCESCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SCARCELLO VINCENZO ANTONIO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1775/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/12/2006 r.g.n. 1405/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO oer delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità del contratto a termine con decorrenza 14 ottobre 1998 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con I.L.;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso;

2. il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

3. I.L. è stato assunto con contratto stipulato per esigenze eccezionali… ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997;

4. con i primi due motivi la società ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione e violazione della norma di cui all’art. 100 cod. proc. civ. in relazione all’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, degli effetti scaturenti dalle dimissioni dal servizio rassegnate dallo I. a far data dal 21 marzo 2005;

la censura è inammissibile per difetto d’interesse; secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 23 maggio 2008 n. 13373; in argomento cfr., altresì, Cass. SSUU. 21 giugno 2010 n. 14889) l’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere nell’interesse alla soluzione di una questione giuridica priva di riflessi sulla decisione adottata; nel caso di specie, l’oggetto della controversia è costituito, come si evince dalla sentenza impugnata, dalla legittimità o meno del termine apposto al contratto stipulato tra le parti con decorrenza dal 14 ottobre 1998 e dalle conseguenze derivanti dall’eventuale accertamento dell’illegittimità del suddetto termine; rispetto a tale petitum la circostanza delle sopravvenute dimissioni del lavoratore (in data 16 marzo 2005, secondo quanto allegato in ricorso) è del tutto inconferente atteso che essa, contrariamente a quanto ipotizzato dalla società ricorrente, non determina la cessazione della materia del contendere la quale (cfr., ad esempio, Cass. 22 settembre 1999 n. 10269) è infatti ravvisabile solo a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, elidendo l’interesse alla prosecuzione della causa;

5. col terzo e quarto motivo di ricorso vengono denunciate violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, degli artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 cod. civ. e dell’art. 100 cod. proc. civ. nonchè vizio di motivazione con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso;

il motivo è infondato; secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554) nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, de comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto; nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente, stante la sua durata, e in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso e tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso;

6. col quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso si denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, degli artt. 1 e 2, della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’interpretazione delle norme collettive applicabili al rapporto, dell’art. 112 cod. proc. civ. nonchè vizio di motivazione con riferimento ai vari profili esaminati dalla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto ai contratto de quo;

i suddetti motivi sono infondati;

la Corte di merito ha ritenuto l’illegittimità de termine apposto al suddetto contratto avendo attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato in data successiva al 30 aprile 1998;

tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo;

al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;

cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”.

(cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 gennaio 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.);

8. con l’ultimo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094 e 2095 cod. civ. in relazione alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha condannato la società al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dalla data di messa in mora;

posto che la Corte territoriale ha esplicitamente individuato l’atto col quale il lavoratore ha offerto la propria prestazione determinando così, a carico del prestatore di lavoro, una situazione di mora accipiendi, la censura deve essere considerata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stato riprodotto nel ricorso il testo del suddetto documento, del quale viene contestata l’idoneità a costituire atto di costituzione in mora (cfr., ad esempio, Cass. 10 agosto 2004 n. 15412);

9. con riferimento all’ultimo dei motivi esaminati, concernente, in buona sostanza, le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. a società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010;

tale richiesta della società non può essere accolta; va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in caso di inammissibilità delle censure in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, come nel caso di specie, non sussistono i presupposti per applicare lo ius superveniens;

10. il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione con distrazione a favore dell’avv. Vincenzo Scarcello dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell’avv. Vincenzo Scarcello dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA