Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17967 del 24/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17967 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
NMNISTERO DELL’ECONOMIA. E DELLE FINANZE,

in persona del Ministro

pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore
pro tegoore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma in via dei
Portoghesi n. 12;

q

-ricornanti contro
rappresentato e difeso dall’avv. Fausto

GIMGIANNI ANIMINO,

Tabacco ed elettivaffente domiciliato in Roma presso l’avv.
Patrizia Del Nostro in via Giulio Cesare n. 71;

rvp,
sanzioni favor rei ex art.
3 d.lgs. n. 472
del
1997
retroattività
limiti
disciplina tran

sul ricorso proposto da:

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 75/2/04, depositata il 12 gennaio 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6 novembre 2012 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLCIBIENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 24/07/2013

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia
delle entrate propongono ricorso per cassazione, sulla base di un
solo motivo, nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Sicilia che, rigettando l’appello
dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Messina, ha confermato
l’annullamento dell’iscrizione a ruolo relativa a quattro avvisi
di irrogazione di sanzioni ad Antonino Giorgianni, per violazioni
relative all’IVA, concernenti la mancata emissione della bolla di
secondo l’ufficio, non impugnati e perciò divenuti definitivi.
Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che, essendo stata
abrogata “nel corso del procedimento” la norma incriminatrice che
prevedeva l’illecito, e quindi ricorrendo un’ipotesi di abolitio

criminis, il debito residuo era estinto, ai sensi dell’art. 3 del
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, applicabile ai giudizi in corso
ai sensi del successivo art. 25.
Il contribuente resiste con controricorso, proponendo un
motivo di ricorso incidentale con il quale si duole della
disposta compensazione delle spese.
11DTIVI DEIIA,DECISICNE
I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima
pronuncia, vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.
Con l’unico motivo, denunciando “violazione di legge ex
art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 3, comma 2, e 25
del d.lgs. n. 472/97”, l’amministrazione ricorrente censura la
decisione della Commissione regionale che, ritenuto “superfluo
entrare nel merito delle osservazioni svolte dalle parti”, ha
applicato alla fattispecie il principio di legalità di cui alla
prima disposizione in rubrica, secondo cui, non costituendo più
violazione punibile in base alla legge posteriore il fatto
assoggettato a sanzione, ancorché questa sia stata irrogata con
provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue. Assume
infatti che la norma troverebbe applicazione, in base alla
disciplina transitoria dettata dall’art. 25, comma 2, del detto
d.lgs. n. 472 del 1997, ai soli “procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore” del decreto, vale a dire al 1 0 aprile 1998,
dovendosi intendere per “procedimento in corso” quello sfociato
in un provvedimento di irrogazione già notificato prima di tale

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accompagnamento, per gli anni d’imposta 1993 e 1994, avvisi,

data ed a tale data non ancora definitivo, ovvero quello, avente
ad oggetto “il giudizio sul provvedimento di irrogazione delle
sanzioni”. Nel caso in esame il procedimento atterrebbe invece
alla riscossione coattiva conseguente all’intervenuta
definitività dell’atto amministrativo, atteso che gli avvisi di
irrogazione

di sanzioni in relazione ai quali era stata

effettuata l’iscrizione a ruolo impugnata erano stati notificati
il 15 aprile 1997 e 1’11 settembre 1996, sicché erano divenuti
1996, e perciò in epoca anteriore al 1 ° aprile 1998.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale il contribuente
si duole della compensazione delle spese disposta in appello.
Il ricorso principale è fondato.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme
tributarie, secondo il consolidato orientamento di questa Corte
“il principio del fàvor rei, introdotto dall’art. 3 del d.lgs. 18
dicembre 1997, n.472, non può trovare applicazione generalizzata,
diretta ed immediata per la disciplina di fattispecie i cui
antecedenti (violazione di norme tributarie per le quali sia
prevista l’irrogazione di una sanzione, contestazione della
violazione, provvedimenti sanzionatori dell’amministrazione
finanziaria) risalgano al tempo anteriore a quello che prende
inizio dall’entrata in vigore del decreto n. 472 del 1997 (1
aprile 1998), salvo che per le fattispecie medesime non torni
applicabile la norma transitoria dell’art. 25, commi primo e
secondo, dello stesso decreto. I procedimenti in corso di cui
all’art. 25, comma secondo, nei quali si applicano gli artt. 3,
4, 5, 6, 8 e 12 del medesimo decreto, sono quelli in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore del decreto, il
provvedimento di contestazione o di irrogazione della sanzione
non era ancora divenuto definitivo e quelli nei quali alla stessa
data, in relazione all’avvenuta impugnazione in via
amministrativa o giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio,
non

era intervenuta una pronuncia definitiva. La norma

transitoria dell’art. 25 del d.lgs. n. 472 del 1997 non ha inteso
intervenire sugli effetti (riscossione della sanzione) ancora in
corso di un rapporto già esaurito relativamente alla fase
contenziosa seguita alla irrogazione della sanzione e non si

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definitivi, rispettivamente, il 15 giugno 1997 e 1’11 novembre

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applica, quindi, alle successive fasi di recupero della sanzione:
nella specie è stato respinto il ricorso del contribuente che
aveva impugnato l’avviso di mora relativo a sanzioni irrogate con avvisto divenuto definitivo prima del 1 ° aprile 1998 – per la
violazione dell’obbligo di compilazione di bolle di
accompagnamento di beni viaggianti, abolito dall’art. 1 del
d.P.R. 14 agosto 1996 n. 472” (Cass. n. 26292 del 2005, n. 16699
del 2007, n. 23035 del 2012; si ved, inoltre, Cass. n. 10592 del
2011).

Nel caso in esame, come lo stesso giudice d’appello ha
avuto cura di precisare, “trattasi di iscrizioni a ruolo a
seguito di avvisi di irrogazione sanzioni divenuti definitivi
anteriormente al 1 ° -4-98, relativi a mancato possesso di bolla
d’accompagnamento”.
Il ricorso principale va pertanto accolto, assorbito
l’esame del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata
e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso
introduttivo del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate
fra le parti le spese per i gradi di merito, considerato che
l’orientamento giurisprudenziale di riferimento si è formato dopo
l’impugnazione delle cartelle.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo del contribuente.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in euro 1.600, oltre alle spese

prenotate a debito, e dichiara compensate fra le parti le spese
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per i gradi di merito.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2012.

IL

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