Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17967 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.20/07/2017),  n. 17967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15949/2016 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO UMBERTO I 53,

presso lo studio dell’avvocato MARIA IDA OREFICE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO ANELLO;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1089/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che P.P. ottenne l’accoglimento dal Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 686/2003, di una domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per essere stata scoperta nella sua linea telefonica una c.d. cimice: il Tribunale dichiarò la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per intercettazione illecita della Telecom Italia S.p.A., che fu condannata a risarcire Euro 50.000;

rilevato che, avendo Telecom Italia S.p.A. proposto appello, la Corte d’appello di Catanzaro lo accolse con sentenza 28 settembre-5 ottobre 2012, rigettando la domanda del P., il quale promosse revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, per cui la corte territoriale sospese il termine per presentare ricorso per cassazione; e in seguito con sentenza n. 728/2016 rigettò la revocazione;

rilevato che pertanto P.P. ha presentato ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, da cui con controricorso si è difesa Telecom Italia S.p.A.;

rilevato che è stata depositata tempestivamente rituale rinuncia agli atti da parte del ricorrente, sottoscritta per accettazione dalla controricorrente, e che tale accordo estintivo del giudizio include anche la compensazione totale delle spese.

PQM

 

visto l’art. 390 c.p.c., dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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