Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17967 del 01/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 01/09/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 01/09/2011), n.17967
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO COSSA
3, presso lo studio dell’avvocato MAGNO ALBERTO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MANNA GIULIANO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante prò tempore avv.to S.
G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. –
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 564/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 15/05/2007 R.G.N. 611/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. La Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 564/07, depositata il 15 maggio 2007, accoglieva l’appello proposto dall’INPS, nei confronti di B.D., avverso la sentenza n. 1440/04 del Tribunale di Firenze.
2. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo di cartella esattoriale per la riscossione di un debito contributivo a titolo di contributi e sanzioni IVS/ART, ritenendo non fondata l’eccezione di decadenza L. n. 46 del 1999, ex art. 21 proposta dall’INPS, in quanto era trascorso il termine di quaranta giorni dalla notifica senza che l’opponente avesse proposto ricorso.
3. La Corte d’Appello riteneva fondato il motivo d’impugnazione relativo all’eccezione di decadenza.
4. Per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello ricorre il B., prospettando un motivo di ricorso.
5. Resiste l’INPS con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso B.D. prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 dell’art. 152 c.c. e la natura ordinatoria el termine di cui al citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5.
Espone il ricorrente che la decadenza deve essere applicata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, fattispecie che non si sarebbe verificata nel caso in questione, in mancanza della previsione di un termine perentorio.
Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro una volta decorso il termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5.
1.1. Il motivo non è fondato.
Questa Corte, con giurisprudenza pacifica, che si intende ribadire, ha affermato che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Ne deriva che l’estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l’incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio (Cass., ordinanza n. 21365 del 2010, sentenza n. 21365 del 2010).
La Corte d’Appello, nel ritenete fondato il motivo d’appello relativo all’intervenuta decadenza dall’azione, in ragione dell’infruttuoso trascorrere di detto termine senza la proposizione del ricorso in opposizione, ha, quindi, fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto.
2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 12,00 per esborsi, Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011