Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17966 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. III, 27/08/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 27/08/2020), n.17966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9178-2018 proposto da:

R.D.T.G., elettivamente domiciliato in Roma

Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dalli avvocato MARCO MERELLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE FIRENZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e

difeso dagli avvocati DEBORA PACINI, ANDREA SANSONI;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2799/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato per mezzo del servizio postale il 5/3/2018, R.D.T.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2799/2017, depositata il 4/9/2017.

2. Con separati controricorsi – rispettivamente notificati l’11/4/2018 e il 19/4/2018 resistono il Comune di Firenze e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER).

3. La vicenda cui si riferisce il ricorso trae origine dall’atto con cui, in data 28/9/2012, Equitalia Centro S.p.A. notificava al ricorrente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per asserito mancato pagamento di n. 4 cartelle esattoriali, concernenti il pagamento complessivo della somma di Euro 39.969,81 dovuta per una serie di violazioni del Codice della Strada sanzionate dal Comune di Firenze.

4. In relazione a detta comunicazione, il R.D.T. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. in data 21/12/2012 davanti al Giudice di Pace di Firenze, convenendo in giudizio sia Equitalia che il Comune di Firenze, sostenendo – per quanto interessa – l’inesistenza o gradatamente la nullità della notificazione sia delle quattro cartelle esattoriali, sia dei verbali d’infrazione.

5. Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 167/2015, nella costituzione del Comune di Firenze e di Equitalia Centro accoglieva l’opposizione nel presupposto della nullità delle notificazioni dei verbali, in quanto effettuate ex art. 143 c.p.c. ai di fuori dei presupposti legittimanti.

6. Decidendo sui separati appelli proposti dal Comune di Firenze e da Equitalia Cento, il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza del GdP, accoglieva in parte le censure sollevate dagli appellanti, reputando prescritto il credito di cui a due delle cartelle di pagamento, sul rilievo della nullità sia dei verbali di violazione relativi ai carichi da esse portate sia quella della notificazione delle cartelle, mentre la rigettava per le altre due cartelle, reputando valida sia la notificazione dei verbali relativi ai carichi da esse portati, sia quella delle cartelle stesse e considerando che, in ragione di quest’ultima, l’opposizione si sarebbe dovuta proporre nel rispetto del termine di cui all’art. 204 C.d.S., cioè nelle forme e nei termini dell’opposizione a sanzione amministrativa e non con l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

7. La trattazione, già fissata per l’adunanza del 26 marzo 2020, veniva rinviata d’ufficio all’adunanza del 13 luglio 2020 per effetto dei provvedimenti relativi alla pandemia da coronavirus.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare si deve dare atto che il ricorrente, in data 9 gennaio 2020, ha depositato memoria assumendo la cessazione parziale della materia del contendere in relazione ad una delle due cartelle di pagamento oggetto di contestazione.

Il Comune resistente ha depositato memoria senza assumere posizione in merito alla parziale cessazione della materia del contendere.

Nella memoria del 9 gennaio 2020 il ricorrente deduce la cessazione parziale della materia del contendere perchè nelle more sarebbero stati automaticamente annullati ex lege ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, i crediti portati da una delle due cartelle ancora in contestazione, in quanto relativi a singole partite o carichi di importo inferiore a Euro 1.000,00 ed affidati all’Agente di Riscossione prima del 31/12/2010.

La richiesta di cessazione parziale della materia del contendere prospettata con la memoria del 9 gennaio 2020 è priva di fondamento, pur essendo la norma invocata astrattamente applicabile nella fattispecie, in cui – com’è pacifico – si verte in tema di riscossione di sanzioni amministrative del C.d.S. Infatti, i debiti per tale causale non sono esclusi dall’applicazione del c.d. annullamento disposto dalla norma, poichè non rientrano tra le eccezioni indicate dal comma 4 dell’invocato art. 4. D’altro canto, il legislatore, nel comma 17 dell’art. 3 del D.L., quando ha voluto introdurre limitazioni all’applicabilità dell’istituto ivi previsto per le sanzioni amministrative, lo ha fatto espressamente.

Queste le ragioni della infondatezza in concreto della richiesta.

Mette conto di ricordare che la norma invocata così dispone: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati (…)”. Si ricorda che questa Corte ha condivisibilmente statuito che: “L’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, conv., con modif. in L. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille Euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente “ipso iure” in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori”.

Ciò premesso, si rileva che parte ricorrente ha fatto riferimento, come oggetto della pretesa parziale cessazione della materia del contendere per effetto dell’annullamento disposto dalla norma, ai crediti di cui alla cartella n. (OMISSIS), siccome evidenziantisi dall’estratto di ruolo che ha prodotto con il ricorso nel fascicolo di primo grado come doc. C.

Ebbene, da tale estratto ruolo – che effettivamente questa Corte rinviene nel detto fascicolo (e riguardo alla cui produzione in questa sede, si rileva che il ricorso aveva fornito l’indicazione specifica, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 6) – emerge che esso si riferisce alla cartella cui fa riferimento il ricorrente e che esso indica la notifica di quest’ultima nell’11 dicembre 2010. Si tratta dunque di carichi “affidati” all’esattore entro il limite temporale di cui alla norma invocata.

L’importo complessivo dell’estratto, al lordo di diritti di notifica, interessi di mora e aggio è, tuttavia, di Euro 22.988,18. Esso risulta, peraltro, da una serie di carichi che, singolarmente considerati, sarebbero di importo inferiore a mille Euro, cioè al limite indicato dalla norma per il c.d. annullamento.

L’assunto, per la verità implicito del ricorrente (dato che egli non argomenta al riguardo), ma sostenuto da qualche esegeta della norma, è che l’applicazione della norma invocata sarebbe giustificata da tale circostanza. Il presupposto dell’assunto è, dunque, che il limite di valore operi per ogni singolo carico fiscale risultante dalla cartella esattoriale.

Si tratta di un assunto errato.

La norma, sebbene debba concedersi che la sua fattura non sia un modello di chiarezza redazionale, non può essere letta in questo modo.

Mette conto anzitutto di rimarcare che non si può dubitare che la norma in esame, quando allude ai “debiti residui”, si riferisce ad una posizione debitoria risultante da una cartella di pagamento, cioè allude ad una pretesa dell’esattore espressa in essa: lo fa manifesto il riferimento alle “cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3”. Il riferimento alle cartelle al plurale implica che l’emergenza dei “debiti residui” certamente è una condizione che può riguardare distinte cartelle. Si allude cioè a posizioni debitorie che eventualmente risultino da più cartelle e, sotto tale profilo, certamente il riferimento al valore di Euro mille va inteso nel senso che il c.d. “annullamento” entro questo limite si correla al valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella.

L’ancoraggio all’emergenza del debito da una cartella di pagamento sottende che il legislatore ha inteso riferire la fattispecie di c.d. annullamento all’ipotesi in cui il debito sia stato evidenziato in una cartella di pagamento, sicchè questa ipotesi, nel caso di soggetto che sia stato destinatario di più cartelle, si correla ad ognuna di esse.

Viceversa, con riferimento ai debiti risultanti dalla singola cartella il detto importo non può essere atomisticamente correlato a ciascun carico, ma si deve intendere correlato invece al debito che dal cumulo fra i singoli carichi fiscali eventualmente risultanti dalla singola cartella emerge a carico del debitore.

E’ vero che la norma fa riferimento ai “singoli carichi”, così contemplando la rilevanza di ciascun carico espresso dalla pretesa dell’esattore. E questa Corte è consapevole che taluni esegeti della norma hanno attribuito a tale espressione proprio il significato di ancorare il limite di valore a ciascun carico risultante dalla cartella.

Questa lettura della norma appare errata.

Essa trascura la circostanza che la norma individua l’oggetto di disciplina dell’annullamento e, dunque, il termine di riferimento del valore di 1000 Euro ne “i debiti di importo residuo (….) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010”. Ebbene, poichè la norma assume come oggetto di disciplina “i debiti di importo residuo (….) risultanti dai singoli carichi” e, dunque, parla al plurale di “debiti”, è palese che in tal modo, cioè appunto con l’uso del plurale, sottende che il “residuo” rilevante agli effetti del c.d. annullamento possa e debba (naturalmente se la cartella non sia elativa ad un singolo carico) risultare dai più debiti, scilicet dai più “carichi” che la cartella contiene.

In altri termini, a differenza di quanto sarebbe stato se la norma avesse parlato di “debito residuo” al singolare, il che avrebbe certamente consentito ed anzi imposto di riferire il limite di Euro 1000 al singolo carico, in quanto la rilevanza del debito al singolare naturalmente sarebbe stata correlabile al singolo carico, il fatto che la norma allude ai “debiti residui” al plurale evidenzia necessariamente che il valore de quo si debba intendere risultante dal cumulo dei singoli carichi di cui alla cartella e ciò proprio perchè “debiti residui” non possono che risultare dal cumulo dei singoli carichi esistenti nella cartella, cioè dal cumulo dei debiti che li costituiscono.

La tesi opposta che vorrebbe riferire il valore a ciascun carico fiscale si scontra con il rilievo esegetico appena indicato.

Solo se la norma fosse stata prevista con la formulazione “Il debito di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultante dai singoli carichi”, il valore di 1000 Euro si sarebbe potuto correlare a ciascun carico, giacchè il risultato della considerazione dei distinti carichi non avrebbe potuto sommarsi, ma appunto sarebbe stato riferibile a ciascuno di essi singolarmente.

L’avere invece il legislatore riferito il valore a “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi”, implica una chiara correlazione dell’importo ad una risultanza emergente dal cumulo dei più carichi, perchè il valore “fino a mille Euro” è espressamente correlato a “i debiti di importo residuo” e, dunque ai più debiti (eventualmente esistenti nella cartella che rechi più carichi). Poichè ciò che risulta dai singoli carichi non è stato indicato come oggetto di annullamento con un riferimento al debito al singolare, ma lo è stato con un riferimento ai debiti al plurale, la lettera della legge è nel senso che si è inteso fare riferimento, nel caso di più carichi e, dunque, di più debiti, ad una sommatoria dei debiti, sicchè il valore dev’essere rispettato con riferimento all’importo risultante dalla cartella per effetto del cumulo dei vari carichi.

Si può semmai considerare che, nell’ipotesi in cui la cartella esponga pretese di distinta natura, come tributi, sanzioni amministrative di varia specie, la nozione di debito ai fini dell’individuazione del limite del valore di 1000 Euro, stante la ontologica diversità di ciascuna categoria di carico e, dunque, di debito, giustifichi che detto limite debba operare per ciascuna categoria. E ciò perchè si tratta di debiti di categoria diversi e, dunque, non cumulabili fra loro. Ma non è questa la sede per approfondire il problema.

La richiesta del ricorrente dev’essere, dunque, rigettata, perchè l’art. 4 invocato non è applicabile, dovendosi interpretare tale norma nel seguente senso: “Il D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito, con modificazione, nella L. n. 136 del 2018, si deve interpretare nel senso che, qualora la cartella esattoriale evidenzi più carichi, il limite di valore cui è correlato l’annullamento previsto dalla norma non si correla a ciascun carico, ma alla somma di essi e, se la natura dei carichi è diversa (tributaria, sanzioni amministrative), alla somma dei carichi omogenei”.

Questa conclusione si pone in contrasto con quanto risulta avere affermato, nell’unica pronuncia che consti allo stato essersi posta il problema, la Sezione Tributaria di questa Corte. Si tratta di Cass. (ord.) n. 11817 del 2020, la quale si è così espressa a proposito del modus operandi del limite di valore: “Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicchè nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille Euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè (l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella. Ovviamente l’importo del debito residuo di Euro 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).”.

Il Collegio rileva che la riportata motivazione, che non risulta da altro sostenuta, si pone in contrasto con l’esegesi che si è sopra prospettata ed appare pertanto supervalutare il riferimento al singolo carico senza collocarlo nel tenore complessivo della norma come sopra individuato.

E’ opportuno rilevare, d’altro canto, che l’esegesi qui disattesa svaluta anche il rilievo della cartella di pagamento come punto di riferimento del debito.

Inoltre, essendo la misura di cui all’art. 4 del D.L. una misura deflattiva del contenzioso ed ancorandosi alla cartella, è palese che la sua ratio, in quanto collegata al valore modesto del debito residuo, ha senso ed appare giustificata solo se si considera tale importo con riguardo al dovuto in base alla cartella, se espressione di distinti debiti, cioè di diversi carichi. L’ancoraggio della misura di c.d. annullamento alla cartella, cioè a pretese creditorie in essa espressa, si presta ad un’applicazione rispettosa dell’intentio legis e del principio di eguaglianza soltanto se il fatto oggettivo assunto come presupposto risulta ciò che la cartella come manifestazione della pretesa di riscossione esprime nel suo complesso. Il fatto che il cittadino abbia visto manifestarsi la pretesa relativa ad un carico collocantesi singolarmente nel limite di mille Euro unitamente ad altre nella stessa cartella, sicchè il suo debito complessivo ecceda quel valore, non può essere considerato, d’altro canto, irrilevante, in quanto assume rilievo in ragione di un’attività di riscossione che concerne una posizione debitoria complessiva eccedente quel valore. Il riferimento del legislatore al valore di mille Euro non può essere stato fatto senza considerare e distinguere la posizione di chi sia debitore solo di un residuo complessivo di mille Euro e di chi sia debitore di singoli carichi ciascuno collocantesi nel detto limite, ma in cumulo al di là di esso.

Si aggiunga che l’esegesi qui prospettata non può essere considerata determinativa di un effetto incoerente, là dove, se un soggetto sia stato destinatario di distinte cartelle per singoli carichi ognuno collocantesi nel limite del valore residuo di mille Euro, gli consente di beneficiare dell’annullamento (perchè il valore di ogni cartella, per quanto rileva siccome specificato dalla norma, si colloca al di sotto di quell’importo), mentre, se i carichi risultino dalla stessa cartella non glielo consente in ragione del cumulo. E’ sufficiente osservare che il dato oggettivo dell’essersi manifestata la pretesa di riscossione con la stessa cartella o con distinte cartelle non può essere considerato irrilevante e la sua implicita considerazione non è lesiva del principio di eguaglianza, in quanto la stessa norma dell’art. 4 (vedi i commi 2 e 3) disciplina le conseguenze a carico dell’ente titolare della pretesa dell’annullamento dal punto di vista dell’attività prestata dall’esattore.

Si deve, dunque, procedere all’esame dei motivi anche con riferimento alla cartella di cui trattasi.

Con il primo motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, concernente la notifica delle cartelle la cui relata sarebbe stata apposta sul frontespizio e non in calce alle stesse, come invece richiesto dalla normativa fino al 2011.

Il ricorrente adduce che Equitalia avrebbe prodotto in giudizio solo le copie degli estratti di ruolo relativi alle cartelle impugnate e gli originali delle relate di notifica ad esse inerenti, ma non la copia integrale delle cartelle asseritamente notificate, con ciò impedendogli di controllare se le relate fossero apposte sul frontespizio o in calce o se vi fossero altri elementi idonei ad inficiare l’integrità delle cartelle. Deduce che il Giudice di Pace aveva ordinato ad Equitalia Centro l’esibizione degli originali, ma essa non vi aveva ottemperato e sostiene – riproducendo una parte della sua comparsa di costituzione in appello – che esso ricorrente aveva riproposto la questione in appello e – riproducendo copia della sua conclusionale – che il Comune di Firenze aveva replicato sulla questione, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto esaminarla, mentre nulla ha detto in proposito.

1. Il motivo è inammissibile anzitutto poichè deduce il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 al di fuori dei suoi presupposti. Trattandosi di denuncia di omesso esame di questione riproposta (cioè di una controeccezione) e non di omesso esame di un fatto, il paradigma dell’art. 360 c.p.c. che avrebbe dovuto dedursi sarebbe stato quello del n. 4 dell’art. 360, con deduzione di omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

1.1. Se anche ci si volesse interrogare sul se il motivo possa essere inteso in tal senso, alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, la risposta dovrebbe essere negativa, in quanto difetterebbero i necessari requisiti di chiarezza espositiva, atteso che in modo incomprensibile a petto del principio di soccombenza l’illustrazione del motivo ragiona della notifica di tutte e quattro le cartelle e non delle sole due riguardo alle quali l’azione del ricorrente è stata ritenuta infondata dal Tribunale.

1.2. Comunque, il motivo – se pure si superasse il rilievo appena svolto e se ne disponesse la riconversione – sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 2 e ciò sempre per difetto del requisito della decisività, inteso come criterio di esegesi della norma: ciò alla stregua di Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi.

1.3. Infatti, la questione della ritualità della notificazione delle due cartelle per cui il ricorrente è soccombente e di cui si sarebbe omesso l’esame risultava irrilevante. Detto che, di fronte alla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di ipoteca, il ricorrente avrebbe dovuto reagire comunque – pur nella prospettiva della inesistenza della notifica di verbali e di cartelle – non già proponendo l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., bensì proponendo in via recuperatoria (sebbene solo per far valere l’ipotizzato vizio di notifica dei verbali e, dunque, di formazione dei titoli esecutivi sottesi a ciascuno dei carichi previsti dalle cartelle: Cass. Sez. Un., n. 22080 del 2017 e, di recente, nel suo solco, Cass. (ord.) n. 11789 del 2019) l’opposizione a sanzione amministrativa ed avrebbe dovuto farlo nel termine previsto per l’opposizione contro il verbale, come, del resto, ha detto il Tribunale a pagina 8 evocando la L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (stante l’inapplicabilità della disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2010, art. 7 ratione temporis), termine che decorreva dal momento della notificazione della detta comunicazione, in quanto da quel momento era stato posto in grado di tutelarsi come si sarebbe potuto tutelare, essendo stato posto in condizione di conoscere i verbali di contestazione e, dunque, di dedurre i vizi relativi alla loro formazione, si deve rilevare che, con riferimento alla contestazione della ritualità della notificazione delle cartelle, rappresentando tale notificazione un atto del procedimento esecutivo esattoriale, l’azione esperibile sarebbe stata quella di opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 22080 del 2017 (par. 8.2.) e, da ultimo Cass. (ord.) n. 22094 del 2019), che si sarebbe dovuta introdurre nel termine di venti giorni sempre dalla comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, da considerarsi somministrante la conoscenza di fatto dell’atto pregiudizievole, cioè della pretesa inesistenza o nullità della notificazione delle cartelle. Conoscenza di fatto rilevante secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: a far tempo da Cass. n. 6487 del 2010; (ord.) n. 13043 del 2018; n. 7898 del 2017; n. 5172 del 2018, ex multis). Il Tribunale non ha rilevato che il rimedio esperito – con riferimento alla contestazione inerente alla ritualità della notificazione della cartella – non era quello dell’art. 615, ma ciò non toglie che, in via di correzione della motivazione, il rilievo si deve fare in questa sede, atteso che esso sorregge il dispositivo della decisione. Ne segue che la problematica proposta dal motivo su cui sarebbe stata omessa la pronuncia resta irrilevante, sicchè il motivo – pur riqualificato – resterebbe inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 2.

2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – in via subordinata rispetto al primo motivo e questa volta con riferimento alle due cartelle per cui l’opposizione è stata rigettata – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 12 preleggi poichè la sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto di doversi riferire ad una ipotesi di “irreperibilità assoluta” della parte cui è stata indirizzata la notifica delle cartelle esattoriali, assumendo come adempiute dall’ufficiale giudiziario le modalità di notificazione dell’atto di accertamento previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), anzichè ad una ipotesi di irreperibilità temporanea che prevedrebbe la notifica secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., non effettuate secondo le modalità ivi previste. In tesi, il Tribunale avrebbe dato erroneamente rilievo alle risultanze anagrafiche, intendendo l’espressione “domicilio fiscale” come equivalente a “residenza anagrafica” che, nel caso in esame, avrebbe dovuto ritenersi mutata in quanto, nella versione applicabile ratione temporis del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per la variazione anagrafica era sufficiente il semplice decorso di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e non anche l’espressa comunicazione della variazione all’Ufficio tributario.

2.1. Il motivo – là dove fa valere sempre una nullità delle notificazioni delle due cartelle – è privo di fondamento, sebbene per una ragione che implica correzione della motivazione della sentenza impugnata con rilievo di un profilo preliminare rispetto a quello – del quale dunque non occorre esaminare l’esattezza – ritenuto dal Tribunale. Anche in tal caso il Tribunale avrebbe dovuto dire inammissibile la deduzione della nullità della notificazione delle due cartelle sotto il profilo proposto dal motivo, perchè essa in ogni caso risultava fatta valere non solo con il rimedio sbagliato dell’opposizione ai sensi dell’art. 615, ma, comunque, tardivamente, in quanto il rimedio giusto, cioè l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si sarebbe dovuto esperire nel termine di venti giorni dalla conoscenza di fatto rilevante indicata poco sopra a proposito del primo motivo.

3. Con il terzo motivo, che si dice proposto nel presupposto della nullità della notificazione delle cartelle siccome articolata nei primi due motivi – si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 204-bis C.d.S. (nel testo ratione temporis vigente), nonchè dell’art. 156 c.p.c. poichè il procedimento, anche se dallo stesso qualificato opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., avrebbe potuto valere anche quale giudizio di opposizione ai verbali di accertamento di infrazione alle norme dello stesso C.d.S., ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S.. Difatti, il termine di impugnazione dei verbali previsto dall’art. 204-bis C.d.S. – nel testo ratione temporis vigente (ossia, quello anteriore alla modifica intervenuta con il D.Lgs. n. 150 del 2011) – era di 60 giorni che, in tesi, non sarebbero ancora decorsi al momento della notificazione dell’atto di citazione, avvenuta in data 21/12/2012. Atteso il rispetto del termine di cui sopra, dunque, l’atto di citazione si sarebbe convertito in ricorso ex art. 204-bis C.d.S., in applicazione del cd. “principio della conservazione degli atti nulli che abbiano raggiunto lo scopo” ai sensi dell’art. 156 c.p.c.. Tanto premesso, dunque, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere tardiva l’impugnazione dei verbali sottesi alle cartelle opposte (anche) per essere stati impugnati con citazione ex art. 615 c.p.c., comma 1, anzichè con ricorso ex art. 204-bis C.d.S..

3.1. Il terzo motivo – dato che si prospetta nel presupposto della nullità della notificazione delle cartelle di cui ai precedenti motivi -, vista e considerata l’inammissibilità (e la gradata, sebbene superfluamente rilevata) infondatezza dei primi due motivi resterebbe per ciò solo assorbito. Comunque, anche a voler ritenere, in ipotesi denegata, che il Tribunale, nel presupposto della nullità delle notifiche delle cartelle (come si è detto non scrutinabile), avrebbe dovuto riqualificare l’opposizione ai sensi dell’art. 204-bis del C.d.S., resterebbe misterioso l’assunto che il termine di sessanta giorni sarebbe stato rispettato. Non solo non si spiega il perchè, ma ogni spiegazione risulta impossibile, atteso che il termine per l’opposizione a ciascuna delle sanzioni amministrative decorreva dal momento della comunicazione dell’iscrizione di ipoteca, avvenuto il 28 settembre 2012, nel mentre la citazione introduttiva del giudizio venne notificata il 21 dicembre successivo.

4. Con il quarto motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., comma 3, in relazione agli artt. 140 e 143 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto valide le notifiche dei verbali di accertamento di violazioni al C.d.S. poste alla base delle cartelle di pagamento opposte, effettuate secondo le modalità di cui all’art. 143 c.p.c., anzichè ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. Di contro, si adduce che – per giurisprudenza costante di questa Corte – per i predetti verbali non sarebbe consentita la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., essendo tale possibilità esclusa dall’art. 201 C.d.S., comma 3.

4.1. Il quarto motivo non solo critica una motivazione che non è quella decisiva, giacchè essa è svolta dalla decisione impugnata nella lettera D del punto 3 in fine, ma comunque, nuovamente, proprio in ragione di quanto osservato dal Tribunale, omette di considerare che la questione proposta, se fosse stata esaminabile, sarebbe risultata priva di rilevanza, atteso che comunque l’ipotetica nullità avrebbe dovuto dedursi con una opposizione tempestiva, il che – pur nell’ipotetica riqualificazione dell’opposizione come opposizione recuperatoria a sanzione amministrativa – non è stato, giusta quanto poco sopra osservato.

5. Con il quinto ed ultimo motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, nonchè degli artt. 157 e 320 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile – in quanto costituente motivo di impugnazione nuovo l’eccezione di nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione del termine entro cui proporre opposizione, nonchè dell’Autorità competente, sollevata per la prima volta ai sensi dell’art. 320 c.p.c., comma 4. Rileverebbe che, per converso, secondo la giurisprudenza di legittimità dinanzi al giudice di pace è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall’art. 320 c.p.c., con la conseguenza che l’atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l’instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9025 del 30/4/2005).

5.1. Il motivo – al di là del fatto che il rimedio esperito, avente natura oppositiva, esigeva che le ragioni di opposizione all’esecuzione fossero introdotte come fatti individuatori della domanda fino dalla citazione ed al di là dell’ulteriore rilievo che il profilo denunciato nemmeno ineriva ad una contestazione del diritto di procedere all’esecuzione e neppure ad un profilo ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (per il quale sarebbe valsa la rilevata tardività), bensì ad una vera e propria diversa domanda di accertamento negativo, inerente l’inesistenza del diritto di iscrivere ipoteca (non dedotta con la citazione introduttiva, nella quale, come emerge dall’atto presente nel fascicolo del ricorrente, si era dedotta solo la richiesta di cancellazione dell’ipoteca in via consequenziale alle ragioni di (pretesa) opposizione all’esecuzione – è inammissibile in quanto non si correla alla motivazione della sentenza impugnata. Essa ha, infatti, osservato che il G.d.P. aveva concesso termine per memoria per prendere posizione sulle eccezioni preliminari sollevate dai resistenti e che essa era stata depositata il 13 febbraio 2014 con cui il Giudice di Pace aveva autorizzato il ricorrente ed opponente solo a prendere posizione sulle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti ed ha, quindi, rilevato che la deduzione integrava invece un motivo di impugnazione nuovo. Rispetto a tale motivazione il motivo evoca un precedente inconferente, che afferisce all’ipotesi in cui una domanda introdotta davanti al giudice di pace in modo non sufficientemente determinato venga integrata in prima udienza. Nel caso di specie la supposta (ed invero negata) integrazione sarebbe avvenuta addirittura con una memoria, autorizzata peraltro con precisi limiti dal G.d.P.

6. Conclusivamente il ricorso è rigettato.

7. Le spese del giudizio, stante la novità della questione esaminata in relazione al D.L. n. 119 del 2018, art. 4, si possono compensare.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello in ipotesi dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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