Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17966 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 04/07/2019), n.17966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19630/2012 proposto da:

INCREMENTI FABBRICATI E TERRENI – I.F.E.T. S.r.l., in persona del

legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via

F. Crispi, n. 89, presso lo studio degli avv.ti Leone Pontecorvo e

Armando Pontecorvo che la rappresentano e difendono per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 200/01/2012, pronunciata il 20.3.2012 e depositata il 18.5.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/2/2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe SAIEVA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La S.r.l. Incrementi Fabbricati e Terreni – I.F.E.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale) del Lazio in epigrafe indicata, che ne aveva respinto l’appello nella controversia concernente l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, con cui era stato accertato un maggior imponibile ai fini I.V.A. per l’anno 2004 di 402.000,00 Euro;

2. L’ufficio finanziario si è costituito in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.p..

3. La contribuente, in data 3.10.2017 ha depositato istanza di sospensione ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11,convertito in L. n. 96 del 2017;

4. La controversia è stata fissata nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 375, u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c. il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In data 31 agosto 2018 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Roma, dando atto del pagamento integrale da parte della contribuente di quanto ancora dovuto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.

2. Analoga richiesta corredata da copia delle ricevute di tutti i pagamenti effettuati veniva depositata dalla contribuente.

3. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017. Spese a carico della parte che le ha sostenute.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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