Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17965 del 30/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17965
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di VENEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del ricorso, dagli
Avv.ti Gidoni Giulio, M.M. Morino, Antonio Iannotta, , Maurizio
Ballarin, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, dell’Avvocatura
Comunale e dall’Avv. Nicolo Paoletti, elettivamente domiciliato nello
studio di quest’ultimo in Roma, Via B. Tortolini, 34;
– ricorrente –
contro
C.A., residente a (OMISSIS);
– intimato –
AVVERSO la sentenza n. 42/22/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia – Sezione n. 22, in data 15.11.2007, depositata
il 14 dicembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
24 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25429/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 42/22/2007, pronunziata dalla CTR di Venezia Sezione n. 22 il 15.11.2007 e DEPOSITATA il 14 dicembre 2007.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di diniego rimborso, relativo ad ICI degli anni dal 1993 al 2004, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13.
2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La questione posta dal ricorso, va esaminata e decisa in coerenza al disposto del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 13 e tenendo conto, sia del principio secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall’Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtu’ degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto impugnato, con la conseguenza che il contribuente puo’ richiedere al Comune il rimborso di tutte le annualita’ d’imposta versate e non dovute, entro il termine triennale previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13 (abrogato per effetto dell’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 164 e 165, ma applicabile “ratione temporis” nel caso di specie), il quale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale”(Cass. n. 11094/2008; n. 13069/2006), sia pure dell’altro, per cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa a fabbricato iscritto in catasto nel gruppo D con attribuzione di rendita, qualora il contribuente denunci l’intervento di variazioni permanenti influenti sull’ammontare della rendita, alla successiva attribuzione della nuova rendita deve riconoscersi valore non costitutivo, bensi’ ricognitivo – dichiarativo, con efficacia retroattiva, con conseguente diritto del contribuente al rimborso di quanto provvisoriamente versato in eccedenza, a nulla rilevando che tale versamento sia stato eseguito sulla base del valore “contabile”, anziche’, come prescritto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4 con riferimento alla rendita di fabbricati similari” (Cass. 5109/2005).
4 – Cio’ posto, la decisione impugnata sembra in linea con i richiamati principi, avendo affermato che nel caso – in cui il contribuente aveva chiesto ed ottenuto la rideterminazione della rendita – alla stessa spettava il rimborso di quanto nelle more versato in eccedenza rispetto al dovuto, e la relativa richiesta andava avanzata entro il termine, decorrente dalla data in cui risulta accertato il diritto alla restituzione, del triennio previsto dall’art. 13 citato.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso, la memoria 15.06.2010, nonche’ tutti gli altri atti di causa;
Ritenuto che con recente ordinanza n. 8485/2010, questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle SS.UU., la questione relativa al “carattere costitutivo o dichiarativo dell’atto di attribuzione di rendita in relazione ai fabbricati di cui alla categoria “D”;
Considerato che, avuto riguardo all’oggetto della presente causa ed ai vari motivi del ricorso, la soluzione della questione e’ in grado di incidere sulla valutazione delle censure e sull’esito del giudizio;
Considerato, quindi, che appare doveroso rinviare il procedimento a nuovo ruolo, in attesa della decisione chiarificatrice delle SS.UU. di questa Corte.
P.Q.M.
Rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. di questa Corte.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 Giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010