Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17965 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.20/07/2017),  n. 17965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15669-2016 proposto da:

F.A., F.F., nella qualità di unici eredi della

Sig.ra L.I., elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO

TRIESTE 61, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA SGOBBO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE SALVO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di BAGNOLI IRPINO, in persona del sindaco p. t. elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI TRASONE 8, presso lo studio

dell’avvocato ERCOLE FORGIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

AMATO BICCHETTI;

– controricorrente –

nonchè contro

R.M., già titolare dell’omonima impresa Edile, in proprio

e nella qualità di Impresa capogruppo dell’ATI tra R.M. e

“La Castellese Costruzioni srl”, elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

PETRUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLOMEO PASQUALE;

– controricorrente –

nonchè contro

LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL, in persona dell’amministratore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA CHIANA, 35 presso lo studio

dell’avvocato GIANCARLO MAZZEI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 962/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 26 febbraio – 7 marzo 2016, ha respinto l’appello proposto da F.F. e da F.A. contro sentenza n. 139/2011 del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, che aveva rigettato la loro domanda nei confronti del Comune Bagnoli Irpino (per iniziativa del quale erano poi entrati in causa anche Unipolsai Assicurazioni S.p.A., Michele Romano e La Castellese Costruzioni S.r.l.) di condanna al risarcimento agli attori, quali nipoti eredi di L.I., dei danni derivati dalla caduta di quest’ultima avvenuta il (OMISSIS), caduta che le aveva causato dapprima la frattura del femore, e poi il decesso in data (OMISSIS);

rilevato che F.F. e F.A. hanno proposto ricorso, articolato in quattro motivi, illustrati anche in memoria;

rilevato che si sono difesi, ciascuno con proprio controricorso, il Comune di Bagnoli Irpino, R.M. e La Castellese Costruzioni S.r.l.;

rilevato che il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., nonchè violazione e/o falsa applicazione del principio dell’onere della prova o dell’inversione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. in relazione all’art. 2051 c.c. (il riferimento è alla prova liberatoria che deve offrire il custode); il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2; il comma 4, infine, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;

ritenuto che è opportuno premettere che la Corte d’appello ha fondato il rigetto del gravame sull’assenza di testi oculari che potessero descrivere la dinamica della caduta di L.I., tenuto conto che il Comune di Bagnoli Irpino aveva effettivamente contestato anche le cause della caduta stessa, e non soltanto il tempo e il luogo in cui era avvenuta;

rilevato allora che, nel loro reale contenuto – il quale inequivocamente non conferma quanto indicato nelle rispettive rubriche – il primo e il secondo dei quattro motivi di ricorso presentano versioni alternative sul piano fattuale rispetto a quella adottata dal giudice d’appello in ordine all’accadimento della caduta, versioni dirette, quindi, a perseguire dal giudice di legittimità una revisione dell’accertamento di merito, il che li rende inammissibili;

rilevato che il terzo motivo riguarda una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella che – con modalità inammissibili, peraltro, come si è appena osservato – viene censurata nei due precedenti motivi: ne consegue che, non essendo rimasta inficiata la ratio decidendi oggetto del primo e del secondo motivo, questo motivo rimane privo di interesse;

rilevato che il quarto motivo, infine, lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla decisione sulle spese processuali, per avere il giudice d’appello affermato che esse seguono la soccombenza, laddove gli attuali ricorrenti avevano convenuto esclusivamente il Comune di Bagnoli Irpino, mentre gli altri furono attratti al giudizio da chiamate in causa;

ritenuto che questo motivo è infondato, dal momento che la Corte d’appello ha realmente motivato la decisione in ordine alle spese, e lo ha fatto evidenziando il principio della soccombenza, che nella sua lata accezione regola anche i casi in cui la chiamata di terzi non è palesemente superflua ovvero arbitraria, ovvero laddove la causazione delle chiamate è attribuibile, seppure indirettamente, a chi ha instaurato il giudizio (v. Cass. sez. 1, 14 maggio 2012 n. 7431; Cass. sez. 3, 10 giugno 2005 n. 12301; Cass. sez. 3, 2 aprile 2004 n. 6514; Cass. sez. 3, e ci novembre 1988 n. 6801);

ritenuto che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna, in solido per il comune interesse processuale, dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – a ciascuno dei tre controricorrenti;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere a ciascuno dei tre controricorrenti le spese processuali del grado, liquidate in complessivi Euro 6000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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