Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17965 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 04/07/2019), n.17965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23407/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 1103/11/14 depositata in data 4 giugno 2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 febbraio

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Parma, C.G. impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso delle trattenute operate ai fini Irpef nell’anno 2000, con riferimento alle somme erogate dal Fondo di Previdenza complementare gestito dalla COMIT (Banca Commerciale Italiana), deducendo che il fondo, nell’effettuare, quale sostituto d’imposta, le ritenute fiscali, non avrebbe tenuto conto della previsione di cui all’art. 17 TUIR, comma 2 (ora 19), relativa all’indennità di fine rapporto che prevedeva, nella versione vigente ratione temporis, che l’ammontare imponibile di tali somme fosse costituito dall’importo che eccedeva quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore.

La Commissione provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che il contribuente avesse dimostrato il proprio diritto al rimborso della somma versata di Euro 4.837,54, dato che aveva versato il contributo nella misura del 7,75% della propria retribuzione imponibile sino al 31 dicembre 1994, avendo, successivamente a tale data, provveduto alla contribuzione al fondo la Banca.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate interponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che, aderendo alle argomentazioni già svolte dai giudici di primo grado, riconosceva il diritto del contribuente al rimborso, osservando che il calcolo della ritenuta doveva essere effettuato sull’ammontare netto delle competenze maturate e non sull’ammontare totale.

Ricorre per la cassazione della decisione di secondo grado l’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo.

Il contribuente, seppure ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza d’appello – per violazione dell’art. 17 TUIR, comma 2 dell’art. 48TUIR, comma 2, lett. a), vigente ratione temporis (ora artt. 19 e 51 del t.u.i.r.) – laddove ritiene detraibili dall’imponibile di cui al fondo di previdenza complementare i contributi versati dal lavoratore sino al 1994.

L’Agenzia delle Entrate sostiene, in punto di fatto, che è pacifico che il contribuente, dipendente della Banca Commerciale Italiana dal 1975 al 2003, abbia versato, sino al 1994, il 7,75 per cento dei contributi dovuti ad un Fondo di previdenza complementare negoziato con la Banca datrice di lavoro e che la doglianza su cui si fonda il ricorso del contribuente è costituita dal fatto che, nella ritenuta operata dal fondo sulla liquidazione della posizione previdenziale individuale (cd. “zainetto”), non è stato dedotto dall’imponibile, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, vigente ratione temporis, un importo corrispondente ai contributi che il ricorrente avrebbe versato al Fondo dalla data di assunzione e sino al 1994.

Deduce che, essendo la previdenza complementare facoltativa, ad essa va applicato l’art. 48 t.u.i.r., comma 2, (ora art. 51), secondo cui “non concorrono a formare il reddito (solo) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”; di conseguenza, non essendo i contributi versati al fondo di previdenza complementare imposti da norme di legge, ma solo da convenzione tra le parti, essi concorrono a formare il reddito imponibile senza alcuna detrazione.

2. Il motivo è fondato.

Secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a) (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass. n. 11156 del 7/5/2010; n. 23030 del 29/10/2014; n. 124 del 4/1/2018).

3. La Commissione regionale, riconoscendo il diritto al rimborso, non si è attenuta agli indicati principi.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente.

Le spese relative ai gradi del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’andamento della lite, mentre le spese relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese relative ai gradi del giudizio di merito e condanna l’intimato al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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