Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17964 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18846-2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO CARROZZA,

CARLO CARROZZA;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VILLINI 15,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE MIRAGLIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHIARA MOSTACCIO;

– controricorrente –

e contro

MA.MA., C.E.F., C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, C.G., chiedendo che fosse annullato, ai sensi degli artt. 428 e 591 c.c., il testamento redatto dalla propria madre, Co.Ma., reso pubblico con atto dell’8 agosto 1995, previa declaratoria dello stato di incapacità naturale della stessa.

L’attrice esponeva che la madre aveva disposto della quota disponibile integralmente in favore del fratello, odierno convenuto e deduceva che il predetto aveva chiaramente abusato della particolare condizione di incapacità naturale della congiunta, affetta da menomazioni intellettive talmente gravi da impedire la formazione di una volontà cosciente, tanto che alcuni anni prima le era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer. C.G. proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo disporsi la divisione dell’asse ereditario con condanna dell’attrice al rendimento del conto e del rilascio dei beni occupati.

2. Il Tribunale rigettava la domanda di annullamento del testamento e disponeva la remissione della causa sul ruolo per l’istruzione della domanda riconvenzionale avanzata dal C..

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l’originaria attrice M.M.. Si costituiva C.G. e proponeva appello incidentale condizionato. La causa veniva interrotta per il sopravvenuto decesso del suddetto C.G. e veniva riassunta dalla M.. Nel giudizio riassunto, si costituiva C.M., nella qualità di erede di C.G. e, in via preliminare, eccepiva la nullità o l’inesistenza della notifica dell’atto di riassunzione nei confronti degli altri eredi, C.M., m., E. e S..

4. La Corte d’Appello evidenziava che l’appellante, attesa l’ubicazione dell’ultimo domicilio del de cuius negli Stati Uniti, si era avvalsa delle modalità agevolate di cui all’art. 303 c.p.c., comma 2, e che la notifica era stata eseguita ex art. 142 c.p.c., ossia secondo le modalità previste dalla convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata all’Aja il 15 novembre 1965, di cui l’Italia e gli Stati Uniti avevano autorizzato la ratifica.

Dunque, l’atto di riassunzione era stato inviato a mezzo del servizio postale, in data 7 maggio 2012, collettivamente agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuius, sito in (OMISSIS).

Secondo il giudice del gravame l’avviso di ricevimento risultava sottoscritto con firma incomprensibile e non era riferibile con certezza al destinatario, dato che non si comprendeva se la firma era stata apposta dal destinatario o dall’agente dell’ufficio di destinazione.

Le altre notifiche fatte in data successiva dall’appellante non erano andate a buon fine.

Il consolato Generale d’Italia aveva comunicato al procuratore dell’appellante che l’ultimo indirizzo relativo al de cuius non era più attuale, risultando ivi residente solo il figlio M..

In conclusione, secondo la Corte d’Appello, non poteva ritenersi effettuata la notifica collettiva agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto e doveva ritenersi valida solo quella nei confronti di C.M.. Pertanto, si doveva integrare il contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari. Tuttavia, l’appellante non si era adeguatamente e tempestivamente attivato nel richiedere al giudice i necessari adempimenti e il termine concesso per la notifica dell’atto riassuntivo seppure avente natura ordinatoria al suo scadere senza la presentazione di un’istanza di proroga, doveva ritenersi preclusivo come se fosse perentorio.

In altri termini, la parte che voleva riassumere aveva un onere di diligenza nel garantire il sollecito ristabilimento del contraddittorio per la prosecuzione del giudizio attraverso la corretta individuazione delle parti passivamente legittimate a continuarlo, non potendosi demandare la riattivazione del sub-procedimento notificatorio alla sua completa discrezionalità.

Nella specie, la M. aveva richiesto all’udienza del 21 febbraio 2013, in via subordinata, la concessione di un ulteriore termine per procedere alla notifica in favore di C.M. e solo alla successiva udienza dell’8 maggio 2014 aveva avanzato analoga richiesta per la notifica agli altri eredi quando, oramai, il termine originariamente concesso era scaduto.

In accoglimento dell’eccezione sollevata dal C. la Corte d’Appello dichiarava l’estinzione del giudizio.

5. M.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

6. C.M. ha resistito con controricorso.

7. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale del 27 febbraio 2019 la parte controricorrente depositava memoria con la quale evidenziava che il Tribunale di Barcellona Pozzo di gozzo nel proseguo del giudizio ha emesso in data 5 giugno 2017 tra le stesse parti la sentenza definitiva numero 458 del 2017 con la quale è stata accolta la domanda riconvenzionale di conti di scioglimento della comunione ereditaria senza alcuna richiesta da parte della ricorrente della sospensione del giudizio di divisione e con assegnazione dei beni come concordato da entrambe le parti. La suddetta sentenza è anche passata in giudicato come risulta dalla stessa stazione rilasciata il 14 febbraio 2019. Si sarebbe dunque formato il giudicato o comunque sarebbe cessata la materia del contendere.

8. All’esito dell’adunanza camerale del 27 febbraio 2019 il collegio ha rinviato la causa nuovo ruolo invitando la parte ricorrente a produrre prova documentale del perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti degli intimati non costituiti entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione della medesima ordinanza ovvero nello stesso termine a rinnovare la notifica del ricorso nei confronti dei predetti.

9. La parte ricorrente in ottemperanza alla suddetta ordinanza ha provveduto al deposito del ricorso notificato con nota del 7 maggio 2019, successivamente non essendo pervenuti riscontri da parte dell’ufficio notifica, ha depositato istanza di proroga del termine in data 23 maggio 2019. Infine, in data 18 settembre 2019 ha depositato le attestazioni relative al positivo perfezionamento della notifica da parte del consolato italiano a New York.

10. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria insistendo nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione art. 142 c.p.c. (e disposizioni connesse) art. 149 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

La ricorrente, con atto depositato in cancelleria il 6 marzo 2012, aveva formulato istanza per la riassunzione del giudizio per la notificazione degli atti agli eredi del de cuius collettivamente ed impersonalmente, ai sensi dell’art. 303 c.p.c..

Il Presidente della Corte d’Appello, con provvedimento 8 marzo 2012, aveva disposto la comparizione delle parti dinanzi al collegio della seconda sezione, in camera di consiglio per il giorno 21 febbraio 2013 e aveva disposto che il ricorso e il decreto fossero notificati a cura del ricorrente alla controparte entro il 30 ottobre 2012.

La ricorrente M. provvedeva il 7 maggio 2012 alla notificazione a mezzo del servizio postale agli eredi di C.G. collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del medesimo in (OMISSIS).

Dall’avviso di ricevimento risultava: “destinatario dell’invio ai signori eredi di C.G. cumulativamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio proprio (OMISSIS)”.

In calce all’avviso di ricevimento risultavano due sottoscrizioni, ancorchè illeggibili e dal timbro apposto sull’avviso risultava essere stato consegnato al destinatario il 16 maggio 2012. Quindi, sulla base di tali elementi di fatto, la notificazione dell’atto di riassunzione e il correlativo provvedimento di fissazione dell’udienza erano stati tempestivamente inviati al destinatario e, pervenuti nell’ultimo domicilio del de cuius.

La mancata indicazione esatta della via non avrebbe prodotto alcun effetto invalidante della notificazione, posto che l’atto era stato ritualmente consegnato a persona qualificatasi come destinatario.

Peraltro, evidentemente l’indicazione dei numeri di codice postale aveva consentito all’agente postale di individuare il destinatario.

Con riferimento all’illeggibilità della firma, il ricorrente richiama il costante indirizzo della Suprema Corte secondo il quale nella notificazione a mezzo del servizio postale l’avviso di ricevimento sottoscritto con grafia illeggibile nello spazio relativo alla firma del destinatario prova l’avvenuta consegna del plico raccomandato al destinatario stesso, il quale ove intenda contestarla ha l’onere di proporre querela di falso.

Non è vero dunque che era incerta l’individuazione del destinatario e il fatto che la firma risultasse apposta in uno spazio destinato a quella dell’agente dell’ufficio di destinazione costituisce la prova che vi fosse la firma, ancorchè illeggibile, del destinatario, tenuto conto che nell’indicato spazio vi erano sovrapposte per l’appunto due sottoscrizioni delle quali la prima era riconducibile al destinatario e la seconda all’agente postale.

In altri termini la notifica impersonalmente e collettivamente agli eredi era perfettamente valida e dunque il giudizio di appello era stato correttamente riassunto.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo applicabile alla fattispecie.

La ricorrente evidenzia che la corte di merito non ha adeguatamente motivato in relazione alle contestazioni proposte con comparsa conclusionale e non ha analizzato in modo compiuto e puntuale l’avviso di ricevimento del plico raccomandato rilevando la duplicità di firma.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

La ricorrente evidenzia che la previsione della rilevabilità d’ufficio dell’estinzione del processo, di cui all’ultimo comma dell’art. 307 c.p.c., è stata introdotta con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. n. 69 del 2009, art. 46.

L’art. 58 della predetta legge dispone che la detta disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009). Ciò comporta che la disposizione che prevede la rilevabilità d’ufficio dell’estinzione del giudizio non sia applicabile alla controversia iniziata il 28 gennaio 1997 e, dunque, in applicazione della previgente normativa, l’estinzione avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa.

Nella specie, l’eccezione dell’appellato C.M. non era ammissibile, in quanto questi non aveva interesse a far valere la presunta illegittimità della notificazione effettuata nei confronti degli altri coeredi.

4. Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni di tardività della notifica di integrazione del contraddittorio e di giudicato interno o di sopravvenuta cessazione della materia del contendere sollevata dalla parte controricorrente.

4.1. Entrambe le eccezioni sono infondate.

La prima è infondata avendo la parte notificante posto in essere tutti gli adempimenti necessari per la notifica del ricorso ai litisconsorti necessari e richiesto anche la rimessione in termini per non essersi concluso il processo notificatorio nel termine stabilito da questa Corte per fatti non imputabili al ricorrente.

Da un lato deve ribadirsi che una volta perfezionato il procedimento notificatorio, l’effetto interruttivo della decadenza si produce dal momento della spedizione, nella specie pacificamente avvenuta nel termine assegnato da questa Corte.

Dall’altro deve anche richiamarsi l’indirizzo consolidato secondo il quale: in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (Sez. L, Sent. n. 16943 del 2018).

Quanto alla seconda eccezione deve osservarsi che, nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza non definitiva aveva rigettato la domanda di annullamento del testamento olografo di Co.Ma. con la quale aveva istituito erede per la quota disponibile il figlio Gaetano e aveva accolto la domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione rimettendo la causa sul ruolo per la divisione dell’asse ereditario disponendo allo scopo una CTU.

Ciò premesso, anche se la sentenza definitiva di scioglimento della comunione ereditaria di Co.Ma. e di assegnazione dei beni a C.G. è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 14 febbraio 2019, deve farsi applicazione del principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite secondo il quale: “La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato positivamente sull’an debeatur, comporta la caducazione della sentenza sul quantum, dipendendo quest’ultima totalmente dalla prima, che della sentenza definitiva costituisce il fondamento logico giuridico non sostituibile, ex post, dalla nuova pronuncia in sede di rinvio, neppure se contenente statuizioni analoghe a quella della sentenza cassata” (Sez. U, Sentenza n. 2204 del 2005, e successivamente Sez. 3, Sent. n. 2125 del 2006).

Nella specie la divisione ereditaria si è fondata sul testamento olografo, oggetto della domanda di annullamento, che attribuiva la quota disponibile a C.G., ne consegue che l’eventuale accoglimento dell’appello sulla suddetta domanda caducherebbe la sentenza che ha statuito sulla divisione sulla base del medesimo testamento.

D’altra parte, non sussiste alcun onere di impugnazione della sentenza definitiva in capo alla parte che ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva. Questa Corte ha già affermato, infatti, che: “La parte, la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l’onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare ambedue le sentenze, e ciò sia in ragione della finalità dell’istituto della riserva e dell’impugnazione differita, che è quella di impedire la vanificazione del principio dell’unicità del processo di impugnazione, sia perchè l’art. 340 c.p.c., comma 1, e art. 361 c.p.c., comma 1, non prevedono alcun criterio di collegamento – formale o sostanziale – tra le diverse impugnazioni, sia, infine, perchè risulta dall’art. 129 disp. att. c.p.c. che la caducazione degli effetti procrastinatori della riserva ed il determinarsi del “dies a quo” per l’impugnazione della sentenza non definitiva, non sono ontologicamente connessi alla pronuncia della sentenza definitiva – e “a fortiori” alla sua impugnazione -, ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursi di un evento cui l’ordinamento giuridico riconduce quegli effetti” (Sez. L, Sent. n. 14193 del 2016).

Permane, dunque, l’interesse al ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello di M.M..

5. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti due.

La Corte d’Appello ha ritenuto l’appello inammissibile partendo dal presupposto che l’atto di riassunzione dell’appello, a seguito dell’interruzione del giudizio derivante dal decesso di C.G. non era stato validamente notificato agli eredi di C.G. nella forma collettiva, nell’ultimo domicilio del de cuius in (OMISSIS), in quanto l’avviso di ricevimento era sottoscritto con firma incomprensibile e non riferibile con certezza al destinatario, potendo la stessa essere stata posta anche dall’agente dell’ufficio di destinazione.

Sul punto deve, invece, richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite secondo cui: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui alll’art. 160 c.p.c.” (Sez. U, Sent. n. 9962 del 2010).

Questa Corte successivamente ha dato continuità al suddetto principio affermando che: “In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorchè illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 c.p.c., l’omessa indicazione dell’indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno” (Sez. 6-5, Ord. n. 16289 del 2015).

5.1 Inoltre nella specie la parte appellante si era riattivata più volte per la notifica dell’atto di riassunzione agli eredi, sicchè trova applicazione anche il seguente principio di diritto: “in tema di notificazione degli atti processuali, qualora essa, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di domandare all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purchè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (Sez. 6 – 1, Ord. n. 17864 del 2017).

Infine, deve evidenziarsi che la notifica dell’atto di riassunzione era andata a buon fine nei confronti di uno degli eredi, sicchè in ogni caso, avrebbe dovuto disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri e solo in caso di mancata ottemperanza all’ordine di rinnovo della notifica per l’integrazione del contraddittorio, l’appello sarebbe divenuto inammissibile.

Nella specie, infatti, la parte appellante all’udienza del 21 febbraio 2013 aveva chiesto la concessione di un ultimo termine per procedere alla notifica in favore di C.M., notifica andata a buon fine, tanto che questi si era costituito in giudizio. A seguito dell’avvenuta costituzione del contraddittorio con uno dei litisconsorti necessari doveva necessariamente disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri dando un termine perentorio per la notifica. In tali casi, infatti, quando la riassunzione sia stata effettuata tempestivamente nei confronti di alcuno soltanto dei litisconsorti necessari non si verifica l’estinzione del processo (Cass. n. 28409 del 2008, n. 4370 del 2012, n. 18645 del 2011).

6. In conclusione la Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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