Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17964 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.20/07/2017),  n. 17964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15439-2016 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER PAOLO TASSANI;

– ricorrente –

contro

LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI S.P.A., C.S., M.U.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 571/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che S.D. conveniva davanti al Tribunale di Modena C.S., M.U. e Piemontese Assicurazioni S.p.A. perchè fossero condannati a risarcirgli i danni subiti in un sinistro stradale, e che il Tribunale, con sentenza n. 117/2008, accertava una pari colpa concorrente nella causazione in capo ai due conducenti dei veicoli – cioè l’attore e C.S. – e condannava quindi, in solido, i suddetti convenuti al risarcimento dei danni nella misura del 50%;

rilevato che il S. avverso tale sentenza proponeva appello, che però veniva respinto dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 1 marzo – 4 aprile 2016;

rilevato che, pertanto, il S. ha presentato ricorso per cassazione – articolato in tre motivi dal quale gli intimati non si sono difesi;

rilevato che il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia ex art. 112 in ordine al primo motivo d’appello, riguardante la responsabilità del sinistro e la graduazione del concorso di colpa, laddove i motivi secondo e terzo concernono la liquidazione dei danni;

ritenuto che il primo motivo risulta manifestamente fondato: la Corte d’appello stessa, nella esposizione dello svolgimento del processo, dà atto che il S., tra le doglianze dell’atto di gravame, aveva anzitutto chiesto che fosse accertata l’erroneità della parità della colpa attribuita ai conducenti dei veicoli dal giudice di prime cure; nonostante ciò, la Corte decide poi unicamente in ordine ai danni, omettendo del tutto l’accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro;

ritenuto pertanto che il giudice d’appello è effettivamente incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al motivo d’appello sulla responsabilità nella causazione dell’incidente;

ritenuto che quindi il ricorso deve essere accolto quanto al primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo, per cui la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione, con rinvio ad altra sezione della corte territoriale.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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