Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17963 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv.

Provenzali Angela;

– ricorrente –

contro

T.G. residente a (OMISSIS);

– intimato –

Avverso la sentenza n. 52/23/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Palermo – Sezione n. 23, in data 08.02.2007, depositata

il 23 maggio 2007 Udita la relazione della causa svolta nella Camera

di Consiglio del 24 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 19459/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 52/23/2007, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione n. 23 l’08.02.2007 e DEPOSITATA il 23 maggio 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad ICI degli anni dal 1995 al 1997, censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, della L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 1 e della L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4 nonche’ per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

2 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del Comune e confermato la decisione dei primi giudici – che aveva accolto il ricorso del contribuente limitatamente agli anni 1995 e 1996 -, nella considerazione che il termine per esercitare l’azione impositiva fosse gia’ decorso, a nulla rilevando l’intervenuta proroga, disposta con disposizione di legge, emanata dopo la scadenza del termine stesso.

4- Il Comune, secondo cui la pretesa fiscale esercitata con atti notificati il 28.11.2001 – e’ a ritenersi tempestiva e legittima, censura l’impugnata decisione per non avere tenuto conto delle disposizioni di legge sopravvenute che, relativamente alle annualita’ d’imposta 1995 e 1996, ha espressamente prorogato gli originari termini, scadenti rispettivamente il 31.12.1998 ed il 31.12.1999, al 31.12.2001.

5- I motivi sembrano fondati, avuto riguardo alla fattispecie, caratterizzata dai dati fattuali indicati, e considerato che i termini decadenziali, relativi alle citate annualita’, sono stati prorogati, prima al 31.12.1999 (per l’anno 1998), dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 6 poi al 31.12.2000 (per entrambi gli anni) dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 30 ed infine, sempre per le due annualita’, dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 4 del 2000, al 31.12.2001.

6 – Cio’ posto, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Considerato che nessuna delle parti ha partecipato all’odierna udienza;

Vista la relazione di notifica in calce al ricorso, redatta dall’Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Palermo in data 07.07.2008, dalla quale si evince che il destinatario dell’atto e’ deceduto;

Considerato, altresi’, in relazione alla notifica effettuata nel domicilio elettivo presso il difensore avv. Filippo Tortorici, che lo stesso, giusta nota in atti, ha comunicato che il mandato e l’elezione di domicilio afferivano esclusivamente al ricorso di primo grado;

Considerato che la notifica e’ a ritenersi nulla e che, dichiarata la stessa, va assegnato termine al Comune di Palermo perche’ provveda alla notifica del ricorso e della presente ordinanza nei confronti degli eredi del contribuente deceduto;

Visti gli artt. 291 e 375 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la nullita’ della notifica del ricorso di che trattasi;

ordina la notificazione del ricorso e della presente ordinanza agli eredi di T.G. ed onera dell’incombenza l’Ente ricorrente; assegna all’uopo al Comune di Palermo il perentorio termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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