Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17963 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 01/09/2011), n.17963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS PATRIZIA,

DE ROSE EMANUELE, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO 265, presso lo studio dell’avvocato PUNZO ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NUNZIANTE MAURIZIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3052/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/03/2009 R.G.N. 4138/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3052 del 2008, pronunciando sul ricorso proposto da P.S. nei confronti dell’INPS, in ordine alla sentenza del Tribunale di Napoli del 6 maggio 2004, accoglieva l’appello e, in riforma della decisione impugnata – riconosciuto il diritto dell’appellante all’adozione, come base di calcolo dell’adeguamento del compenso per LSU a far tempo dal 1 gennaio al 30 settembre 2000 – dell’importo mensile di L. 870.128 condannava l’INPS al pagamento della differenza non corrisposta pari ad Euro 97,74, oltre interessi dalla data di maturazione.

2. Il Tribunale aveva, infatti, respinto la domanda proposta dal P. nei confronti dell’INPS. Il ricorrente, sul presupposto di aver ottenuto, con decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, l’adeguamento dell’importo quale lavoratore socialmente utile per l’anno 1999 nella misura di L. 870.128 mensili, ma di aver ricevuto per il successivo anno 2000 un ammontare inferiore rispetto alla somma esatta di L. 881.092, chiedeva la condanna dell’INPS al pagamento della relativa differenza.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado d’appello ricorre l’INPS, prospettando un unico motivo di ricorso.

4. Resiste il P. con controricorso.

5. L’INPS ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Motivazione semplificata.

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduca la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 e alla L. n. 144 del 1999, art. 45 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Sostiene, in concreto, il ricorrente che l’accertamento ormai passato in giudicato per l’anno 1999 non era vincolante per l’altro anno 2000, sottolineando, in particolare, che il giudicato formatosi su una prima domanda non poteva invocarsi in una causa successiva quando mutava uno degli elementi del diritto fatto valere; nel caso specifico vi era una sostanziale diversità non solo del “petitum” ma anche della “causa petendi” perchè le domande avevano ad oggetto il pagamento del sussidio relativamente ad annualità diverse.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato” (Cass. civ., S.U., n. 4510 del 2006). Nel caso ora in esame, ovviamente, è necessario determinare quale fosse “il diritto consacrato”, in forza del quale il decreto ingiuntivo a suo tempo emessi per l’anno 1999 ha acquistato autorità di cosa giudicata.

Occorre, cioè, individuare l’estensione del giudicato esterno fatto valere.

Come chiarito recentemente dalla giurisprudenza di questa Corte, “l’efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica “ratio decidendi”, che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poichè, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie.

L’attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d’altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l’imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa” (Cass. civ., n. 18041 del 2009).

3. Quando, come nel caso di specie, il giudicato sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo – la cui motivazione, per stessa natura sommaria del provvedimento (che è emesso senza nessun contraddittorio ed è soggetto all’opposizione dell’ingiunto), è necessariamente succinta – manca un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie, e, di regola, la formulazione espressa di un principio di diritto. Nè, del resto, risulta, o viene allegato, che il decreto ingiuntivo in questione contenesse una motivazione effettiva sulle questioni di diritto, nè, tanto meno, che fosse stato formulato espressamente un principio di diritto.

4. Di conseguenza, va ribadito quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 23918 del 2010, e ciò che il giudicato derivato dai decreti emessi a favore degli attuali resistenti può concernere soltanto l’obbligo dell’Istituto assicuratore di corrispondere per l’anno 1999 quella determinata differenza indicata nei decreti stessi, comprensiva sia della maggiorazione mensile (da L. 800.000 a L. 850.000) introdotta dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, sia della rivalutazione Istat prevista dalla L. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 8. In mancanza di una esplicita motivazione, e addirittura di una qualsiasi espressa indicazione in tal senso, il giudicato non può estendersi, perciò, all’esistenza di un diritto degli interessati a percepire (non solo occasionalmente per l’anno 1999, ma sistematicamente, anche per gli anni successivi) tutte e due le voci sopra indicate, quali aggiunte stabili all’assegno per lavori socialmente utili.

5. Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto e la sentenza in esame cassata rimettendo la causa per un nuovo esame, da compiersi alla luce dei principi sopra indicati, ad un giudice di rinvio, e in concreto alla Corte d’Appello di Napoli, ma in diversa composizione, alla quale è rimessa anche la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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