Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17962 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13645/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4517/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3.6.08, depositata il 18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Clementina Pulli che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato in data 12 maggio 2010, l’INPS chiede con un unico motivo, la cassazione della sentenza depositata il 18 maggio 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di condanna di tale ente a corrispondere a P.R. la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984 a far data dal 1 luglio 2002.

In proposito, ricordando che in primo grado la P. era risultata iscritta alla gestione commercianti in quanto titolare di impresa di pulizie, l’ente ricorrente invoca la disciplina di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2, secondo la quale l’erogazione della pensione in parola è subordinata alla cancellazione dell’interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali;

quindi, ricordando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la suddetta cancellazione (come le rinunce indicate dal medesimo articolo) non integra un requisito costitutivo del diritto alla pensione, ma unicamente una condizione per l’erogabilità della stessa, sostiene che la sentenza impugnata, nella parte in cui lo ha condannato a pagare la pensione dal 1 luglio 2002 non si è attenuta a tale regola.

L’intimata non svolge proprie difese in questo giudizio di cassazione.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

E’ infatti del tutto corretto sia il richiamo da parte dell’INPS del contenuto della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2, il quale, dopo avere stabilito i requisiti per il diritto alla pensione di inabilità, subordina la concessione di tale pensione, tra l’altro, alla cancellazione dell’interessato dagli elenchi e dagli albi indicati.

Parimenti corretto e pertinente appare poi il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che considera tale cancellazione non un elemento costitutivo del diritto a pensione, ma una mera condizione cui è subordinata la relativa erogazione (cfr., ad es.

Cass. n. 13277/03).

Da qui la fondatezza della censura che investe la pronuncia di condanna ad erogare la pensione da una certa data, quando la medesima sentenza afferma che quantomeno nel periodo del giudizio di primo grado successivo a tale data la P. era iscritta nell’elenco dei commercianti, in quanto titolare di una impresa di pulizie”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, con conseguenti accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, ad altro giudice che dovrà fare applicazione dei principi diritto enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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