Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17962 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.E. residente ad (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Discepolo Maurizio,

elettivamente domiciliato nel relativo studio in Roma, Via Simone De

Saint Bon n. 61;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ANCONA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delibera di G.C. n. 23/2006 e

contratto di servizio 23.03.2006, e procura in calce al

controricorso, dagli Avv.ti Fraticelli Gianni e Federico Canalini,

elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma, Via

Collazia 2/F;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 145/01/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 01, in data 11.01.2007, depositata

il 24 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Abbritti Pietro.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 9269/2008 R.G., e’ stata depositata la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 145/01/2007, pronunziata dalla CTR di Ancona Sezione n. 01 l’11.01.2007 e DEPOSITATA il 24 gennaio 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di rettifica di accertamento e liquidazione, relativi ad ICI degli anni dal 1994 al 2001, censura l’impugnata decisione per vizio di legge ed omessa o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

2 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007, n. 5471/2008), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione(Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007, n. 4719/2008).

3 bis – Si propone di trattare il ricorso in camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c. dal momento che gli stessi, peraltro non sufficientemente specifici, non si concludono con la formulazione di pertinente quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, limitandosi ad un generico interpello della Corte in merito alla illegittimita’ ed erroneita’ della decisione impugnata (Cass. 3519/2008, n. 16569/2008, n. 11210/2008, n. 6420/2008) e, d’altra parte manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

4 – il ricorso sembra, comunque, infondato nel merito, avuto riguardo al fatto che al diverso classamento, nel caso, non puo’ riconoscersi l’effetto retroattivo voluto dal contribuente, tenuto conto che la domanda di variazione, assunta a presupposto del nuovo classamento intervenuto il 23.06.2003, risulta presentata il 29.11.2001, e che, per il precedente periodo, l’immobile era catastato e dotato di rendita sulla base di classamento del 16.10.1985, in atti dal 26.05.1999.

5 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. proponendosi una declaratoria di inammissibilita’ dell’impugnazione, o di rigetto, per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, nonche’ tutti gli altri atti di causa;

Ritenuto che con recente ordinanza n. 8485/2010, questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle SS.UU., la questione relativa al “carattere costitutivo o dichiarativo dell’atto di attribuzione di rendita in relazione ai fabbricati di cui alla categoria “D”;

Considerato che, avuto riguardo all’oggetto della presente causa ed ai vari motivi del ricorso, la soluzione della questione e’ in grado di incidere sulla valutazione delle censure e sull’esito del giudizio;

Considerato, quindi, che appare doveroso rinviare il procedimento a nuovo ruolo, in attesa della decisione chiarificatrice delle SS.UU. di questa Corte.

P.Q.M.

Rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. di questa Corte.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 Giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA