Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17962 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 04/07/2019), n.17962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6172/2013 R.G. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Elefante Tullio,

presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Cardinal De Luca

n. 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

costituita al solo fine della eventuale partecipazione in udienza,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 253/50/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, emessa il 25/6/2012, depositata il

12/7/2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio

2019 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. M.M. ricorre con un unico motivo contro l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 253/50/12 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa il 25/6/2012, depositata il 12/7/2012 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli, che aveva parzialmente accolto il ricorso del sig. M., in controversia che ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiori ricavi nell’anno d’imposta 2006, a seguito di rettifica della percentuale di ricarico applicata dal contribuente;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R., rilevato che l’atto di appello non conteneva motivi nuovi o giustificazioni valide, confermava la sentenza della C.T.P.;

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine della eventuale partecipazione in udienza;

4. il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio del 28 febbraio 2019 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con l’unico motivo, il ricorrente denunzia l’omessa motivazione su fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la C.T.R. avrebbe omesso di motivare in ordine alle specifiche doglianze contenute nell’atto di appello e, comunque, non avrebbe palesato l’iter logico – giuridico della decisione, rimandando alla decisione di prime cure senza ulteriore motivazione;

1.2. il motivo è fondato;

1.3. la C.T.R., invero, limitandosi ad affermare che “l’atto difensivo non presenta motivi nuovi o giustificazioni valide” e che “la sentenza opposta rappresenta in modo oggettivo sia l’operato dell’Ufficio, che le situazioni economiche nell’ambito delle quali opera la ditta appellante, con la conseguenza che l’aver individuato nella misura del 30% la riduzione dei ricavi accertati, può ritenersi ampiamente giustificata e da condividersi integralmente”, non evidenzia in alcun modo i motivi di condivisione della decisione di primo grado, sostanzialmente operando un rinvio integrale alle motivazioni della C.T.P.;

“la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Sez. L, Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018);

nel caso in esame, la motivazione non contiene alcuna indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni della conferma, in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, per cui la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza, rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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