Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17961 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13489/2010 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio dell’avvocato GIANSANTE

FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato BUFALINI Francesca

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliatao in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6285/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

19/09/08, depositata il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato in data 17 maggio 2010, P.G., già assistente scolastica presso la scuola media statale P. Egidi di Viterbo, chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 30 giugno 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda di impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto comunicatole dal dirigente scolastico dell’istituto in data 14 aprile 2003.

Resiste alle domande il Ministero convenuto con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in Camera di consiglio.

Col primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 4 e del D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14, comma 1, sostenendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il potere di licenziare la ricorrente spettasse sulla base della legge al dirigente scolastico, dovendosi viceversa applicare analogicamente, in assenza di una specifica disposizione, la norma del C.C.N.L. che, in materia di licenziamento disciplinare, attribuisce tale potere al dirigente regionale generale.

Il motivo non reca alcuna formulazione del quesito di diritto, richiesto, a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e applicabile ratione temporis al ricorso in esame, in quanto abrogato solo con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), con effetto sui ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate a partire dal 4 luglio 2009 . il quale, per quanto qui interessa, recita:

“Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

In proposito si ricorda che è stato ripetutamente affermato da questa Corte che “il legislatore, nel porre a carico del ricorrente l’onere della, sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una certa soluzione, rende palese come a questo particolare strumento impugnatorio sia sottesa una funzione affatto peculiare: non solo quella di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata (in un senso, ovviamente, che il ricorrente prospetta a sè più favorevole), ma anche quella di enucleare – con valenza più ampia e perciò nomofilattica – il corretto principio di1 diritto al quale ci si deve attenere in simili casi. L’interesse personale e specifico del ricorrente deve, insomma, coniugarsi qui con l’interesse generale all’esatta osservanza e all’uniforme interpretazione della legge” (cfr., per tutte, Cass. sez. 1^, 22 giugno 2007 n. 14682 o Cass. 10 settembre 2009 n. 19444).

Inoltre secondo l’univoca interpretazione di questa Corte dell’art. 366-bis c.p.c. (secondo cui “nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), anche l’illustrazione del motivo relativo al preteso vizio di motivazione deve concludersi con una chiara, sintetica, evidente ed autonoma indicazione del fatto controverso in relazione al quale viene dedotto l’uno o l’altro dei vizi possibili (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 16528/08 e, più recentemente, Cass. 27680/09 e 4556/09).

Col secondo motivo di ricorso, la cui rubrica recita “omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, la ricorrente lamenta genericamente il mancato rilievo dell’illegittimità del licenziamento in costanza dell’accertamento di inidoneità al servizio, nonchè in costanza di un accertamento di malattia contratta per causa di servizio.

Viceversa la Corte territoriale aveva specificatamente valutato tutte le fasi precedenti il licenziamento alla stregua della disciplina applicabile – la quale prevede che, in caso di superamento del periodo di comporto, l’amministrazione sottopone l’interessato a giudizio di idoneità al servizio, licenziandolo in caso di accertamento negativo, mentre nel caso di accertamento positivo offre all’interessato il possibile prolungamento del comporto, ma senza assegni e, al rifiuto o alla mancata risposta, procede al licenziamento – riferendo che l’accertamento di idoneità aveva dato esito parzialmente positivo e che la conseguente offerta di prolungamento del comporto non aveva ricevuto risposta in un termine ragionevole dalla ricorrente.

Infine la Corte, rilevando che l’infortunio denunciato come all’origine delle malattie della ricorrente risaliva al 1994, ha valutato come inipotizzabile il nesso causale dedotto ed ha comunque rilevato che il procedimento relativo alla causa di servizio era successivo al licenziamento e quindi ininfluente sullo stesso.

Queste essendo le argomentazioni della Corte territoriale non è dato comprendere, alla luce del motivo in esame, quale parte del relativo iter argomentativo sia specificatamente investita dalla censura di omessa e insufficiente motivazione”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Per la data dell’adunanza in camera di consiglio, il difensore della ricorrente ha fatto pervenire una richiesta di rinvio, motivato dal suo impegno in altre cause avanti al Tribunale di Viterbo, che è stata respinta in quanto le ragioni indicate non giustificano un rinvio dell’udienza.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, per cui il ricorso dichiarato inammissibile, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, respinta l’istanza di rinvio, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al M.I.U.R. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA