Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17961 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SIDER VASTO SPA incorporante per fusione la societa’ Profilvasto SpA

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato AGOSTINO ROCCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VALERIO GIUSEPPINA, giusta procura alle liti

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 28561/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 21.10.08, depositata il 02/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

udito per la ricorrente l’Avvocato Marino Bisconti (per delega avv.

Rocco Agostino) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per condono;

in subordine nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:”La Corte di Cassazione con sentenza n. 28561 del 21.10.2008 ha accolto il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di SIDER VASTO s.p.a. ed avverso sentenza della CTR dell’Abruzzo del 4.2.2003. Ha motivato la decisione ritenendo che, quando vi fossero elementi indiziari della inesistenza dell’operazione, e’ onere del contribuente di provare l’effettivita’ dell’operazione documentata da fattura e che in mancanza di tale prova egli non puo’ portare in detrazione l’IVA di cui alla medesima fattura.

Ha proposto ricorso per revocazione affidato a due motivi la SIDER VASTO, si e’ costituita con memoria l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo la contribuente formula il seguente quesito: se fondando la sentenza impugnata sull’indebita detrazione in dichiarazione IVA relativa a fatture supposte fittizie, abbia in realta’ basato la propria decisione su un erroneo presupposto di fatto. Il quesito, e quindi il motivo, sono inammissibili perche’ non contengono riferimento alla fattispecie concreta. Come risulta dal ricorso (pag. 4) gli avvisi di accertamento IVA per le annualita’ dal 1992 al 1997 si fondavano sulla inesistenza delle operazioni fatturate come “acconti per forniture future” ritenuta perche’ il ricorso a sistematica fatturazione di anticipi e a successivi storni celavano la natura fittizia delle operazioni fatturate e l’illegittimita’ dei successivi storni essendo illegittimamente applicato l’art. 26 che disciplina i medesimi. La sentenza qui impugnata ha confermato in motivazione l’illegittimita’ degli storni perche’ relativi a operazioni inesistenti con la conseguenza della loro irrilevanza. La societa’ assume, invece, che per effetto degli storni la esposizione del credito IVA relative alle fatture era neutralizzata ed ha formulato il quesito su questo presupposto di fatto. Alla questione decisiva dell’effetto contabile degli storni illegittimi il quesito non contiene alcun riferimento e inoltre e’ evidente che l’errore denunciato non e’ di fatto, cioe’ revocatorio, ma di diritto.

Con il secondo motivo si denuncia la contrarieta’ della sentenza a giudicati che si sono formati su sentenze della CTR dell’Abruzzo. I motivo che denuncia ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c. e’ inammissibile in quanto come hanno precisato le SS.UU. di questa Corte con sentenza n. 10867 del 2008: Avverso le sentenze di mera legittimita’ della Corte di cassazione non e’ ammissibile l’impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006 (applicabile nella specie), ne’ in quella successiva (art. 391 bis e 391 ter c.p.c.), secondo una scelta discrezionale del legislatore – non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali puo’ essere fatto valere il giudicato, la cui stabilita’ rappresenta un valore costituzionale – condivisibile anche alla luce della circostanza che l’ammissibilita’ di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera illegittimita’, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite; che la Sider Vasto ha depositato memoria.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione in ordine al primo motivo e per le diverse ragioni qui di seguito esposte in ordine al secondo motivo, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilita’ del ricorso per revocazione. Infatti se il ricorso per revocazione e’ ammissibile per il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5 per le sentenze di questa Corte che decidano anche nel merito, come quella impugnata nella specie le sentenze della CTR dell’Abruzzo n. 107 del 2000 sez. 10 e n. 9 del 2001 sez. 3 sono state emesse in relazione ad altre annualita’ e, soprattutto, ad altre fatture. Consegue che il giudicato che ha ritenute relative ad effettive operazioni dette fatture non ha alcuna influenza sulle diverse fatture di cui alla sentenza. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro cinquemila/00, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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