Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17961 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 27/08/2020), n.17961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21217-2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanbattista

Scordamaglia, con studio in Petilia Policastro via Arringa 60;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale Dello Stato, con sede in Roma, Via Dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

contro

PROCURA REPUBBLICA CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2305/2018 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 28/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da A.A., cittadino del (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che respingendo il suo gravame ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a, b) e c) nonchè del diritto al riconoscimento della protezione umanitaria;

– a sostegno delle domande il richiedente aveva allegato di provenire dal (OMISSIS) dal quale era fuggito dopo aver partecipato ad una festa religiosa sciita nel corso della quale si sarebbe verificato un attentato ad opera di appartenenti al gruppo “(OMISSIS)” che causava la morte del padre e dello zio; dopo l’intervento della polizia, che aveva proceduto all’arresto dei responsabili grazie al riconoscimento del fratello, era stato ucciso un altro suo fratello e distrutta la sua casa;

– la corte d’appello, dopo avere riformato la decisione di prime cure in ordine all’ammissibilità del ricorso avverso il diniego emesso dalla Commissione, dichiarava l’infondatezza nel merito del gravame;

– per quanto qui rileva, la corte riteneva non attendibile il racconto del richiedente asilo con riguardo alla prospettazione del rischio di andare incontro in caso di rimpatrio ad atti persecutori provenienti dall’autorità statale o da altra che abbia il controllo del territorio;

– la corte territoriale escludeva inoltre la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussisdiaria previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) così come quella della violenza indiscriminata di cui al citato art. 14, lett. c avuto riguardo alle condizioni generali, politico, economiche e sociali del (OMISSIS);

– la corte territoriale escludeva, altresì, l’allegazione da parte del richiedente di una specifica situazione soggettiva di origine alimentare, sanitaria e/o ambientale a sostegno del riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per omesso esame della copiosa documentazione prodotta dal richiedente asilo (documenti relativi all’attentato verificatosi durante la festa religiosa, certificati di morte, ecc.) che avrebbe potuto essere valorizzata quanto meno nell’ambito della domanda di protezione umanitaria;

– con il secondo motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con riguardo all’asserita illogica motivazione circa la credibilità del racconto del richiedente;

– i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè si concentrano sulla contestazione di non adeguata valorizzazione della documentazione prodotta da richiedente asilo e vanno respinti;

– occorre, infatti, rilevare che il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l’allegazione di un attuale e perdurante esposizione al rischio di “atti” di persecuzione come indicato nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 (cfr. Cass. 26278/2005; 28152/2017);

– il pericolo deve essere connesso, pertanto, ad una pluralità di circostanze apprezzabili alternativamente quali gravi – per la natura o la frequenza – violazioni di diritti fondamentali (lett. a) o derivare da plurime misure oppressive (lett. b);

– nel caso in esame non emerge l’allegazione di tale elemento di perdurante e grave esposizione al rischio di persecuzione personale ed, al contrario, risulta dalle stesse dichiarazioni del richiedente che in occasione delle precedenti feste religiose vi erano state solo minacce telefoniche (cfr. pag. 9 del ricorso);

– deve, quindi, ritenersi correttamente svolta dalla corte d’appello la valutazione di credibilità del racconto e della documentazione prodotta dal richiedente in funzione dell’apprezzamento della configurabilità dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che da essi non risulta la prova della perdurante esposizione ad atti di persecuzione religiosa riconducibili al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7;

– con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 8, art. 14, comma 1, lett. b9 per avere la corte territoriale negate la protezione internazionale e quella sussidiaria benchè fosse stato accertato il fattore di persecuzionme rappresentato dalla religione;

– la censura non merita accoglimento;

– la sentenza impugnata ha esaminato e considerato la situazione generale del (OMISSIS) dal punto di vista politico/sociale/economico e della regione del (OMISSIS), in cui rientra il distretto di (OMISSIS) dalla quale proviene il richiedente;

– all’esito di tale indagine il giudice del gravame ha escluso sulla base di pubblicazioni specificamente indicate a pagg. 11 e 12 e 15 della sentenza – che la regione in questione sia interessata da significative problematiche di sicurezza rilevanti ai fini anche della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– poichè tale conclusione specificamente riferita alla regione del richiedente appare genericamente censurata, il motivo va respinto;

– con il quarto motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 per non avere valutato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, le condizioni di salute del richiedente che, dalla documentazione prodotta, risulta affetto da Epatite A e B (cfr. all.4A e all.5B);

– la censura è fondata;

– in materia di concessione della protezione umanitaria il giudice deve valutare la possibilità per il richiedente, in caso di rimpatrio, di essere posto in condizione di usufruire del godimento dei diritti fondamentali in relazione sia alle condizioni di vita del Paese di provenienza, sia alle limitazioni derivanti dalla malattia da cui è affetto (cfr. Cass. Sez.Un 29459/2019; Cass. 18541/23019 e Cass. 33187/2019);

– da tale documentazione, che risulta effettivamente prodotta e di cui il Collegio deve dare atto, trattandosi nella sostanza di censura di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di tempestiva allegazione, risulta che il richiedente è affetto da Epatite B, sicchè il giudice ha errato nel non esaminare detta specifica condizione soggettiva, ai fini della decisione sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria;

-consegue, dunque, all’accoglimento del quarto motivo, la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame in conformità al principio sopra enunciato nonchè per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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