Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17961 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 22/06/2017, dep.20/07/2017),  n. 17961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4368-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO

23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CARAPELLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 857/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 6/8/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/6/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di M.S., docente assunto con ripetuti contratti a tempo determinato, alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato e condannato il Ministero a corrispondere alla predetta le differenze stipendiali in ragione dell’anzianità maturata e nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale;

– la Corte territoriale richiamato preliminarmente il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, ha svolto le seguenti considerazioni: – le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono in conformità con quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e, quindi, anche gli scatti di anzianità riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, non essendo idonei a giustificare una diversità di trattamento tanto la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito non di ruolo quanto la specialità del sistema del reclutamento scolastico; – la clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, impone la disapplicazione del diritto interno, ed in particolare delle clausole del contratto collettivo che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell’anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine (disapplicazione che va, però, limitata ai rapporti a tempo deteiminato succedutisi – come nell’ipotesi in esame – senza rilevante soluzione di continuità e di durata tali da coprire, pressochè integralmente, l’anno scolastico);

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

– il lavoratore ha resistito con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– il controricorrente ha depositato memoria;

– dopo la comunicazione della proposta il Ministero ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la rinuncia non è stata notificata alla controparte;

– questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 2259/2013, Cass. n. 11606/2011, Cass., Sez. Un., n. 3876/2010, Cass. n. 23685/2008, Cass. n. 3456/2007, Cass. n. 24514/2006, Cass. n. 15980/2006, Cass. n. 22806/2004).

– in considerazione della giurisprudenza richiamata, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;

– non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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