Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17961 del 13/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/09/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 13/09/2016), n.17961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17982/2012 proposto da:

TISCALI ITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimata –

nonchè da:

G.M. C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIER GIORGIO CORRIAS, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

TISCALI ITALIA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 33/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata 11 06/02/2012 R.G.N. 626/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato LUBERTO ENRICO per delega Avvocato MACCIOTTA

GIUSEPPE;

udito l’Avvocato CORRIAS MASSIMO per delega Avvocato CORRIAS PIER

GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 33 del 25 gennaio – 6 febbraio 2012, non notificata, la Corte di Appello di Cagliari accoglieva per quanto di ragione il gravarne proposto, con ricorso dell’8 ottobre 2010, da G.M. avverso la decisione del Tribunale di Cagliari in data 23 febbraio 2010 (che aveva respinto la domanda dell’attrice), sicchè in riforma di questa pronuncia, annullava il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 30 aprile 2007 e condannava, quindi, l’appellata S.p.A. Tiscali Italia all’immediata reintegrazione nel posto di lavoro nonchè al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso sino all’effettiva reintegrazione con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Disponeva, inoltre, con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in ordine all’ulteriore risarcimento del danno lamentato dalla G..

Al riguardo – osservava la Corte territoriale – il giudice di primo grado aveva motivato che l’appellante durante il periodo di assenza dal lavoro per infortunio aveva effettuato presso uno stand della Fiera di Roma la dimostrazione di un prodotto ad un giornalista, attività questa che appariva integrare una prestazione lavorativa perchè era munita di cartellino di riconoscimento, mentre stava sostituendo il marito assente, come da ripresa video prodotta in giudizio; che tale attività peraltro era stata svolta a (OMISSIS) a seguito di viaggio, che, per quanto di breve durata, comportava l’impegno fisico superiore a quello di una normale giornata di lavoro impiegatizio; che la condotta della ricorrente era specificamente grave, in quanto non si era fatta scrupolo di farsi riprendere dal giornalista con conseguente obiettivo discredito dell’azienda; ciò che rendeva legittimo il licenziamento per la grave colpa richieste dalla legge ai fini della risoluzione del rapporto della lavoratrice in stato di gravidanza. L’appellante aveva censurato tale decisione per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

Il gravame interposto veniva, quindi, ritenuto fondato. Infatti, secondo la Corte distrettuale, la ripresa video mostrava che l’appellante aveva al collo il proprio telefono cellulare, scambiato invece dal giudice di primo grado per il cartellino di riconoscimento degli espositori; che non stava sostituendo il marito assente, il quale invece era presente all’interno dello stand, impegnato a dimostrare al giornalista intervistatore le modalità di funzionamento del prodotto esposto. Ella si era limitata a rispondere con frasi di complessive sei parole ad alcune domande sul prodotto, rivoltole dal giornalista; cosa che non comportava svolgimento dell’attività lavorativa, posta a fondamento del licenziamento, ma confermava la giustificazione della ricorrente, ossia l’essersi recata a (OMISSIS) quando non era ancora in stato di maternità a rischio, non per lavorare insieme al marito nell’esposizione fieristica, ma per trascorrere in sua compagnia un fine settimana, senza svolgere durante tale permanenza alcuna attività di lavoro. Volendo estendere l’addebito, peraltro non oggetto di contestazione, allo svolgimento di attività della vita privata incompatibile con lo stato di salute dell’interessata, ad avviso della Corte territoriale, la prospettata simulazione era smentita dalla documentazione prodotta in atti, relativa a certificati rilasciati da numerosi medici specialisti (i quali avevano visitato la ricorrente) e alla concessione, da parte dell’INAIL, di un indennizzo del danno biologico causato da infortunio, nonchè all’ultimo certificato INAIL di perdurante inidoneità al lavoro sino al 12 aprile 2007. Dunque, pur non sussistendo per il lavoratore assente per malattia e infortunio il divieto assoluto di svolgere, durante l’assenza, altra attività, lavorativa ed extra lavorativa, tale condotta pia giustificare il licenziamento per giusta causa, in relazione alla violazione dei doveri generale di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali diligenza fedeltà, non solo quando fosse di per sè sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia o dell’infortunio, dimostrando quindi una fraudolenta simulazione, ma anche quando in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte potesse pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio.

Orbene, il breve viaggio della permanenza a Roma, secondo la Corte cagliaritana, non era idoneo ad aggravare lo stato di salute dell’appellante, ritardando il rientro in servizio alla scadenza del 12 aprile 2007, indicata nell’attestato Inail inviato al datore di lavoro, come risultava dalla certificazione prodotta in giudizio dello specialista in medicina fisica riabilitativa, che aveva curato l’appellante in seguito all’infortunio, secondo cui “non esisteva dal punto di vista medico alcun impedimento nè limitazione all’effettuazione di viaggi aerei nè dell’attività di soggiorno in visita della Fiera, in quanto attività ordinarie che non incidevano in alcuna maniera sulla evoluzione clinica ed aver effettuato quanto sopra non ha in alcun modo inciso nè ha potuto aggravare neppure moderatamente l’evoluzione delle infortunio e il relativo recupero”.

Inoltre, l’eventuale colpevole ritardo nella guarigione non poteva incidere sul rientro in servizio previsto per il 12 aprile 2007, che era diventato impossibile con l’interdizione al lavoro dall’11 aprile 2007 per gravidanza a rischio, che, quale causa di sospensione del rapporto non sindacabile dal datore di lavoro, si sostituiva a quella per infortunio.

Neanche era condivisibile, ad avviso della Corte distrettuale, l’affermazione del primo giudicante, secondo cui il viaggio pur breve a Roma, ancorchè inidoneo a compromettere la guarigione, rilevava l’avvenuto recupero dell’idoneità al lavoro, poichè comportava l’impegno fisico superiore a quello di una normale giornata di lavoro, sicchè l’appellante avrebbe dovuto rientrare in servizio, anzichè recarsi a (OMISSIS).

Tale personale opinione, secondo la Corte, non era supportata da alcun riscontro medico, contrastava con il certificato di controllo rilasciato pochi giorni prima dell’INAIL, di perdurante inidoneità, non teneva conto che il rientro in servizio non comportava il disagio di un giorno di lavoro, in alternativa a quello di un giorno di viaggio a (OMISSIS), ma una continua attività lavorativa a tempo pieno, incompatibile con la prescrizione Inail, che l’appellante doveva osservare. Ne derivava che nella condotta della G. non era ravvisabile alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede, tali da poter giustificare il licenziamento per giusta causa. La Corte di Appello osservava, altresì, che il datore di lavoro non aveva tenuto conto che per la risoluzione del rapporto della lavoratrice, in stato di gravidanza, del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, richiedeva una colpa grave, che secondo pacifica giurisprudenza doveva essere più qualificata, proprio per i suoi connotati di gravità, rispetto a quella prevista dall’art. 2119 c.c. e dalla contrattazione collettiva per generici casi d inadempienza sanzionati con la risoluzione del rapporto di lavoro. Il giudice di primo grado aveva ravvisato la colpa grave nella circostanza che l’appellante mentre era intenta a tutt’altro che al riposo, prescrittole dopo l’infortunio, non si era fatta scrupolo di farsi riprendere dalla troupe televisiva. Senonchè tale condotta dimostrava, al contrario, che l’appellante era consapevole di non aver nulla da nascondere, perchè non commetteva alcunchè di illecito.

In conclusione, secondo i giudici di appello, le risultanze istruttorie sopra descritte, non correttamente valutate dal primo giudice, dimostravano che l’appellante non aveva svolto alcuna attività, men che meno lavorativa, idonea a pregiudicare l’interesse del datore di lavoro al rientro in servizio al 12 aprile 2007, peraltro non esigibile con l’interdizione al lavoro dall’11 aprile 2007; comunque, nella sua condotta inerente alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede non era ravvisabile alcuna colpa grave, tale da poter giustificare il licenziamento per giusta causa.

Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Tiscali Italia S.p.A. con un solo articolato motivo formulato testualmente come “errores in procedendo – omessa e comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Ha resistito G.M., mediante controricorso con ricorso incidentale, quest’ultimo relativo alla mancata dichiarazione della nullità del licenziamento intimato in data 30 aprile 2007 e alla mancata condanna della società al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino alla data dell’effettiva reintegrazione-violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 5, L. n. 153 del 1969, art. 12, come modificato dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 15 e dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6. A tal riguardo la controricorrente ha osservato che la sentenza della Corte cagliaritana, sebbene avesse giustamente riconosciuto la totale insussistenza della colpa grave e, in generale dell’addebito posto a fondamento del licenziamento intimato dalla società, invece di dichiarare la nullità di tale recesso, lo aveva annullato, condannando l’appellata alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonchè alla risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal momento del licenziamento sino all’effettiva reintegra. Anche secondo la citata giurisprudenza di legittimità, il licenziamento ingiustificato della lavoratrice-madre nel periodo di divieto è nullo ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 5, sicchè alla nullità consegue la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante licenziamento del diritto della lavoratrice alle retribuzioni. Da tale nullità discende, altresì, secondo la controricorrente, che il rapporto di lavoro non è mai venuto meno con la piena sussistenza quindi degli obblighi retributivi contributivi assistenziali e previdenziale. Pertanto, erroneamente la Corte territoriale non aveva dichiarato la nullità del licenziamento, invece annullandolo, e non aveva quindi condannato la convenuta appellata al versamento di contributi previdenziali e assistenziali, cui aveva diritto in relazione al periodo compreso tra il recesso de quo in data 30 aprile 2007 e il giorno 22 giugno 2012, allorchè la ricorrente società aveva intimato un nuovo licenziamento.

Avverso il ricorso incidentale la Tiscali Italia ha replicato mediante proprio controricorso.

La sola controricorrente ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

All’esito della pubblica udienza svoltasi il 21 aprile 2016, con la partecipazione di entrambe le parti, la controricorrente ha inoltre depositato brevi osservazioni scritte avverso le conclusioni rassegnate dal pubblico ministero, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambe le impugnazioni vanno respinte.

Invero, con il ricorso principale la società TISCALI ITALIA censura le argomentazioni in forza delle quali la corte distrettuale in accoglimento dell’interposto gravame dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 30 aprile 2007, condannando quindi parte datoriale alla rintegra nel posto di lavoro, nonchè al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18 (secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile).

Orbene, considerato preliminarmente che nella specie non è dato rilevare alcun error in procedendo (come tale in astratto deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), la censura, però, si risolve in effetti nella rivisitazione dei fatti, così come ricostruiti dai giudici dell’appello in base alle motivazioni sopra riportate, senza invero allegare alcun fatto controverso e decisivo per il giudizio (cfr. il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, in vigore al momento della decisione qui impugnata 25 gennaio – 6 febbraio 2012), non debitamente considerato dal giudice di merito.

Invero, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito (Cass. civ. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 91 del 07/01/2014. In senso analogo v., tra le altre, Cass. 15489 del 2007, nonchè ancora Sez. 6-5, n. 5024 del 28/03/2012, secondo la quale il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Cfr. altresì Cass. n. 25332 del 28/11/2014, secondo cui il giudizio di legittimità è a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

V. pure Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007: il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti.

In senso analogo, Cass. lav. n. 3881 del 22/02/2006 riteneva che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'”iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Conforme Cass. n. 3928 del 2000).

Pertanto, alla stregua degli enunciati motivi le surriferite argomentazioni (riassunte nella narrativa che precede) della sentenza qui impugnata, del tutto logiche ed esaurienti nel loro percorso, oltre che corrette in punto di diritto, non integrano di certo gli estremi della motivazione omessa ovvero carente o manchevole, nei sensi di cui al citato art. 360 c.p.c., n. 5.

Quanto, poi, all’appello incidentale, in via subordinata e condizionata, menzionato a pag. 27 del ricorso principale, sul quale la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia pronuncia, In primo luogo il collegio rileva che il succitato motivo d’impugnazione risulta formulato esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non già n. 4 (per nullità della sentenza o del procedimento con riferimento ad ipotetica omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.). Inoltre, tale appello incidentale si assume essere stato proposto ai fini della parziale riforma della sentenza impugnata, che però aveva interamente respinto la domanda dell’attrice – laddove aveva ritenuto di non dover ammettere la c.tu. per le ragioni esplicitate nella superiore espositiva. Di conseguenza, con riferimento a tale aspetto, si chiedeva di riformare la sentenza, ammettendo quindi in via subordinata istruttoria la c.tu. già dedotta in primo grado nella memoria depositata il 9 settembre 2008, volta ad acclarare eziologia, entità e compatibilità della denunciata patologia con l’attività lavorativa, con espressa riserva di formulare puntuali quesiti all’atto del conferimento dell’incarico al c.t.u..

Orbene, appare evidente, a parte le carenze espositive in termini di autosufficienza in ordine al petitum rivendicato con l’asserito appello incidentale, che lo stesso risultava inammissibile, mancando il necessario presupposto di una soccombenza nel merito, laddove con la pronuncia di primo grado la domanda di parte attrice risultava integralmente respinta, sicchè, mancando appunto il presupposto della soccombenza, era inammissibile l’impugnazione incidentale per difetto di qualificato interesse al riguardo della parte, però rimasta vittoriosa (ai sensi dell’art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda in giudizio o per resistere ad essa occorre avervi interesse, applicabile anche al giudizio di impugnazione, la sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte, anche parziale, nel precedente giudizio). Nè si vede, d’altro canto, come la richiesta istruttoria di una c.t.u. possa concretizzare gli estremi di un’impugnazione incidentale avverso una sentenza, che aveva comunque respinto la domanda avversaria.

Appare, pertanto, evidente l’inammissibilità di un tale appello incidentale, di guisa che giustamente la pronuncia di appello non ne ha tenuto conto, perciò senza farne cenno, avendo tuttavia con la sua complessiva valutazione di merito superato anche le richieste menzionate con l’asserito appello incidentale, alla stregua delle insindacabili ragioni di cui si è già detto in precedenza.

Quindi, il ricorso principale va senz’altro respinto.

Parimenti, poi va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, finalizzato ad ottenere declaratoria di nullità dell’impugnato recesso.

Vero è che la sentenza de qua nel dispositivo specificamente annullava il suddetto licenziamento, peraltro in motivazione considerando in effetti anche la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, della cui disciplina però il datore di lavoro non aveva tenuto conto; tuttavia, nello stesso tempo indubbiamente finiva per applicare la c.d. tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18 (ancorchè ivi non espressamente menzionato), con tutte le conseguenze ivi previste, dalla data del recesso, sino all’effettiva reintegra. Ne deriva che, sebbene la pronuncia di appello non abbia esplicitamente indicato anche l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuto ai sensi del citato art. 18, cionondimeno parte datoriale vi è ugualmente tenuta, trattandosi di obbligazione inevitabilmente scaturente dalla legge in concreto nella specie applicata (il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’Inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alta retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione.

V. inoltre Cass, lav. n. 23181 – 11/10/2013, secondo cui la pronuncia d’illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale; ne consegue che il datore di lavoro ha, pertanto, l’obbligo di versare all’ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la durata del periodo e l’eventuale ritardo, che, dipendendo da un atto illegittimo dello stesso datore di lavoro, non può reputarsi giustificato, comporta l’applicazione delle sanzioni civili previste della L. n. 2000 n. 388, art. 116, commi 8 e 9, Conforme n. 402/2012).

Di conseguenza, stante l’indiscutibile integrale applicazione dell’anzidetto regime normativo, non sussiste alcun effettivo interesse all’impugnazione incidentale da parte della G., che in concreto mira ad alla declaratoria di nullità essenzialmente per ottenere la medesima tutela, però già riconosciuta con la pronuncia di cui si chiede la cassazione, con uguale decorrenza, sin dal recesso intimato con la missiva del 30 aprile 2007 (cfr. Cass. 3 civ. n. 26157 del 12/12/2014: la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata.

In senso analogo Cass. 3 n. 20128 del 07/10/2015, secondo cui la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo l’illegittima liquidazione delle spese processuali, ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle suddette disposizioni, atteso che, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio Il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata.

5. inoltre Casa lav. n. 26921 del 10/11/2008, secondo cui l’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall’art. 100 c.p.c. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alta parte dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la qualel’impugnazione è inammissibile. Conseguentemente deve escludersi l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest’ultima possa dedursi un’implicita statuizione contraria all’interesse della parte medesima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato).

Pertanto, non ravvisandosi alcun effettivo e concreto interesse della G. ad ottenere una formale declaratoria di nullità dell’impugnato licenziamento, già invalidato nei sensi anzidetti con la pronuncia de qua, l’appello incidentale va dichiarato inammissibile.

Per il principio della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso principale e dichiara INAMMISSIBILE quello incidentale. Dichiara, inoltre, compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2016

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