Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17960 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUALTIERO

CASTELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato CINZIA GENTILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FALCONE GIUSEPPE, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 98/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di CATANZARO del 15.5.08, depositata il 17/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Calabria ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza confronti di B.P. confermando un avviso di accertamento IRPEF 1996 fondato sui parametri. Ha motivato la decisione ritenendo che il contribuente non abbia in sede di contraddittorio e quindi giudiziale contrastato documentalmente con efficacia tale da rendere inapplicabili i parametri.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il B., l’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita;

Va premesso che le SS.UU. con sentenza n. 26635 del 2009 hanno affermato il principio che l’accertamento standardizzato con l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici da integrarsi procedi mentalmente ed a pena di nullita’ con il contraddittorio dell’interessato e che all’esito, nella motivazione dell’accertamento, devono esporsi le ragioni per le quali non si siano condivisi i rilievi del contribuente.

Il ricorso introduttivo del contribuente ed il presente non investono la motivazione dell’accertamento ma la fondatezza di esso.

Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per non avere richiesto ulteriori elementi di prova a sostegno dell’accertamento paramedico in considerazione della condizione di docente in pensione per motivi di salute del contribuente. Il motivo e’ infondato in quanto, integrato procedimentalmente l’accertamento parametrico e disattese le sue deduzioni, l’accertamento poteva fondarsi sui parametri.

Con il secondo motivo si contesta l’inversione dell’onere della prova per avere chiesto al contribuente la prova della inapplicabilita’ dei parametri, con il terzo si deduce l’insufficienza dei soli parametri, con l’ultimo motivo si censura la motivazione per non avere speso una sola parola sulla condizione personale del contribuente.

L’ultimo motivo e’ manifestamente infondato in quanto la sentenza ha ritenuto non provate documentalmente le deduzioni del contribuente, motivazione logica in quanto, non costituendo fatti notori, le condizioni di salute del contribuente andavano da lui provate. Gli altri due motivi sono infondati per le stesse ragioni del primo, integrato procedimentalmente l’accertamento parametrico e disattese perche’ non provate le deduzioni del contribuente, l’accertamento poteva essere fondato sulla procedura standardizzata”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita:

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituita l’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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