Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17960 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 27/08/2020), n.17960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19553-2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER

RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE CROTONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2261/2018 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 20/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel

06/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da M.S., cittadino del (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che respingendo il suo gravame ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) nonchè del diritto al riconoscimento della protezione umanitaria;

– a sostegno delle domande il richiedente aveva allegato di provenire dal (OMISSIS), dove aveva aperto un negozio di abbigliamento e aveva svolto anche l’attività di intermediario finanziario; a causa del fallimento dell’agenzia per la quale aveva lavorato, i clienti dallo stesso procurati reagivano nei suoi confronti contro la perdita del danaro investito e conseguente al fallimento distruggendo il suo negozio e costringendolo a cambiare città prima ed a lasciare il suo Paese poi;

– la corte d’appello respingeva l’impugnazione del richiedente, evidenziando come l’allontanamento del M. non fosse riconducibile a condotte persecutorie nei suoi confronti, come quelle considerate dalla normativa sul rifugio, nè alle fattispecie di protezione sussidiaria previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) nè a quella della violenza indiscriminate di cui al citato art. 14, lett. c;

– la corte territoriale escludeva, altresì, la sussistenza di una specifica situazione di vulnerabilità che potesse giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che – con il primo motivo si censura in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso esame di una circostanza decisiva costituita dalla condizione di pericolosità e delle situazioni di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS), per non avere la corte territoriale effettivamente considerato le fonti informative riguardanti la situazione politico/economico/sociale attuale del Paese di provenienza del richiedente asilo;

– ad avviso del ricorrente la corte non avrebbe documentato e contestualizzato il rigetto della protezione internazionale richiesta;

– con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il mancato riconoscimento della protezione umanitaria in base ad una errata valutazione dei rischio cui il richiedente era esposto in caso di rimpatrio forzoso nel paese di origine;

– il primo motivo è fondato;

– il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, dispone, infatti, che ciascuna domanda di protezione sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi è transitato, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO e dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale o comunque acquisite dalla Commissione stessa; tali informazioni debbono essere fornite anche agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnative di decisioni negative;

– con riguardo a tale previsione questa Corte ha chiarito che in tal modo deve essere assicurato un accertamento d’ufficio aggiornato al momento della decisione (per tutte: Cass. 28 giugno 2018, n. 17075); l’effettuazione di tale accertamento, proprio in quanto imposto dalla legge, deve essere poi obiettivamente verificabile (dal richiedente, dall’Amministrazione e dallo stesso giudice dell’impugnazione); e ciò implica che il provvedimento reso debba, quantomeno, dar conto delle fonti informative consultate: indicazione, questa, tanto più necessaria, in quanto consente di affermare (o negare) che l’attività di indagine sia stata effettivamente condotta sulla base di notizie aggiornate, come il richiamato art. 8, comma 3, per l’appunto richiede (cfr. Cass.14283/2019);

– ciò posto, nel caso in esame l’indicazione delle fonti da cui la corte territoriale ha tratto le informazioni è del tutto generica: a pag. 11 si fa riferimento a “enti ed organismi che si occupano di analizzare i fenomeni violenti ed i conflitti di rilevanza interna ed internazionale”, a pag. 12 si fa riferimento in relazione all’anno 2013 ad Human Rights Watch ed ad una ONG per la difesa dei diritti umani del (OMISSIS), (OMISSIS); per il periodo successivo si fa generico riferimento al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla fonti consultate dal Ministero dell’interno del Regno Unito;

– tali indicazioni sono insufficienti a far ritenere adeguatamente svolta la doverosa attività di indagine ufficiosa sulla base di notizie riscontrabili ed aggiornate riguardanti il Paese di provenienza ai fini della valutazione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e della protezione umanitaria;

– la censura va dunque accolta;

– l’accoglimento del primo motivo è assorbente rispetto all’esame della seconda censura (cfr. Cass. 28662/2013);

– la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per riesame alla luce dei principi sopra enunciati, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

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