Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17960 del 13/09/2016

Cassazione civile sez. lav., 13/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 13/09/2016), n.17960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24559/2013 proposto da:

C.G.M., C.F. (OMISSIS), CI.DO.GI.

C.F. (OMISSIS), D.R. (OMISSIS), S.F.

(OMISSIS), F.B. (OMISSIS), FR.CA.AN.

(OMISSIS), T.D. (OMISSIS) nella qualità di erede di

D.C., D.A.E. (OMISSIS), CA.CO.

(OMISSIS), Z.M.D. (OMISSIS) nella qualità di erede di

D.C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VALADIER 36, presso lo studio degli avvocati IOLANDA PICCININI,

ALMERINDO PROIETTI SEMPRONI, che li rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT S.P.A., P.I. (OMISSIS) (già BANCA DI ROMA S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO GIAMMARIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7732/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2012 R.G.N. 2776/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato PROIETTI SEMPRONI ALMERINDO;

udito l’Avvocato GENTILI MARIA PAOLA per delega verbale PESSI

ROBERTO;

udito l’Avvocato GIAMMARIA FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si controverte del diritto degli odierni ricorrenti di esercitare le opzioni di cui al del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, commi 1 e 3 bis, in relazione a quanto da loro maturato presso il Fondo di quiescenza e previdenza della Cassa di Risparmio di Roma dalla data di assunzione al 31.12.2002 ed in particolare del diritto di riscatto della posizione previdenziale dai medesimi goduta nel predetto Fondo.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma accolse solo in parte la domanda degli odierni ricorrenti dichiarando il loro diritto ad utilizzare, all’atto del collocamento a riposo, il maturato previdenziale di cui al predetto Fondo di quiescenza per il periodo decorrente dalla data delle singole assunzioni al 31/12/2002, con capitalizzazione del trattamento pensionistico alla data del collocamento a riposo.

Con sentenza del 10/10 – 29/10/2012 la Corte d’appello di Roma, in riforma dell’impugnata decisione del primo giudice, ha rigettato l’appello principale dei lavoratori ed ha accolto quello incidentale della società Unicredit s.p.a (incorporante la Banca di Roma s.p.a.), rigettando integralmente la domanda dei medesimi lavoratori. In sintesi la Corte territoriale ha osservato che in ipotesi di forme di previdenza integrativa basate su un sistema a ripartizione doveva escludersi il diritto al riscatto delle quote previsto dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, lett. c), in favore degli iscritti ai fondi preesistenti che avevano cessato il rapporto senza maturazione del diritto a pensione in epoca successiva all’entrata in vigore della legge, non essendo configurabili posizioni individuali soggette a capitalizzazione e non essendo detta disposizione inclusa tra quelle per le quali l’art. 18 del citato decreto legislativo prevedeva precisi termini di adeguamento nei Fondi preesistenti, quale era quello della Cassa di Risparmio di Roma.

Per la cassazione della sentenza ricorrono con un solo motivo C.G.M., Ca.Co., Ci.Do.Gi., D.A.E., D.R., Fantozzi Benedetto, Fr.Ca.An., S.F., T.D. e Z.M.D..

Resiste con controricorso la società Unicredit s.p.a..

Rimane solo intimato il Fondo di Previdenza del personale della Cassa di Risparmio di Roma (c.d. Fondo ex CRR).

Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

La difesa della società Unicredit s.p.a. deposita, altresì, nota di replica alle conclusioni del P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 (e del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 14) e del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. I ricorrenti premettono che il presente giudizio verte unicamente su una questione di diritto, cioè sulla possibilità di esercitare le opzioni tutte di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, commi 1 e 3 bis, in relazione a quanto da loro maturato presso il Fondo di quiescenza ex CCR dalla data di assunzione al 31.12.2002 e in particolare del diritto di riscatto della posizione previdenziale da loro stessi goduta nel summenzionato Fondo. Aggiungono che la qualificazione del Fondo è stata correttamente operata dalla Corte d’appello allorquando ha affermato che il Fondo di previdenza della Cassa di Risparmio di Roma è un fondo preesistente a prestazione definita, regolato con il metodo della ripartizione. Essi precisano, tuttavia, che la Corte d’appello ha errato nel ritenerè inapplicabile l’art. 10 agli iscritti ai Fondi che hanno le caratteristiche sopra indicate, sia in quanto mancherebbe una posizione individuale “portabile”, sia sulla scorta dell’interpretazione del successivo del D.Lgs. n. 124, art. 18 che, disponendo l’immediata applicazione dell’art. 10 nei confronti di fondi preesistenti a capitalizzazione, nulla dice nei confronti di quelli a ripartizione, ma avrebbe imposto solo l’adeguamento delle norme statutarie. Infine, i ricorrenti richiamano l’orientamento giurisprudenziale per il quale si afferma che la portabilità e la riscattabilità della posizione contributiva individuale trovano immediata applicazione anche ai fondi di previdenza complementare preesistenti, cosiddetti “a ripartizione”.

Il ricorso è fondato.

Si osserva, infatti, che le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 477 del 14/1/2015, hanno statuito espressamente che “in tema di previdenza complementare, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 10, nel consentire la portabilità della posizione individuale, ossia del trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore (15 novembre 1992) della legge (delega) 23 ottobre 1992, n. 421, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, trattandosi di soluzione coerente non solo con il dato letterale della norma, per l’assenza di espressioni idonee a fondare una differenziazione di trattamento, ma anche con la “ratio” dell’intervento, inteso ad assicurare, in conformità ai principi della legge delega, “i più elevati livelli di copertura previdenziale”.

Hanno spiegato le Sezioni Unite che il D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 20, dispone che, fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dal secondo comma, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano l’art. 4, comma 5, e art. 6, commi 1, 3 e 5. Il comma successivo prevede che le forme pensionistiche di cui al comma 1, devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti ministeriali del Ministero dell’economia e delle finanze. Il decreto ministeriale sul tema è stato poi emanato (D.M. 10 maggio 2007, n. 62) ed ha previsto che gli statuti devono adeguarsi alle regole dettate dal decreto legislativo (anche in tema di portabilità), ma che la COVIP “può” consentire ai fondi deroghe in funzione di esigenze relative all’equilibrio tecnico del fondo.

Da tutto ciò non si evince che una disciplina transitoria è stata dettata in questa occasione perchè solo con il D.Lgs. del 2005 la portabilità divenne operativa per i fondi preesistenti al ‘92. Il legislatore può essere intervenuto ritenendo che la mancanza di una disciplina transitoria nel sistema del 1993 avesse creato problemi che a suo tempo non erano stati messi in conto, o per la consapevolezza di aver dilatato l’area della portabilità, e quindi i problemi connessi, passando dalle circoscritte ipotesi della portabilità occasionata al ben più vasto ambito della portabilità volontaria.

Al contrario, questa nuova disciplina (che non prevede esenzioni in relazione alla struttura del fondo, ma si limita a dare facoltà alla COVIP di consentire deroghe molto circoscritte, solo qualora siano dimostrati problemi di tenuta di equilibrio tecnico del fondo), comprova ulteriormente l’insussistenza di un’impossibilità tecnica di garantire la portabilità nell’ambito dei fondi preesistenti e l’insussistenza di una incompatibilità sistemica tra portabilità e fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva.

In conclusione, tutti gli argomenti addotti per sostenere l’inapplicabilità della disciplina sulla portabilità ai fondi preesistenti a capitalizzazione collettiva o a ripartizione non appaiono convincenti: le espressioni utilizzate, generali e prive di elementi che possano fondare differenziazioni di trattamento, indicano la volontà legislativa di riconoscere la portabilità con riferimento a tutti i fondi, nuovi e preesistenti, quali che siano i meccanismi di gestione. E ciò, pur avendo il legislatore ben presente la variegata morfologia e la sussistenza di elementi di diversità, che rendono a volte (non nel caso in esame) più complessa l’operazione di trasferimento quando il fondo non sia a capitalizzazione individuale, ma sia a ripartizione o a capitalizzazione collettiva. La scelta si spiega probabilmente con il fatto che il legislatore considera la portabilità come uno degli strumenti fondamentali per garantire il perseguimento di “più elevati livelli di copertura previdenziale”, che costituisce il principio guida della legge delega in materia di previdenza complementare (L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, lett. v)), ribadito nel decreto legislativo di attuazione (D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124). Si spiega inoltre, secondo le Sezioni Unite, con la consapevolezza, maturata negli anni novanta, della crescente mobilità occupazionale che caratterizza il mercato del lavoro e di conseguenza con la necessità di predisporre strumenti per consentire ai lavoratori, esposti al frammentarsi della vita lavorativa, di non subire, o quanto meno attenuare i contraccolpi sul versante previdenziale.

Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per il riesame del merito alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale si atterrà al suddetto principio di diritto e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Non ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2016

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